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Atto:LEGGE REGIONALE 16 novembre 1998, n. 40
Titolo:Assestamento del Bilancio per l'anno 1998.
Pubblicazione:( B.U. 02 dicembre 1998, n. 99 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1997)
Art. 2 (Modificazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1997)
Art. 3 (Modificazione del saldo finanziario presunto al termine dell'esercizio 1997)
Art. 4 (Variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 5 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi del bilancio per l'anno 1998 e precedenti)
Art. 6 (Fondo di riserva per spese obbligatorie)
Art. 7 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 8 (Fondo regionale per la montagna)
Art. 9 (Istituzione e soppressione dei capitoli)
Art. 10 (Elenco delle spese obbligatorie)
Art. 11 (Integrazioni autorizzazioni di spesa)
Art. 12 (Immobili di proprietà regionale da assegnare alla APTR)
Art. 13 (Anticipazioni della Regione per le esigenze connesse agli eventi sismici)
Art. 14 (Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza)
Art. 15 (Anticipazione per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici del patrimonio zootecnico)
Art. 16 (Anticipazione per la realizzazione di una enoteca regionale)
Art. 17 (Modifica della l.r. 24 marzo 1998, n. 6)
Art. 18 (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 19 (Reimpiego di economie)
Art. 20 (Differimento termini)
Art. 21 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 22 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Allegati



1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1997, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1998 per l'importo presunto di lire 1.377.524.350.870, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 3.207.061.929.408.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1997, già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della l.r. 25/1980, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 per l'importo presunto di lire 1.018.533.789.294, sono modificati secondo le risultanze di cui alla tabella 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 2.534.029.182.277.


1. L'ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell'esercizio 1997, già iscritta, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della l.r. 25/1980, nel bilancio per l'anno 1998 per l'importo presunto di lire 306.059.129.768 si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell'anno 1997, nell'importo di lire 473.512.773.086 di cui lire 13.290.982.055 presso il tesoriere della Regione e lire 460.221.791.031 presso la tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti intrattenuti con la medesima.


1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1997, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1998 per l'importo presunto di lire 665.049.691.344, è stabilito in lire 686.323.729.186 per effetto delle risultanze del rendiconto per l'anno 1997.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 sono introdotte le variazioni incrementali o riduttive riportate nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67 della l.r. 25/1980, l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la copertura del disavanzo dei bilancio per l'anno 1998, già stabilita per effetto dell'articolo 23 della l.r. 13/1998, nell'importo di lire 106.046.258.513, si stabilisce nel nuovo importo di lire 114.976.258.513.
2. E' confermata la contrazione di un mutuo passivo, già previsto dall'articolo 24, comma 1, lettera e) della l.r. 5 maggio 1998, n. 13, per l'imporlo di lire 17.854.401.571, per la copertura della quota parte del disavanzo sanitario a carico della Regione per l'anno 1990 il cui stanziamento di competenza e di cassa è posto a carico dei capitolo 5002225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilancio per l'anno 1998.
3. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1994, già stabilito nell'importo di lire 73.505.728.705 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della l.r. 13/1998, si stabilisce nel nuovo importo di lire 75.194.087.343.
4. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1995, già stabilito nell'importo di lire 24.071.327.108 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera b) della l.r. 13/1998, si stabilisce nel nuovo importo di lire 26.077.795.014.
5. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1996, già stabilito nell'importo di lire 44.582.991.718 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della l.r. 13/1998, si stabilisce nel nuovo importo di lire 49.162.375.113.
6. L'importo del mutuo da contrarsi per la copertura del disavanzo del bilancio per il 1997, già stabilito nell'importo di lire 88.727.472.421 per effetto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della l.r. 13/1998, si stabilisce nel nuovo importo di lire 110.567.921.150.
7. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall'articolo 25 della l.r. 13/1998.


1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie, già stabilito per effetto dell'articolo 19 della l.r. 13/1998 in lire 5.953.900.000, è incrementato dell'importo di lire 1.337.984.400.
2. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa è aumentato del medesimo importo.


1. Il fondo di riserva di cassa, già stabilito per effetto dell'articolo 21 della l.r. 13/1998 in lire 500.000 milioni, è incrementato dell'importo di lire 200.000 milioni.
2. Lo stanziamento del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato per pari importo.


1. Il fondo regionale per la montagna, istituito con l'articolo 23 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è incrementato dell'importo di lire 5.404 milioni, quale quota del fondo nazionale per la montagna spettante alla Regione per il 1998.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2003002 dello stato di previsione dell'entrata e 2142201 dello stato di previsione della spesa sono aumentati del medesimo importo.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Comunità montane con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35.


1. Sono istituiti, negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1998, i capitoli elencati nell'allegata tabella A con le numerazioni e denominazioni ivi stabiliti.
2. Negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio 1998 sono soppressi i capitoli elencati nell'allegata tabella B.


1. L'elenco 4 delle spese obbligatorie di cui all'articolo 19 della l.r. 13/1998 è integrato con il capitolo 2144105.


1. Per la realizzazione del progetto interregionale CEPAR è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 638.400.000; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360104 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nel medesimo importo.
2. Per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 543.892.080 quale integrazione fino ad un massimo di trenta ore ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili relativi al progetto interregionale CEPAR ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della l.r. 20 maggio 1997, n. 31; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1360106 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nel medesimo importo.
3. Per la realizzazione del programma di investimento degli ERSU delle Marche è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 1.800 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4236201 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nel medesimo importo.
4. Per le finalità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 21 è autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 250 milioni iscritta a carico del capitolo 3212109 dello stato di previsione della spesa.
5. Per gli adempimenti connessi all'attività finalizzata alla ricostruzione post-terremoto ai sensi del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61 è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 600 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2114116 sono stabiliti nel medesimo importo.
6. L'autorizzazione di spesa disposta dalla l.r. 2 marzo 1996, n. 2 è aumentata di lire 250 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4251105 dello stato di previsione della spesa sono incrementati per pari importo.
7. Per le finalità di cui all'articolo 2 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 150 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitolo 3221111 dello stato di previsione della spesa sono stabiliti nel medesimo importo.
8. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 43, comma 1, della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, è aumentata di lire 500 milioni. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234102 dello stato di previsione della spesa sono incrementati di pari importo.
9. Per le finalità di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18, è autorizzata per l'anno 1998 l'ulteriore spesa di lire 254.146.000. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234130 dello stato di previsione della spesa sono incrementati di pari importo.


1. Gli immobili di proprietà regionale già sedi delle soppresse Aziende di promozione turistica riconosciute come sedi IAT, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 6 agosto 1997, n. 53, sono assegnati in comodato gratuito all'Azienda di promozione turistica regionale.
2. La Giunta regionale assegna con contratto di comodato gratuito l'immobile di proprietà regionale sito in Ancona, via Thaon De Revel n. 4, per essere destinato a sede dell'Azienda di promozione turistica regionale.
3. Tutti gli oneri, compresi quelli fiscali a carico della Regione Marche quale proprietaria degli immobili, le contribuzioni di qualsiasi natura gravanti su di essi, le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione e quelle per l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza degli immobili e dei luoghi di lavoro, relativi agli immobili assegnati in comodato ai sensi dei commi 1 e 2 sono a carico dell'Azienda di promozione turistica regionale.
4. I beni mobili ed i beni mobili registrati di proprietà sia delle soppresse APT che della Regione Marche, in possesso delle suddette Aziende alla data del 31 luglio 1998 e già consegnati provvisoriamente alla APTR sulla base degli inventari di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 53/1997, vengono trasferiti in proprietà a titolo gratuito alla APTR. I beni d'interesse storico-artistico, indicati in un apposito elenco da redigersi, non possono essere alienati dalla APTR, salvo autorizzazione della Giunta regionale.


1. Per fronteggiare le eventuali occorrenze di liquidità nei pagamenti connessi agli eventi sismici, nel periodo intercorrente tra l'erogazione e la provvista del mutuo acceso per le medesime finalità, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere ad anticipazioni di cassa fino all'importo massimo di lire 300.000 milioni, con gli eventuali oneri da imputarsi al netto ricavo della provvista.
2. Nell'ipotesi di attivazione delle operazioni previste dal comma 1 la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale entro gli stessi termini, ad istituire negli stati di previsione del bilancio per l'anno 1998 i capitoli occorrenti.


1. Per avviare l'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l'anno 1998, la spesa di lire 300 milioni.
2. Le somme occorrenti sono stanziate a carico del capitolo 4234129 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998.
3. Il contributo corrisposto dallo Stato alla Regione, per la medesima finalità, ai sensi della legge 451/1997, è introitato al capitolo 2003177 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1998.


1. L'anticipazione di cui all'articolo 39, comma 1, della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 è aumentata di lire 500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3114109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e del capitolo 5004006 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio del medesimo anno sono incrementati per pari importo.


1. E' autorizzata per l'anno 1998, la concessione di un'anticipazione a favore del Comune di Offida, a valere sul contributo dell'Unione Europea, DOCUP ob. 5b, per un importo di lire 490 milioni, a carico del capitolo 3122108 dello stato di previsione della spesa per la realizzazione di una enoteca regionale.
2. Il rimborso delle somme anticipate è introitato al capitolo 3007024 dello stato di previsione dell'entrata, contestualmente all'assegnazione del contributo di cui ai comma 1 e comunque non oltre l'anno 1999.
3. Se l'anticipazione non viene rimborsata entro il termine di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo dell'istituto della compensazione amministrativa da effettuarsi sui trasferimenti regionali a favore del Comune interessato.


1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
3. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 10, l.r. 24 marzo 1998, n. 6.
Il comma 2 sostituisce la lett. b) del comma 3 dell'art. 10, l.r. 24 marzo 1998, n. 6.
Il comma 3 aggiunge l'art. 11 alla l.r. 24 marzo 1998, n. 6.



1. Per l'anno 1998 l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni a carico del capitolo 4234203 dello stato di previsione della spesa compreso nella tabella f) di cui all'articolo 5 della l.r. 12/1998 è aumentata di un importo di lire 1.000 milioni.


1. Le economie verificatesi a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, gestione residui anno 1997, sono riutilizzate per l'integrazione delle assegnazioni disposte in materia di immigrazione ai sensi della l.r. 5 gennaio 1994, n. 3 fatte salve dall'articolo 25 della l.r. 2 marzo 1998, n. 2.


1. ............................................................................
2. Il termine di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 3 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 'Interventi a favore della famiglia' è differito, per l'anno 1998 alla data del 15 dicembre.
3. I termini di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 3 della l.r. 30/1998 sono differiti, per l'anno 1998, rispettivamente alle date del 15 febbraio 1999 e del 15 gennaio 1999.
4. I termini di scadenza previsti dal comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 'Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappatE' sono differiti, per l'anno 1998, alla data del 31 gennaio 1999.

Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 21, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1.
Ai sensi del comma 6 dell'art. 20, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1, fino all’adozione degli atti previsti dalla citata legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’art. 21 della medesima legge e i relativi provvedimenti attuativi.
Il testo vigente, alla data di entrata in vigore della l.r. 17 febbraio 2014, n. 1, del comma 1 del presente articolo così disponeva: "1. Il termine di cui all'articolo 2 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 'Norme in materia di polizia locale' è differito, per l'anno 1998, alla data del 10 dicembre".



1. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio per l'anno 1998 nelle risultanze di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. E' approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio per l'anno 1998 nella risultante di cui alla tabella 4 allegata alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).

Allegati

(Omissis).