Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 24 giugno 2026, n. 7 |
| Titolo: | Variazione generale al bilancio di previsione 2026/2028 ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) |
| Pubblicazione: | (B.U. 26 giugno 2026, n. 59) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | FINANZA |
| Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
| Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028)
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026/2028)
Art. 3 (Copertura finanziaria)
Art. 4 ( Allegati)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 2 (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2026/2028)
Art. 3 (Copertura finanziaria)
Art. 4 ( Allegati)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
1. La Tabella A "Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2026/2028 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), è modificata secondo le risultanze della Tabella A allegata a questa legge (Allegato 1).
2. La Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)), è modificata secondo le risultanze della Tabella D2 allegata a questa legge (Allegato 1).
3. La Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata alla l.r. 25/2025, è modificata secondo le risultanze della Tabella E allegata a questa legge (Allegato 1).
4. Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa autorizzato dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2025, iscritto nell'annualità 2026 a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) è ridotto, con questa legge, di euro 4.680.000,00.
5. La copertura dei maggiori oneri derivanti da questo articolo è garantita dal complesso delle variazioni apportate con questa legge allo stato di previsione delle entrate e delle spese e dimostrata dai prospetti delle variazioni di cui agli Allegati 2 e 3.
1. Allo stato di previsione dell'entrata del Bilancio di previsione 2026/2028 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 2 a questa legge "Variazioni al prospetto delle entrate per Titoli e Tipologie del Bilancio di previsione 2026/2028" (Allegato 2).
2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2026/2028 sono apportate le variazioni riportate nell'Allegato 3 a questa legge "Variazioni al prospetto delle spese per Missioni, Programmi e Titoli del Bilancio di previsione 2026/2028" (Allegato 3).
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
1. La copertura delle spese autorizzate con questa legge è garantita dal complesso delle variazioni apportate allo stato di previsione delle entrate e delle spese come dimostrato dai prospetti delle variazioni dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui agli Allegati 2 e 3, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'Allegato 4.
1. A questa legge sono allegati:
a) Variazioni alle autorizzazioni di spesa per il triennio 2026/2028 (Allegato 1);
b) Variazioni al prospetto delle entrate per Titoli e Tipologie del Bilancio di previsione 2026/2028 (Allegato 2);
c) Variazioni al prospetto delle spese per Missioni, Programmi e Titoli del Bilancio di previsione 2026/2028 (Allegato 3);
d) Variazioni al prospetto concernente gli equilibri di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio 2026/2028 (Allegato 4);
e) Allegato di interesse del tesoriere (Allegato 5).
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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