Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 16
Titolo:Disposizioni in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente
Pubblicazione:(B.U. 31 luglio 2025, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Questa legge disciplina l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia e, in particolare, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE), e della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
2. Ai fini di cui al comma 1, questa legge:
a) stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
b) istituisce il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
c) prevede le sanzioni amministrative pecuniarie e i casi di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, in attuazione dell'art. 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218).



1. Per l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente è richiesto in capo all'impresa il possesso dei seguenti requisiti:
a) autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada ai sensi del regolamento (CE) 1071/2009 e iscrizione al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) di cui all'articolo 16 del regolamento medesimo;
b) disponibilità di uno o più autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio previste dalla normativa europea e statale vigente in materia;
c) disponibilità di aree adeguate destinate al rimessaggio degli autobus rispetto al numero dei mezzi di cui alla lettera b);
d) disponibilità di personale da adibire alla qualifica di conducente nel rispetto dell'articolo 6 della legge 218/2003 e della normativa europea e statale vigente.



1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune in cui l'impresa ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
2. Qualora l'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 non sia stata già conseguita, l'impresa presenta la SCIA ai sensi del comma 3 dell'articolo 19-bis della legge 241/1990 corredata della relativa istanza di autorizzazione. In tal caso l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di persone e all'iscrizione al REN.
3. La SCIA di cui al comma 1 e il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 comportano l'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 5.
4. A bordo di ogni autobus immatricolato per l'esercizio dell'attività è conservata copia conforme della SCIA, munita della ricevuta di avvenuta presentazione, nonché della comunicazione del SUAP relativa all'autorizzazione nel caso di cui al comma 2.
5. L'esercizio dell'attività non è soggetto a limiti territoriali.


1. Le imprese che esercitano l'attività di trasporto di viaggiatori mediante servizi di noleggio di autobus con conducente comunicano al SUAP, entro quindici giorni, ogni variazione di quanto dichiarato nella SCIA, anche ai fini dell'aggiornamento del registro regionale.


1. E' istituito presso la struttura organizzativa regionale competente il registro regionale telematico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. La struttura organizzativa regionale di cui al comma 1, che provvede alla tenuta del registro telematico, invia annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese esercenti l'attività di noleggio autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.


1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 218/2003, sono previste le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente:
a) la mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 costituisce violazione riguardante la regolarità del servizio ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del d.m. 11 marzo 2004 ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro;
b) l'inosservanza del comma 4 dell'articolo 3 costituisce violazione riguardante la regolarità della documentazione ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del d.m. 11 marzo 2004 ed è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 1.500,00 euro.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni competenti ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e sono comunicate al SUAP per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 7.


1. Il SUAP provvede alla sospensione dell'attività da un minimo di venti a un massimo di quaranta giorni nei confronti delle imprese che abbiano commesso, nel corso di un anno, un numero minimo di infrazioni tra quelle previste dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 218/2003 e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 di questa legge, secondo i seguenti scaglioni:
a) quattro infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus non superiore a cinque;
b) cinque infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus da sei a dieci;
c) sei infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus da undici a quindici;
d) sette infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus da sedici a venti;
e) otto infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus da ventuno a venticinque;
f) nove infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus da ventisei a trenta;
g) dieci infrazioni, in caso di impresa che abbia la disponibilità di un numero di autobus superiore a trenta.

2. Il SUAP provvede alla sospensione dell'attività da un minimo di sette a un massimo di trenta giorni nei confronti delle imprese che abbiano commesso, nel corso di un anno, un numero minimo di infrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, secondo i medesimi scaglioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui l'impresa, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità, commetta nel corso di un anno due infrazioni gravi come definite dal comma 4 dell'articolo 2 del d.m. 11 marzo 2004, il SUAP provvede alla sospensione dell'attività:
a) da un minimo di trenta a un massimo di sessanta giorni, per le infrazioni di cui al comma 1;
b) da un minimo di venti a un massimo di quarantacinque giorni, per le infrazioni di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 della legge 241/1990, il SUAP dispone il divieto di prosecuzione dell'attività in caso di:
a) sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché mancato reintegro degli stessi nel termine stabilito dal SUAP, ove possibile;
b) esercizio dell'attività di noleggio nel periodo di sospensione;
c) sospensione dell'attività di noleggio per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni nell'arco di cinque anni.



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce le modalità di tenuta del registro regionale di cui all'articolo 5, nonché le modalità di accertamento periodico da parte del SUAP della permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
2. La Giunta regionale può definire moduli standardizzati per l'applicazione degli articoli 3 e 4, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le imprese che a tale data esercitano già l'attività di noleggio di autobus con conducente presentano al SUAP la SCIA di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, i titoli abilitativi precedenti cessano di avere efficacia.
4. Per quanto non previsto da questa legge, si rinvia alla normativa statale vigente in materia.


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Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga la lettera h) del comma 2 dell'art. 8, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.