Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 luglio 2025, n. 14 |
Titolo: | Disposizioni per la qualificazione delle imprese agromeccaniche nella regione Marche |
Pubblicazione: | (B.U. 10 luglio 2025, n. 62) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Disposizioni di attuazione)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Disposizioni di attuazione)
1. Questa legge, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, intende promuovere il ruolo delle imprese agromeccaniche, al fine di favorire la qualificazione e la modernizzazione dei servizi prestati dalle imprese stesse.
1. Ai sensi di questa legge, si intende per:
a) attività agromeccanica: una o più delle attività definite dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);
b) impresa agromeccanica: impresa costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge le attività di cui alla lettera a).
1. Al fine di promuovere la qualificazione della professionalità delle imprese di cui all'articolo 1, presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'albo delle imprese che esercitano attività agromeccanica.
2. Le imprese iscritte all'albo certificano, nel rispetto della normativa statale ed europea, le prestazioni svolte in favore di terzi aventi ad oggetto:
a) operazioni colturali;
b) manutenzione del verde;
c) sistemazione e manutenzione di fondi agroforestali;
d) messa in sicurezza dei prodotti agricoli dopo la raccolta;
e) conferimento dei prodotti di cui alla lettera d) ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione, quando eseguite dal medesimo soggetto che ha effettuato la raccolta.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le imprese agromeccaniche devono possedere i seguenti requisiti:
a) utilizzare macchinari e attrezzature idonee alle lavorazioni che si intendono eseguire in base alle norme nazionali e comunitarie;
b) applicare il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche;
c) avere sede legale o operativa nel territorio regionale;
d) per le sole imprese che esercitano l'attività agricola, agroalimentare o forestale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), essere iscritte all'Anagrafe del Settore Primario ai sensi della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia di politiche agricole;
e) avere una posizione previdenziale regolare e rispettare la disciplina antimafia.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al comma 3.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di questa legge, con uno o più provvedimenti, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.