Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 27 luglio 2026, n. 9 |
| Titolo: | Disposizioni per la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attivitŕ economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi |
| Pubblicazione: | (B.U. 30 luglio 2026, n. 71) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | COMMERCIO |
| Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Concertazione)
Art. 4 (Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)
Art. 5 (Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)
Art. 6 (Tutela del commercio locale, storico, caratteristico e dei beni del territorio)
Art. 7 (Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)
Art. 8 (Clausola valutativa)
Art. 9 (Invarianza finanziaria)
Art. 10 (Disposizioni finali)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Concertazione)
Art. 4 (Rigenerazione urbana e valorizzazione del commercio)
Art. 5 (Strumenti comunali di promozione, sviluppo e riqualificazione)
Art. 6 (Tutela del commercio locale, storico, caratteristico e dei beni del territorio)
Art. 7 (Aggiornamento e implementazione del sistema informatico)
Art. 8 (Clausola valutativa)
Art. 9 (Invarianza finanziaria)
Art. 10 (Disposizioni finali)
Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La Regione, con questa legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, promuove la valorizzazione e la riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse mediante lo sviluppo e la salvaguardia delle loro componenti economiche, ambientali e culturali, nonché attraverso la tutela e la valorizzazione di attività commerciali e artigianali che concorrono alla conservazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi.
2. Questa legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) salvaguardare e riqualificare i centri storici e i luoghi di cui al comma 1 attraverso politiche di valorizzazione integrata tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali e paesaggistiche, urbanistiche, edilizie e di mobilità;
b) contrastare i fenomeni di rarefazione, desertificazione o di omologazione commerciale promuovendo la vitalità socio-economica nonché la qualità dell'offerta commerciale anche tramite misure di tutela e valorizzazione di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale;
c) favorire la crescita di attività commerciali che valorizzano la qualità dei centri storici e dei luoghi di cui al comma 1 e che contribuiscono alla loro attrattività, vivibilità e sicurezza, in integrazione con i pubblici esercizi, l'artigianato di servizio, le attività ricreative e di spettacolo o che, per continuità nel tempo, caratteristiche tradizionali, pregio storico o funzione di presidio urbano, contribuiscono alla qualificazione e riconoscibilità dei luoghi;
d) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese anche al fine di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali e di promuovere la qualità, la stabilità, la regolarità e la sicurezza del lavoro;
e) rivitalizzare i centri storici e i borghi storici nonché gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica o culturale anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale anche al fine di evitare processi di espulsione di attività commerciali e artigianali qualificate;
f) valorizzare le filiere locali e le produzioni, anche enogastronomiche, caratterizzate da uno specifico legame con il territorio regionale e con i saperi tradizionali, quali espressione della cucina italiana, riconosciuta patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO, in coerenza altresì con la legge regionale 2 agosto 2021, n. 19 (Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano) e con la legge regionale 7 dicembre 2023, n. 23 (Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita);
g) promuovere, in coerenza con la pianificazione territoriale e urbanistica, interventi di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al riuso e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al rafforzamento del commercio di prossimità, anche in funzione della riduzione del consumo di suolo;
h) valorizzare i mercati di interesse storico e di tipicità, anche al fine di migliorare l'offerta turistico-commerciale.
3. Le misure previste da questa legge sono adottate nel rispetto dei principi europei e statali in materia di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, parità di accesso al mercato, proporzionalità e non discriminazione tra operatori economici, nel rispetto e in attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), nonché del comma 2 dell'articolo 31 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. Ai fini di questa legge si assumono le seguenti definizioni:
a) centri storici: gli insediamenti individuati come tali dalla pianificazione urbanistica comunale secondo la normativa statale e regionale vigente;
b) luoghi del commercio di particolare interesse: le aree del territorio comunale che i Comuni, singolarmente o in forma associata, previa concertazione con le parti sociali interessate, comprese le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, possono individuare nell'ambito degli strumenti urbanistici, dei regolamenti comunali o di specifici atti di pianificazione o valorizzazione, in relazione alla loro qualità e pregio, oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale, al fine di avviare azioni di sostegno e valorizzazione volte alla loro salvaguardia e riqualificazione. Tali luoghi possono ricomprendere gli agglomerati insediativi identificati come borghi storici e borghi rurali di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 29 (Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile).
1. Ai fini dell'attuazione di questa legge la Regione promuove la concertazione come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) degli specifici settori, le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per rafforzare la vitalità economica e sociale dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse, la Regione e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, promuovono il coordinamento tra le politiche di valorizzazione commerciale di questa legge e gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 (Norme della pianificazione per il governo del territorio).
2. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse, i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, favoriscono:
a) il riuso e la riattivazione di immobili e spazi dismessi o sottoutilizzati, con particolare riferimento ai fondi destinati ad attività commerciali e artigianali;
b) l'insediamento di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale che contribuiscono alla valorizzazione delle caratteristiche identitarie dei luoghi;
c) l'integrazione tra interventi edilizi, assetti della mobilità, qualità dello spazio pubblico e funzioni economiche;
d) forme di uso temporaneo degli immobili, anche a fini sperimentali o innovativi, in funzione della successiva stabilizzazione delle attività.
1. Le azioni di promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse sono attuate dai Comuni, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, e possono comprendere:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale al fine dell'armonica integrazione delle attività economiche con gli spazi pubblici o di uso pubblico, ivi compresi il riconoscimento e la valorizzazione di attività economiche che concorrono alla conservazione dell'identità dei luoghi;
b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno.
2. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, non discriminazione degli operatori e tutela della concorrenza e tenuto conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui alla normativa europea e statale vigente, i programmi di qualificazione di cui al comma 1 possono includere in particolare:
a) interventi in materia merceologica e qualitativa;
b) d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e firmatarie dei CCNL degli specifici settori, le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale o esperienziale, con particolare riguardo allo sviluppo dell'artiturismo, inteso quale modello di accoglienza diffusa, atto a trasformare le botteghe e i laboratori del territorio in luoghi di fruizione turistica e trasmissione del saper fare artigiano locale;
c) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato;
d) misure volte a preservare il decoro, la qualità e l'arredo urbano;
e) realizzazione di opere infrastrutturali o di riorganizzazione della logistica urbana;
f) attivazione o modifica di servizi urbani;
g) strumenti di promozione di servizi di prossimità, in particolar modo nelle aree a rischio di degrado e desertificazione commerciale, comprendenti, anche tramite la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizio:
1) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari e artigianali del territorio;
2) servizi per la promozione del territorio;
3) attività di pubblico esercizio.
3. Nei centri storici e nei luoghi del commercio di particolare interesse il Comune, nel rispetto della normativa vigente, può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per il riuso e la riattivazione di fondi a destinazione commerciale inutilizzati;
b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.
1. I Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente, possono adottare specifiche misure regolamentari e ordinanze finalizzate a limitare o vietare l'esercizio dei distributori automatici di bevande alcoliche e di prodotti ad alto contenuto di sostanze stimolanti ed energizzanti nelle aree e negli orari caratterizzati da maggiori criticità sotto il profilo della sicurezza urbana e della tutela della salute pubblica, anche al fine di ridurne l'uso da parte di soggetti minorenni, ove tali fenomeni risultino idonei a favorire episodi di violenza, disordine o degrado urbano.
1. I Comuni trasmettono alla Regione, attraverso il sistema informatico di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), i dati relativi agli strumenti adottati e attuati per la promozione, sviluppo e riqualificazione dei centri storici e dei luoghi del commercio di particolare interesse previsti da questa legge, anche ai fini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 11 della medesima l.r. 22/2021.
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e ne valuta i risultati conseguiti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che reca, almeno, i seguenti elementi:
a) gli interventi attivati e i criteri adottati per la loro attuazione;
b) lo stato di attuazione delle misure di valorizzazione dei centri storici, dei luoghi del commercio di particolare interesse e delle attività economiche che concorrono alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali dei luoghi;
c) gli effetti prodotti sul territorio con riferimento ai profili economici, turistici, culturali e urbani;
d) le eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge e le possibili misure correttive;
e) gli effetti prodotti sui livelli occupazionali e sulla qualità del lavoro;
f) l'evoluzione dei servizi di prossimità e la distribuzione territoriale degli incentivi concessi.
1. All'attuazione delle disposizioni di questa legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati in coerenza e complementarietà con gli strumenti e i programmi disciplinati dalle altre disposizioni regionali vigenti in materia di riqualificazione e valorizzazione del territorio regionale e delle sue caratteristiche identitarie, culturali e dei prodotti tipici della tradizione, quali, in particolare:
a) la legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 (Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari);
b) la legge regionale 7 luglio 2009, n. 16 (Norme a sostegno del consumo dei prodotti agricoli di origine regionale);
c) la legge regionale 4 aprile 2011, n. 5 (Interventi regionali per il sostegno e la promozione dei locali storici);
d) la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche);
e) la l.r. 19/2021, in particolare il Capo III del Titolo III;
f) la l.r. 29/2021;
g) la legge regionale 6 novembre 2023, n. 17 (Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.);
h) la l.r. 23/2023;
i) la legge regionale 27 marzo 2024, n. 6 (Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana).
2. Per quanto non previsto da questa legge in materia di attività commerciale si applica la l.r. 22/2021.
3. Per gli interventi sulle aree o sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico resta fermo quanto stabilito dal d.lgs. 42/2004 e dalle disposizioni regionali in materia di governo del territorio di cui alla l.r. 19/2023.
4. All'attuazione di questa legge si provvede nel rispetto della normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.