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Atto:LEGGE REGIONALE 7 agosto 2025, n. 22
Titolo:Interventi della Regione a sostegno del design e dell'ergonomia
Pubblicazione:(B.U. 14 agosto 2025, n. 76)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Con questa legge, la Regione Marche intende valorizzare progetti relativi al design e all'ergonomia nell'ambito della propria programmazione delle politiche di sviluppo economico e sociale, in quanto strumenti che favoriscono l'innovazione e la crescita delle imprese del proprio territorio.
2. Per le finalità di questa legge, con design ed ergonomia si intendono la progettazione e lo sviluppo di prodotti, servizi e sistemi innovativi volti a promuovere la salute e il benessere degli utenti, nel rispetto della sostenibilità economica, sociale ed ambientale.


1. Ai fini dell'articolo 1, questa legge favorisce:
a) la realizzazione di una rete di collaborazione tra i soggetti che operano nel settore del design innovativo ed ergonomico e nello sviluppo della relativa ricerca e applicazione, quali attività creative di valore aggiunto e di accrescimento della competitività dei prodotti e dei servizi anche in relazione ai loro profili estetici, scientifici e tecnologici;
b) l'integrazione dei programmi a supporto del design tra gli interventi a sostegno dello sviluppo economico e dell'innovazione previsti dalla normativa regionale, tra i quali quelli di cui alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano), quelli volti al rafforzamento innovativo delle filiere e dell'ecosistema regionale dell'innovazione e quelli cofinanziati con risorse europee;
c) la collaborazione con le istituzioni che sostengono il design innovativo ed ergonomico sul territorio tra le quali la Camera di commercio delle Marche, le amministrazioni comunali, le fondazioni e le organizzazioni tra imprese;
d) il monitoraggio e la valutazione, ai sensi dell'articolo 5, degli effetti degli interventi di cui a questa legge.



1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale promuove intese con i seguenti soggetti operanti nel territorio regionale in materia di design e di ergonomia o comunque interessati al loro sviluppo tra cui: università; accademie di belle arti ed altre istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); centri di ricerca pubblici e privati; imprese; centri per l'innovazione tecnologica delle imprese, parchi scientifici e tecnologici; camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale in campo economico; Società di sviluppo Europa Marche Srl (SVEM srl) di cui alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 24 (Disposizioni per la Società "Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.)") nonché altri soggetti, singoli e associati.
2. Le intese realizzate tra i soggetti di cui al comma 1 possono essere finalizzate anche alla costituzione di un apposito Centro regionale per il design e l'ergonomia, quale occasione di confronto, di approfondimento tematico e di scambio di esperienze proprie del settore. La costituzione del Centro non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


1. Gli enti locali possono prevedere nei loro strumenti urbanistici generali ed attuativi la definizione di tipologie edilizie costruttive e d'uso secondo criteri ispirati alla qualità del design eco-sostenibile ed ergonomico.


1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, la Giunta regionale presenta periodicamente e comunque ogni due anni all'Assemblea legislativa regionale una relazione sull'attuazione degli interventi di cui a questa legge e una valutazione sui loro effetti. La relazione fornisce informazioni analitiche, quantitative e qualitative, sugli effetti degli interventi attuati in materia di design di ricerca ed ergonomico.
2. I contenuti della relazione possono essere oggetto di specifiche azioni di informazione, al fine di valorizzare, in particolare, gli effetti degli interventi attivati sotto il profilo dell'occupazione mantenuta e creata.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.