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Atto:LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2026, n. 13
Titolo:Riconoscimento della giusta remunerazione non inferiore ai costi di produzione agricoli e zootecnici
Pubblicazione:(B.U. 8 ottobre 2026, n. 91)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. La Regione, nel rispetto della normativa europea e statale, al fine di tutelare e sostenere le produzioni locali, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli e la loro trasformazione e il processo di distribuzione "dal campo alla tavola", promuove il riconoscimento della giusta remunerazione dei fattori di produzione, non inferiore ai costi di produzione verificati dai dati ufficiali ISTAT e da altre istituzioni pubbliche.
2. Con questa legge, la Regione intende altresì contribuire ad informare i consumatori sull'impatto che le loro scelte di consumo producono sulla sostenibilità economica nel settore agroalimentare, con particolare riguardo ai produttori.


1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa tra gli operatori delle filiere agricole e agroalimentari regionali.


1. I protocolli d'intesa sono finalizzati a:
a) promuovere un rapporto equilibrato tra tutti gli operatori delle filiere agricole ed agroalimentari della regione;
b) assicurare la remuneratività di ciascuna componente della filiera, condividendo il principio etico che il mercato riconosca prezzi-base non inferiori ai costi di produzione, prendendo in considerazione parametri oggettivi elaborati da enti pubblici, quali l'ISTAT, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), le università e i centri di studio e ricerca riconosciuti ai sensi di legge dalla normativa europea e statale;
c) valorizzare i prodotti agricoli marchigiani;
d) promuovere l'efficienza e la competitività delle filiere oggetto dei protocolli;
e) favorire la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle attività delle aree rurali garantendo la stabilità delle filiere in tutto il territorio regionale, con particolare attenzione allo sviluppo e alla sostenibilità socio-economica delle aree interne.

2. In sede di stipula dei protocolli d'intesa, le organizzazioni rappresentative delle imprese agricole e agroalimentari si impegnano a:
a) promuovere tra i propri associati, in tutte le fasi della produzione, lavorazione e condizionamento dei prodotti, l'adesione a meccanismi che garantiscano il rispetto del lavoro etico, della sicurezza alimentare, della qualità e rintracciabilità del prodotto;
b) promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole regionali, anche attraverso lo strumento della rintracciabilità utilizzando, ove possibile, i marchi dei prodotti DOP e IGP e i distretti del cibo e biologici regionali nonché i sistemi di qualità e tracciabilità istituiti o riconosciuti dalla Regione, con particolare riferimento al marchio "QM - Qualità garantita dalle Marche";
c) garantire, per quanto possibile, approvvigionamenti costanti di prodotti verso la grande distribuzione organizzata e la distribuzione organizzata;
d) promuovere ulteriori aggregazioni e forme di aggregazione degli operatori agricoli, consentendo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di mercati ampi, della grande distribuzione organizzata e della distribuzione organizzata.

3. I soggetti della grande distribuzione organizzata che partecipano ai protocolli d'intesa si impegnano, tra l'altro, a:
a) costruire un percorso comune volto al rafforzamento della presenza dei prodotti di qualità dell'agroalimentare marchigiano nella rete di commercializzazione;
b) accrescere le opportunità per il rafforzamento della presenza degli stessi prodotti anche nei punti vendita extra regionali, compresi quelli nei paesi dell'Unione europea ed extraeuropei;
c) definire e condividere princìpi per un corretto percorso di indicizzazione dei prezzi, basati su parametri rappresentativi dei mercati nazionali;
d) garantire una giusta remunerazione ai soggetti della produzione e un prezzo equo per i consumatori.



1. Nell'ambito dei tavoli istituiti per la sottoscrizione dei protocolli d'intesa la Regione manifesta il proprio impegno a:
a) promuovere, anche mediante gli strumenti previsti dalla Politica Agricola Comune (PAC), la diffusione e il sostegno degli accordi e delle filiere che riconoscono il giusto compenso, prevedendo, nel rispetto della normativa europea e statale, forme di sostegno e di premialità agli aderenti;
b) rafforzare i controlli sulle filiere agroalimentari, orientati a garantire il rispetto della normativa europea e statale;
c) promuovere attività di confronto con i soggetti del comparto agroalimentare, al fine di realizzare gli obiettivi di questa legge;
d) prevedere, nel rispetto della normativa europea e statale, premialità per gli accordi e le filiere che favoriscono la filiera corta, la vendita diretta e la commercializzazione attraverso mercati locali, con particolare riguardo alle iniziative che determinano un incremento della quota di prezzo riconosciuta ai produttori.

2. La Regione favorisce la costituzione di Organizzazioni interprofessionali di filiera, formate da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della catena di approvigionamento, trasformazione o commercio, secondo quanto previsto dalla normativa europea e statale.
3. La Regione inserisce la notizia della sottoscrizione dei protocolli d'intesa, dando specifico rilievo ai contenuti dei protocolli medesimi, nell'ambito delle azioni di comunicazione istituzionale dei prodotti e delle specificità marchigiane.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale avvia il confronto con le organizzazioni rappresentative degli operatori delle filiere agricole e agroalimentari regionali ai fini della sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 2.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.