Leggi e regolamenti regionali
| Atto: | LEGGE REGIONALE 10 agosto 2026, n. 11 |
| Titolo: | Realizzazione di tettoie in zone agricole per il deposito di prodotti derivanti dall’esercizio dei diritti di uso civico e delle relative attrezzature |
| Pubblicazione: | (B.U. 13 agosto 2026, n. 75) |
| Stato: | Vigente |
| Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
| Materia: | Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare |
Sommario
Art. 1 (Tettoie per il deposito di prodotti derivanti d all'esercizio dei diritti di uso civico)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Invarianza finanziaria)
1. Nelle zone agricole, anche situate all'interno di aree naturali protette, è consentita, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e ambientali, la realizzazione di una tettoia per il deposito di prodotti derivanti dall'esercizio dei diritti di uso civico e, in particolare, della legna, nonché delle relative attrezzature, da parte di soggetti residenti e per le esigenze di sostentamento individuale e familiare.
2. Le tettoie di cui al comma 1 non possono avere un'altezza superiore a 4,50 metri lineari e una superficie coperta superiore a 40 metri quadrati.
3. Le tettoie non possono essere utilizzate per usi diversi da quello previsto al comma 1 e devono essere rimosse al termine dell'esercizio del diritto di uso civico.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.