Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 2 novembre 1978, n. 20
Titolo:Istituzione in Ancona del centro regionale immunologia clinica e di tipizzazione tissutale.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 novembre 1978, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario




Art. 1

E' istituito presso l'ospedale generale regionale “Umberto I" di Ancona il centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale.

Art. 2

Il centro regionale ha la finalità di assolvere alle seguenti funzioni:
1) diagnostiche:
a) individuazione dal punto di vista clinico - laboratoristico, delle malattie da immunodeficenza congenita ed acquisita, delle affezioni immunologiche o a mediazione immunitaria, delle malattie allergiche, delle sindromi immunoproliferative, di alcune malattie infettive;
b) riconoscimento della compatibilità tra donatore e ricevente sia per gli antigeni codificati dai loci SD che dagli LD;
c) monitoraggio immunologico dei pazienti sottoposti a trapianto di organo o di quelli trattati con mezzi immunodepressivi o immunostimolanti;
2) preventive:
a) riconoscimento precoce dello stato di sensibilizzazione, condizionante malattie allergiche o autoimmuni;
b) prevenzione, mediante riconoscimento delle alterazioni immunologiche tipiche, della diffusione di malattie infettive (virali protozoarie);
c) tipizzazione HLA dei soggetti a rischio di affezioni geneticamente determinate;
3) terapeutiche:
a) attuazione delle terapie immunologiche più avanzate, immunodepressive, immunostimolanti e desensibilizzanti;
b) protezione, mediante isolamento di unità sterili ed immunoterapia passiva e attiva, dei soggetti gravemente immunodepressi;
c) immunoterapia adottiva delle aplasie midollari e delle immuno-deficienze;
4) di ricerca:
a) approfondimento dei problemi inerenti ai diversi settori e delle possibili implicazioni terapeutiche;
b) aggiornamento e miglioramento costante della preparazione scientifica;
5) di insegnamento:
a) informazione della classe medica mediante corsi di aggiornamento;
b) formazione del personale paramedico specializzato.


Art. 3

Il centro regionale effettua nell'ambito del territorio della regione, avvalendosi delle strutture socio - sanitarie e previa stipulazione di apposite convenzioni:
a) attività ambulatoriale specialistica di diagnosi e cura delle immunopatie e delle allergopatie;
b) tutti i tests immunologici necessari per il riconoscimento delle affezioni di cui all'art. 2, punto 1, lettera a);
c) i tests di compatibilità antigenica per la selezione dei donatori di organo di cui all'art. 2, punto 1, lettera b) ed invia al centro nazionale di riferimento i risultati di tale studio;
d) le terapie immunologiche di cui all'art. 2, punto 3, lettera a), b) e c), e invia informazioni per l'applicazione delle stesse ad altre strutture sanitarie convenzionate.


Art. 4

La dotazione organica minima per il funzionamento del centro è la seguente:
- n. 1 posto di aiuto;
- n. 1 posto di assistente medico;
- n. 2 posti di laureati in scienze biologiche;
- n. 4 posti di tecnico di laboratorio di analisi.

Alla copertura dei posti di cui al precedente comma provvede il consiglio di amministrazione dell'ospedale generale regionale “Umberto I" di Ancona a norma di legge o di regolamento.

Art. 5

Il centro può eseguire prestazioni a pazienti esterni e per conto terzi, attenendosi per questo alle norme vigenti presso l'ospedale generale regionale “Umberto I" di Ancona.

Art. 6

E' assegnato all'ente ospedaliero “ospedale generale regionale Umberto I" di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, un finanziamento per provvedere alle spese di funzionamento del centro di cui al precedente art. 1, a valere sul fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui al DL 8-7-1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17-8-1974, n. 386, e ammontante per l'anno 1978 a L. 30 milioni. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci sarà stabilito, per ciascuno degli anni successivi, l'ammontare della assegnazione annuale.
Al pagamento della spesa di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1978, con i fondi iscritti a carico del capitolo 1424101 “Finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri" dello stato di previsione della spesa del detto anno e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.