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Atto:LEGGE REGIONALE 1 agosto 2025, n. 21
Titolo:Assestamento del bilancio 2025/2027 e modifiche normative
Pubblicazione:(B.U. 1 agosto 2025, n. 73)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 2024)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2024)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell'anno 2024)
CAPO II MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 5 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 7 (Modifica alla l.r. 17/1979)
Art. 8 (Oneri istruttori per interventi di cui all'articolo 15 ter del d.l. 189/2016)
Art. 9 (Modifica alla l.r. 9/2006)
Art. 10 (Modifiche alla l.r. 12/2009)
Art. 11 (Variazione delle autorizzazioni di spesa della l.r. 8/2025)
Art. 12 (Abrogazione del r.r. 9/1979)
Art. 13 (Modifica alla l.r. 19/2023)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 27/2004)
Art. 15 (Disposizioni concernenti il recupero ed il reimpiego di risorse di cui alla l.r. 20/2020)
Art. 16 (Fondi di riserva)
CAPO III VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 17 (Variazioni delle tabelle allegate alla l.r. 21/2024 e alla l.r. 22/2024)
Art. 18 (Autorizzazione all'indebitamento per investimenti nel triennio 2025/2027)
Art. 19 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del triennio 2025/2027)
Art. 20 ( Allegati)
Art. 21 (Copertura finanziaria)
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati


CAPO I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027


1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2024, già iscritti con la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027) nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 3.417.750.719,90, sono rideterminati in euro 1.991.619.953,98 in conformità ai corrispondenti importi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2024.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2024, già iscritti con la l.r. 22/2024 nello stato di previsione della spesa per l'importo presunto di euro 2.349.100.820,09, sono rideterminati in euro 1.281.071.549,32 in conformità ai corrispondenti importi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l'anno 2024.


1. L'ammontare della giacenza di cassa presso la tesoreria regionale alla chiusura dell'esercizio 2024, già iscritta con la l.r. 22/2024 nello stato di previsione delle entrate per l'importo presunto di euro 121.726.535,72, è stabilita, per effetto delle risultanze del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024, nell'importo di euro 381.935.053,46.


1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024, è quantificato in euro 893.624.979,45.
2. L'ammontare relativo alle quote accantonate e vincolate specificate nell'Allegato a) "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024, è pari complessivamente ad euro 943.307.559,12.
3. Per effetto delle quote accantonate e delle quote vincolate, l'esercizio 2024 si chiude, con un disavanzo finanziario di euro 49.682.579,67 che corrisponde interamente al debito autorizzato e non contratto specificato nell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024.


1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui degli anni pregressi per il finanziamento degli investimenti realizzati, già stabilita dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2024 in complessivi euro 179.642.401,59, è rideterminata in complessivi euro 49.682.579,67 secondo le risultanze dell'Allegato o) "Prospetto mutui autorizzati e non contratti" del rendiconto generale della Regione per l'anno 2024, come di seguito specificato:
a) relativamente all'anno 2021 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 12.591.536,90 è azzerato;
b) relativamente all'anno 2023 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 58.641.083,97 è rideterminato in euro 25.294.249,59;
c) relativamente all'anno 2024 l'importo del mutuo da contrarsi, già stabilito in euro 108.409.780,72 è rideterminato in euro 24.388.330,08.


CAPO II
MODIFICHE ALLA NORMATIVA REGIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE


1. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono riconosciuti legittimi i seguenti debiti fuori bilancio:
a) il debito fuori bilancio di euro 549,00 inerente alle spese per l'intervento di ripristino di macchinari; alla copertura di tale onere si provvede con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025, Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 2150110119;
b) il debito fuori bilancio di euro 241.045,08 inerente ad attività urgenti, impreviste ed imprevedibili, di manutenzione straordinaria al Datacenter Regionale "Sanzio"; alla copertura di tale onere si provvede con le risorse iscritte a carico degli stanziamenti del bilancio 2025/2027, annualità 2025, Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 2130520156.



1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 23 bis, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.


1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il secondo comma dell'art. 9, l.r. 18 aprile 1979, n. 17.


1. Ai progetti relativi agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali interessate dagli eventi sismici per i quali la Regione è stata individuata quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'articolo 15 ter, comma 2 ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano gli oneri istruttori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 gennaio 2018, n. 1 (Tariffe, da applicare ai proponenti, per le procedure di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).


1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 abroga il comma 4 bis dell'art. 46, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.


1. .......................................................................................
2. .......................................................................................
3. .......................................................................................
4. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 6, il comma 1 dell'art. 7 e i commi 1 e 3 dell'art. 8, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.
Il comma 3 modifica la lettera b) del comma 1 dell'art. 6, l.r. 26 maggio 2009, n. 12.
Il comma 4 modifica la rubrica e i commi 1, 2 e 3 dell'art. 8, l.r. 26 maggio 2009, n. 12, e abroga il comma 4 del medesimo articolo.



1. Le autorizzazioni di spesa del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 29 maggio 2025, n. 8 (Interventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità), sono modificate come segue:
a) l'autorizzazione per l'anno 2025 è azzerata;
b) l'autorizzazione per l'anno 2026 è aumentata di euro 400.000,00.

2. La copertura della spesa di cui alla lettera b) del comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025/2027.


1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Il comma 1 abroga il r.r. 28 febbraio 1979, n. 9.


1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica la lettera b) del comma 12 dell'art. 33, l.r. 30 novembre 2023, n. 19.


1. .......................................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all'art. 10, l.r. 16 dicembre 2004, n. 27.


1. La Regione acquisisce al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), dello stato di previsione dell'entrata dell'annualità 2025 del bilancio 2025/2027 nuove entrate per complessivi euro 8.016.277,59, riferite alle risorse derivanti dal recupero di somme erogate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche).
2. Le risorse recuperate ai sensi del comma 1 sono iscritte con questa legge a carico delle Missioni, dei Programmi e dei Titoli come di seguito indicato:
a) Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, per euro 988.183,15;
b) Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1, per euro 6.929.908,50;
c) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1, per euro 3.185,94;
d) Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), Titolo 1, per euro 95.000,00.



1. Il Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2024, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 01 (Fondo di riserva), per l'annualità 2025 è aumentato di euro 13.165,28, per l'annualità 2026 è ridotto di euro 41.620,47 e per l'annualità 2027 è aumentato di euro 7.538,63.
2. Il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2024, iscritto nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 20, Programma 01, per l'annualità 2025 è aumentato di euro 54.000.000,00.
3. La copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.

CAPO III
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027. DISPOSIZIONI FINANZIARIE


1. Le tabelle allegate alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)) sono modificate come segue:
a) la tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali" è modificata secondo le risultanze della tabella D1 allegata a questa legge;
b) la tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari" è modificata secondo le risultanze della tabella D2 allegata a questa legge;
c) la tabella E "Autorizzazioni di spesa" è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata a questa legge.

2. La tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025/2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio", allegata alla l.r. 22/2024, è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata a questa legge.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 è garantita dal complesso delle variazioni apportate da questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di cui all'allegato 9.


1. Nel triennio 2025/2027, l'autorizzazione all'indebitamento per la copertura di interventi di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2024, aumenta complessivamente di euro 124.272.287,46 di cui:
a) euro 80.956.832,65 nel 2025;
b) euro 29.095.454,81 nel 2026;
c) euro 14.220.000,00 nel 2027.

2. Per effetto del comma 1, l'autorizzazione complessiva a contrarre mutui per la copertura degli interventi di investimento del triennio 2025/2027, già stabilita all'articolo 9 della l.r. 22/2024 in euro 443.381.832,47 è rideterminata complessivamente in euro 567.654.119,93 di cui:
a) euro 275.675.943,10 nel 2025;
b) euro 127.484.276,83 nel 2026;
c) euro 164.493.900,00 nel 2027.



1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio del triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 2 "Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2025/2027" di questa legge.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio del triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell'allegato 4 "Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2025/2027" di questa legge.


1. A questa legge sono allegati:
a) Elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);
b) Prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2025/2027 (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2025/2027 (allegato 3);
d) Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2025/2027 (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni - titoli per il triennio 2025/2027 (allegato 5);
f) Stato di previsione delle entrate 2025/2027 e stato di previsione delle spese 2025/2027 assestati (allegato 6);
g) Prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato assestato (allegato 7);
h) Quadro generale riassuntivo assestato (allegato 8);
i) Prospetto assestato concernente gli equilibri di Bilancio (allegato 9);
j) Prospetto assestato concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10);
k) Aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco aggiornato dei capitoli che riguardano spese obbligatorie (allegato 12);
m) Aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 13);
n) Variazioni alle Tabelle allegate alla l.r. 21/2024 e alla l.r. 22/2024 (allegato 14);
o) Nota integrativa predisposta ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 15);
p) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 16).



1. La copertura degli oneri finanziari derivanti da questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti riepilogativi delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli allegati 3 e 5, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato 9.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

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