Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 19 |
Titolo: | Disposizioni in materia di politica industriale regionale |
Pubblicazione: | (B.U. 7 agosto 2025, n. 74) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Capo I Investimenti produttivi
Art. 2 (Piani industriali con rilevante impatto occupazionale)
Art. 3 (Accordi di investimento e innovazione)
Art. 4 (Interventi per l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'economia circolare)
Art. 5 (Investimenti produttivi per l'aggregazione tra imprese)
Capo II Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione
Art. 6 (Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico)
Art. 7 (Interventi per il trasferimento tecnologico)
Art. 8 (Interventi per la promozione di ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica)
Art. 9 (Organizzazioni di filiera)
Art. 10 (Interventi a favore delle start-up e delle PMI innovative)
Capo III Ulteriori misure per le PMI
Art. 11 (Investimenti produttivi)
Art. 12 (Interventi per l'innovazione di prodotto, di processo e per l'ammodernamento tecnologico)
Art. 13 (Interventi per l'innovazione organizzativa e la digitalizzazione)
Art. 14 (Accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale)
Capo IV Partecipazione e consultazione
Art. 15 (Tavolo regionale per la politica industriale e manifatturiera)
Art. 16 (Consultazione e confronto)
Capo V Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali
Art. 17 (Disposizioni attuative)
Art. 18 (Disposizioni di natura finanziaria)
Art. 19 (Clausola valutativa)
Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazioni)
Allegati
Capo I Investimenti produttivi
Art. 2 (Piani industriali con rilevante impatto occupazionale)
Art. 3 (Accordi di investimento e innovazione)
Art. 4 (Interventi per l'efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'economia circolare)
Art. 5 (Investimenti produttivi per l'aggregazione tra imprese)
Capo II Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione
Art. 6 (Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico)
Art. 7 (Interventi per il trasferimento tecnologico)
Art. 8 (Interventi per la promozione di ricerca e sviluppo e per l'innovazione tecnologica)
Art. 9 (Organizzazioni di filiera)
Art. 10 (Interventi a favore delle start-up e delle PMI innovative)
Capo III Ulteriori misure per le PMI
Art. 11 (Investimenti produttivi)
Art. 12 (Interventi per l'innovazione di prodotto, di processo e per l'ammodernamento tecnologico)
Art. 13 (Interventi per l'innovazione organizzativa e la digitalizzazione)
Art. 14 (Accesso agli strumenti finanziari per lo sviluppo imprenditoriale e il rafforzamento patrimoniale)
Capo IV Partecipazione e consultazione
Art. 15 (Tavolo regionale per la politica industriale e manifatturiera)
Art. 16 (Consultazione e confronto)
Capo V Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali
Art. 17 (Disposizioni attuative)
Art. 18 (Disposizioni di natura finanziaria)
Art. 19 (Clausola valutativa)
Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 21 (Abrogazioni)
Allegati
1. La Regione promuove la competitività del sistema produttivo marchigiano e favorisce la crescita occupazionale e lo sviluppo socio-economico del territorio sulla base di linee di azione finalizzate a:
a) ampliare e rafforzare la base industriale, anche attraverso l'attrazione di investimenti;
b) riqualificare i sistemi di produzione, favorendo la transizione ecologica e digitale, il benessere organizzativo, la valorizzazione dei lavoratori e delle loro competenze, il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro, la tutela e il rispetto dell'ambiente;
c) accrescere le produzioni ad alto contenuto di conoscenza, con particolare riferimento agli ambiti relativi alla creatività, all'innovazione tecnologica e organizzativa e alla sostenibilità ambientale e sociale;
d) sviluppare un ecosistema della ricerca e dell'innovazione dinamico e fonte di nuova imprenditorialità;
e) consolidare filiere produttive integrate e competitive;
f) promuovere processi di reindustrializzazione a seguito di crisi aziendali.
2. Per le finalità del comma 1, questa legge definisce il sistema degli strumenti di politica industriale rivolti alle imprese, ed in particolare a quelle manifatturiere, del territorio regionale, incluse le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese, con esclusione delle imprese agricole e di quelle operanti nel settore del commercio, del turismo e del terziario, e nei settori finanziario, assicurativo e immobiliare, con particolare riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
a) investimenti produttivi e attrazione di investimenti;
b) innovazione dei sistemi produttivi e organizzativi e digitalizzazione;
c) credito e finanza d'impresa;
d) ricerca e sviluppo, innovazione, trasferimento tecnologico e diversificazione di prodotto e servizio;
e) generazione di nuove imprese;
f) efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili, economia circolare e sostenibilità.
3. Le imprese di cui al comma 2 hanno o insediano almeno una sede operativa nel territorio regionale.
4. Per microimprese, piccole imprese e medie imprese, d'ora in poi PMI, si intendono quelle di cui alla definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e ai relativi successivi adeguamenti adottati in sede europea e statale tempo per tempo applicabili.
5. La Regione, nell'attuazione degli interventi di questa legge, favorisce il perseguimento dei criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance - ESG (Environmental, Social, Governance).
Investimenti produttivi
1. Al fine di promuovere processi di espansione industriale e di crescita occupazionale, nonché di favorire nuovi investimenti e il rientro di unità produttive delocalizzate all'estero, la Regione, sulla base degli accordi di investimento e innovazione di cui all'articolo 3, può sostenere la realizzazione di piani industriali che prevedono un rilevante impatto occupazionale e che concorrono, altresì:
a) all'accrescimento del livello tecnologico delle produzioni regionali;
b) alla riqualificazione delle filiere locali e al rafforzamento delle catene del valore nel territorio o alla riconversione e alla diversificazione della produzione nelle aree di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
c) alla riqualificazione dei lavoratori e allo sviluppo delle competenze.
2. Per rilevante impatto occupazionale ai fini del comma 1 si intende l'incremento dei posti di lavoro con caratteristiche di stabilità e, nel caso di cui al comma 3, lettera d), almeno la conservazione e la riqualificazione dei posti di lavoro esistenti.
3. I piani industriali di cui al comma 1 hanno a oggetto uno o più dei seguenti interventi nel territorio regionale:
a) realizzazione di nuove unità produttive;
b) espansione di unità produttive esistenti;
c) riconversione di unità produttive inutilizzate;
d) rilancio e reindustrializzazione di unità produttive di imprese in crisi.
4. In aggiunta e a completamento degli interventi di cui al comma 3, i piani industriali possono prevedere:
a) investimenti in laboratori e infrastrutture di ricerca di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014, che offrono all'esterno servizi di innovazione e ricerca industriale, anche con l'eventuale collaborazione di università e centri di ricerca;
b) progetti di ricerca e sviluppo;
c) progetti di innovazione organizzativa e digitale;
d) progetti di innovazione energetico-ambientale, riguardanti in particolare lo sviluppo dell'economia circolare e della transizione energetica;
e) interventi per la formazione dei lavoratori;
f) aiuti all'occupazione per l'assunzione di personale rientrante nelle categorie di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o con disabilità come definite dalla normativa europea e statale vigente.
5. Tra le imprese destinatarie degli interventi di questo articolo sono compresi gli organismi di ricerca di cui al Reg. (UE) 651/2014 con forma giuridica privata che svolgono anche attività economica.
1. L'accordo di investimento e innovazione per la realizzazione dei piani industriali di cui all'articolo 2 ha di norma durata triennale e prevede, in particolare:
a) la descrizione del piano industriale e dei relativi programmi di investimento articolati in progetti finanziabili, con particolare evidenza dell'impatto occupazionale;
b) l'entità delle spese ammissibili e del contributo correlato;
c) il cronoprogramma degli interventi;
d) le conseguenze per il mancato adempimento degli obblighi previsti.
2. L'accordo di investimento e innovazione è concluso nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.
1. Per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia, la Regione promuove strumenti di sostegno alle imprese per la realizzazione di:
a) investimenti finalizzati al potenziamento della performance energetico-ambientale, all'efficientamento energetico e allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
b) soluzioni produttive basate sui principi dell'economia circolare.
1. Per il rafforzamento della competitività del sistema imprenditoriale, la Regione può prevedere la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di investimento produttivo per lo sviluppo di funzioni strategiche comuni realizzati mediante il ricorso a forme di aggregazione tra imprese, tra cui contratti di rete, consorzi, società consortili e joint ventures, che possono condurre altresì a processi di fusione o conferimento d'azienda. In coerenza con le caratteristiche e le finalità del progetto, nell'aggregazione possono essere coinvolti anche liberi professionisti singoli o associati, iscritti agli ordini professionali o rientranti nelle associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
2. I progetti di investimento di cui al comma 1 riguardano, in particolare, uno o più dei seguenti ambiti:
a) sperimentazione e ricerca, design, progettazione;
b) valorizzazione delle conoscenze e delle competenze;
c) produzione o stoccaggio di componenti o prodotti intermedi complessi sotto il profilo tecnologico o dell'entità dell'investimento richiesto;
d) logistica;
e) servizi digitali avanzati;
f) commercializzazione ed esposizione;
g) assistenza, informazione e servizi post-vendita;
h) gestione energetica, idrica e ambientale e produzione energetica da fonti rinnovabili;
i) welfare aziendale.
Ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione
1. La Regione promuove lo sviluppo dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione finalizzato a valorizzare i risultati della ricerca industriale, agevolare il trasferimento tecnologico e accelerare la trasformazione digitale dei processi produttivi nell'ottica della sostenibilità economica e ambientale e dell'impatto sociale sul territorio.
2. Per le finalità del comma 1, la Regione cura la formazione di un elenco di strutture del territorio regionale che svolgono attività di ricerca, trasferimento tecnologico e servizi per l'innovazione con particolare riferimento a quelle operanti in ambiti coerenti con le vocazioni industriali e le aree di specializzazione delle principali filiere del territorio, quale strumento di supporto qualificato per lo sviluppo del sistema produttivo. Tale elenco è denominato Rete regionale per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, d'ora in avanti Rete regionale.
3. Possono aderire alla Rete regionale, sulla base di autocandidature, centri di ricerca universitari o interuniversitari o appartenenti a enti pubblici di ricerca, dotati di autonomia gestionale e organizzativa rispetto all'ente di appartenenza, nonché enti privati che svolgono prevalentemente attività di ricerca industriale, trasferimento tecnologico e servizi per l'innovazione. Possono altresì aderire alla Rete regionale gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nonché le infrastrutture di ricerca e i poli di innovazione di cui al Reg. UE 651/2014.
4. Le strutture aderenti alla Rete regionale sono dotate di adeguata qualificazione, competenza e professionalità, nonché di risorse umane, logistiche, strumentali, tecniche e tecnologiche, idonee a supportare in modo efficace i processi di ricerca e innovazione del sistema produttivo.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'adesione alla Rete regionale e i requisiti che le strutture interessate devono possedere per comprovare l'adeguata qualificazione, competenza e professionalità e la disponibilità di risorse ai sensi del comma 4, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) disporre di:
1) un piano strategico dell'attività;
2) un programma di promozione e comunicazione;
3) apposito tariffario e procedure per la gestione dei rapporti con le imprese, con particolare riferimento alle fasi dei processi da realizzare e dei servizi da erogare, comprensive delle attività di divulgazione, di analisi di fattibilità, di accesso alle strumentazioni e prova, nonché di formazione e affiancamento per il trasferimento di competenze;
4) procedure per la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale e per la tutela della riservatezza;
b) avere una sede operativa nel territorio regionale e un proprio sito web;
c) aver nominato un responsabile scientifico.
6. Le strutture aderenti alla Rete regionale osservano la disciplina europea e statale relativa alla contabilità separata tra le attività di ricerca libera o finanziata nell'ambito di programmi di ricerca europei o nazionali e le attività rivolte direttamente alle imprese.
7. Le strutture che aderiscono alla Rete regionale realizzano annualmente almeno il 30 per cento delle entrate con attività rivolta al mercato e a tal fine presentano alla struttura organizzativa regionale competente un apposito report annuale validato da un revisore legale.
8. Il venir meno dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 5, il mancato rispetto delle modalità operative previste dal comma 6 o la mancata osservanza per due anni consecutivi di quanto stabilito dal comma 7 determinano la cancellazione dalla Rete regionale.
9. La Rete regionale è resa visibile e consultabile nella sezione dedicata nel sito istituzionale della Regione.
1. Per promuovere la collaborazione tra le imprese e il sistema della ricerca, la Regione può incentivare progetti delle strutture aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 6 finalizzati allo sviluppo di tecnologie abilitanti e al loro trasferimento alle imprese anche attraverso attività di informazione e disseminazione, nonché di realizzazione di impianti pilota, prototipi, laboratori dimostrativi e studi di fattibilità.
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere presentati o attuati in collaborazione con le imprese interessate e possono prevedere la partecipazione di strutture universitarie o di organismi o infrastrutture di ricerca di cui al Reg. UE 651/2014 non aderenti alla Rete, anche extraregionali.
3. La Regione può altresì sostenere l'acquisizione da parte delle strutture aderenti alla Rete regionale di strumentazioni tecnologiche da mettere a disposizione delle imprese per la realizzazione di prove sperimentali e misurazioni, nonché per l'ottenimento di certificazioni tecniche.
4. La Regione promuove attività di sensibilizzazione e formazione concernente gli avanzamenti della ricerca scientifica e tecnologica, nonché delle scienze sociali e umane.
1. Allo scopo di rafforzare l'ecosistema regionale, la Regione promuove iniziative finalizzate al sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati da imprese, anche con la collaborazione di laboratori e centri di ricerca delle università o di altri enti pubblici di ricerca, di organismi di ricerca di cui al Reg. UE 651/2014, di start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di imprese di alta tecnologia.
2. Le iniziative di cui al comma 1 favoriscono il coinvolgimento e l'assunzione di neolaureati per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.
1. La Regione promuove lo sviluppo di aggregazioni di imprese nelle filiere di maggiore rilevanza economica, tecnologica o occupazionale del territorio regionale, valorizzando, in particolare, i cluster imprenditoriali già presenti negli ambiti produttivi della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente.
2. Per rafforzare la competitività e la capacità di innovazione dell'ecosistema regionale, le organizzazioni di filiera possono, in particolare, formulare proposte alla Regione relativamente a:
a) traiettorie di ricerca e di innovazione;
b) criticità del mercato del lavoro, anche con riferimento al fabbisogno di specifiche competenze tecniche e professionali e alla progettazione di percorsi di formazione specialistici;
c) esigenze di innovazione della normativa di settore;
d) attività di promozione all'estero;
e) partecipazione a iniziative di cooperazione interregionale e di partenariato nazionali ed europee anche ai fini dell'accesso ai relativi finanziamenti;
f) necessità di investimenti infrastrutturali e ambientali funzionali allo sviluppo della filiera.
3. La Regione favorisce la promozione da parte delle organizzazioni di filiera di iniziative per il rafforzamento competitivo, con particolare riferimento all'innovazione, alla finanza, all'internazionalizzazione, alla logistica, alla certificazione, alla formazione, sentito il Tavolo regionale per la politica industriale di cui all'articolo 15.
4. Alle organizzazioni di filiera possono aderire anche:
a) liberi professionisti singoli o associati, iscritti agli ordini professionali o rientranti nelle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013;
b) i centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, quali gli organismi di ricerca, le infrastrutture di ricerca di cui al Reg. UE 651/2014;
c) i centri di formazione professionale e gli istituti tecnici superiori;
d) le organizzazioni imprenditoriali;
e) gli ordini professionali e le associazioni professionali di cui alla legge 4/2013.
1. La Regione promuove e incentiva la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del d.l. 179/2012 convertito dalla l.r. 221/2012 e a tal fine può concedere contributi finalizzati alla realizzazione di:
a) progetti per l'avvio e il primo investimento in fase di ingresso nel mercato;
b) progetti di espansione e consolidamento sulla base di business plan;
c) infrastrutture locali per lo sviluppo imprenditoriale rivolte ad accompagnare il percorso di generazione delle imprese dalla fase di ideazione alla fase di costituzione e di avvio dell'attività;
d) programmi di formazione, accompagnamento manageriale e mentoring;
e) programmi di facilitazione all'accesso alla finanza di rischio da parte di operatori istituzionali e investitori informali e all'instaurazione di rapporti di collaborazione con le imprese esistenti;
f) iniziative di condivisione e messa in rete di servizi di supporto allo sviluppo d'impresa.
2. La Regione adotta iniziative per sostenere la crescita delle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, con modalità che assicurino l'integrazione e la complementarità con le misure statali ed europee.
Ulteriori misure per le PMI
1. Al fine di favorire processi di crescita aziendale sostenibile, la Regione può concedere contributi alle PMI che realizzino progetti di investimento aventi a oggetto gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, con effetti di minore impatto occupazionale rispetto a quello richiesto per i piani industriali di cui al medesimo articolo 2.
2. I contributi sono concessi con procedure semplificate, anche senza la conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3.
1. Per rafforzare la competitività e l'efficienza delle produzioni, nonché per migliorare la qualità dell'occupazione, le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi, la Regione può sostenere le PMI attraverso la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti concernenti:
a) l'innovazione e la diversificazione di prodotto, che possono prevedere anche il ricorso a collaborazioni specialistiche in ambito tecnologico e di supporto all'innovazione, con particolare riferimento ai servizi digitali, di design, di analisi di mercato, di comunicazione e supporto manageriale, nonché di tutela di brevetti e marchi;
b) l'innovazione di processo, attraverso l'introduzione di tecnologie produttive innovative e l'ammodernamento degli impianti e delle dotazioni tecnologiche;
c) l'introduzione di tecnologie e di procedure per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per la riduzione dei rischi e il miglioramento degli ambienti lavorativi.
1. Al fine di promuovere l'innovazione organizzativa e manageriale delle PMI, in coerenza con le metodologie più avanzate nel campo delle tecnologie digitali e delle scienze umane e sociali, la Regione può concedere contributi per progetti di innovazione finalizzati:
a) allo sviluppo di nuovi modelli di business e di organizzazione aziendale, anche attraverso l'integrazione tra produzione e servizi post-vendita, l'acquisizione di competenze professionali con affiancamento manageriale, il lavoro agile e l'introduzione di metodologie di lavoro in squadra e di processi che favoriscano la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione o ai risultati dell'impresa;
b) alla digitalizzazione e allo sviluppo della sicurezza informatica.
2. Allo scopo di favorire la transizione digitale delle PMI, la Regione promuove la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, nelle quali possono essere coinvolti anche i Digital Innovation Hub.
1. Per favorire i processi di investimento, sostenere la solidità finanziaria e il rafforzamento patrimoniale delle PMI, la Regione può individuare:
a) strumenti finanziari per l'accesso al credito, attraverso la costituzione di fondi di garanzia o di riassicurazione dei prestiti bancari o di intermediari finanziari, anche in cogaranzia con analoghi strumenti europei o nazionali;
b) interventi per l'abbattimento dei costi dei finanziamenti, da applicare agli interessi, alle garanzie o alle spese accessorie, in base alle condizioni di mercato. Tali interventi possono riguardare specifici ambiti di mercato o essere finalizzati a obiettivi di interesse generale, quali, in particolare, la sostenibilità ambientale e sociale e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) interventi per favorire il ricorso a strumenti di innovazione finanziaria, quali la finanza alternativa e complementare.
2. La Regione promuove accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti e istituti nazionali e internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti o per la capitalizzazione delle PMI.
Partecipazione e consultazione
1. E' istituito il Tavolo regionale per la politica industriale e manifatturiera, di seguito Tavolo regionale. Il Tavolo regionale è composto dai seguenti soggetti o loro delegati:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) l'assessore regionale con delega allo sviluppo economico;
c) rappresentanti delle associazioni imprenditoriali dell'industria, della manifattura e delle MPMI maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La Giunta regionale può individuare ulteriori componenti del Tavolo regionale, quali altre rappresentanze delle istituzioni, del sistema imprenditoriale, delle professioni, delle università e della ricerca.
3. Partecipano al Tavolo regionale con funzioni di supporto tecnico il direttore e i dirigenti delle strutture organizzative regionali competenti in materia di sviluppo economico.
4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori del Tavolo regionale esperti o altre rappresentanze delle categorie interessate, in relazione alle questioni e agli argomenti trattati.
5. Il Tavolo regionale può operare anche in sottogruppi in relazione a specifici argomenti o tematiche.
6. Il Tavolo regionale ha funzioni consultive e propositive in relazione alle strategie e agli obiettivi, anche di medio termine, della politica industriale regionale, alla programmazione regionale e alle norme rilevanti per il settore, alla luce del quadro strutturale e congiunturale del sistema industriale marchigiano, nonché ai fini del monitoraggio dell'efficacia e dell'impatto degli interventi regionali previsti da questa legge.
7. Il Tavolo regionale, inoltre:
a) propone azioni e iniziative per favorire il coordinamento tra le politiche di incentivazione europee, statali e regionali;
b) promuove iniziative di studio, approfondimento e valorizzazione della politica industriale regionale;
c) promuove momenti di confronto con i soggetti aderenti alla Rete regionale di cui all'articolo 6 e con le organizzazioni di filiera di cui all'articolo 9, utili per l'esercizio delle funzioni consultive e propositive di cui al comma 6.
8. Il Tavolo regionale si riunisce di norma trimestralmente e in ogni caso su richiesta del Presidente o dell'assessore regionale ovvero su richiesta congiunta degli altri componenti.
9. Il Tavolo regionale si coordina con il comitato regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), per quanto di comune interesse.
10. Il Tavolo regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
11. La partecipazione al Tavolo regionale avviene a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
12. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni per la disciplina e il funzionamento del Tavolo regionale per quanto non previsto da questo articolo.
1. Al fine di favorire la partecipazione e il confronto in relazione alle strategie e agli obiettivi della politica industriale regionale, ferme restando le funzioni del Tavolo regionale di cui all'articolo 15, la Regione promuove idonee forme di consultazione per la ricognizione dei fabbisogni del sistema produttivo e per l'acquisizione di ogni informazione utile, anche ai fini della programmazione degli interventi.
2. La Regione adotta altresì iniziative finalizzate a conseguire una programmazione degli interventi integrata e coordinata con quella degli altri enti e organismi operanti nel settore in funzione del perseguimento della complementarità dei sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva.
Disposizioni attuative, finanziarie, transitorie e finali
1. All'attuazione di questa legge si provvede nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quella europea e statale in materia di aiuti di Stato, di tutela della concorrenza e del mercato e di contratti pubblici e in conformità alla normativa statale recante la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese.
2. L'attivazione e l'attuazione degli strumenti di politica industriale previsti da questa legge avvengono nel quadro di programmi strategici pluriennali sostenuti da fondi europei, nazionali o regionali, con particolare riferimento ai programmi attuativi dei fondi strutturali europei, in quanto compatibili.
3. E' assicurata la coerenza degli interventi di cui a questa legge con la programmazione regionale riguardante, in particolare, lo sviluppo sostenibile, il governo del territorio, la dotazione infrastrutturale, la formazione professionale e l'internazionalizzazione delle imprese.
4. Nell'attuazione di questa legge è perseguita la complementarità dei sistemi incentivanti nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di riferimento per la fonte di copertura finanziaria dei benefici. In caso di interventi a valere su risorse europee o statali, le disposizioni di questa legge si applicano compatibilmente con la disciplina definita in sede europea o statale per l'utilizzo delle predette risorse.
5. In relazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti e in base alle risorse disponibili, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina applicabile in relazione alla natura, alla tipologia e alla fonte di finanziamento dell'intervento, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione degli strumenti da attivare, tra cui, in particolare, i requisiti dei beneficiari, i criteri per la selezione delle istanze o delle proposte progettuali, le tipologie e le caratteristiche degli interventi realizzabili, l'entità e il massimale della contribuzione regionale, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo della corretta utilizzazione delle risorse e di revoca dei benefici concessi. Con riferimento ai piani industriali di cui all'articolo 2 e alle misure di cui all'articolo 11, la Giunta regionale individua, altresì, la misura dell'impatto occupazionale richiesto per l'accesso ai benefici.
6. Le procedure di accesso agli interventi previsti da questa legge sono definite dai relativi bandi secondo criteri di semplificazione amministrativa, di contenimento dei tempi istruttori e di riduzione degli oneri a carico delle imprese, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno contenuto programmatico. All'attuazione della politica industriale regionale di cui ai medesimi articoli, non comportando gli stessi spese di natura obbligatoria, la Regione può provvedere con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3. All'attuazione degli articoli 6, 9, 15, 16 e 19 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Per effetto dell'articolo 21, comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di euro 40.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, relativa alla legge regionale 29 aprile 2021, n. 6 (Sviluppo della comunità delle start-up innovative nella regione Marche), riportata nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), della Tabella A della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è azzerata in ciascuna delle annualità del triennio 2025/2027 con contestuale equivalente incremento dello stanziamento di competenza, per le annualità 2025, 2026, 2027 del bilancio di previsione 2025/2027, del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, autorizzato all'articolo 7, comma 1, della l.r. 22/2024 e iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
5. In relazione a quanto stabilito dal comma 4 sono approvati i seguenti allegati:
a) Variazioni per il triennio 2025/2027 alle autorizzazioni della Tabella A allegata alla l.r. 22/2024 (Allegato 1);
b) Variazioni allo stato di previsione delle spese del Bilancio 2025/2027 per Missioni, Programmi e Titoli (Allegato 2);
c) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2025/2027 (Allegato 3);
d) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 4).
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta l'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione concernente le azioni e gli interventi attivati, indicando, in particolare, i risultati attesi e ottenuti anche in termini occupazionali, i progetti e gli strumenti finanziari approvati, le risorse impegnate e le eventuali criticità riscontrate.
1. Ai procedimenti avviati in attuazione della l.r. 6/2021 e delle leggi regionali 4 febbraio 2022, n. 2 (Rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione nelle Marche) e 17 marzo 2022, n. 4 (Promozione degli investimenti, dell'innovazione e della trasformazione digitale del sistema imprenditoriale marchigiano), alla data dell'entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle medesime leggi regionali e i relativi atti attuativi.
2. Le strutture presenti nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 9, della l.r. 2/2022 sono inserite a domanda nella Rete regionale di cui all'articolo 6 e si adeguano ai requisiti di cui al medesimo articolo con le modalità previste dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 6.
3. Il Tavolo di concertazione per la politica industriale regionale già costituito continua a operare fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 10.
4. L'articolo 12 della l.r. 2/2022 continua ad applicarsi fino alla scadenza del Comitato di valutazione in carica.
1. ................................................................................................
2. ................................................................................................
Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1, lett. a), b) e c), abroga rispettivamente la l.r. 29 aprile 2021, n. 6; la l.r. 4 febbraio 2022, n. 2, e la l.r. 17 marzo 2022, n. 4.
Il comma 2, lett. a) e b), abroga rispettivamente gli artt. 11 e 12, l.r. 16 giugno 2022, n. 13 e l'art. 7, l.r.26 ottobre 2023, n. 16.
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