Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 10 |
Titolo: | Norme di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 aprile 1984, n. 39) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Strutture e personale sanitari e ospedalieri |
Sommario
Art. 1 (Oggetto della legge)
TITOLO I Concorsi di assunzione
Art. 2 (Attivazione delle procedure concorsual)
Art. 3 (Indizione di concorsi)
Art. 4 (Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente)
Art. 5 (Diffusione dei bandi)
Art. 6 (Domande di ammissione)
Art. 7 (Registrazione delle domande)
Art. 8 (Ammissione dei concorrenti)
Art. 9 (Commissione di sorteggio)
Art. 10 (Procedura per il sorteggio)
Art. 11 (Commissioni esaminatrici)
Art. 12 (Comitati di vigilanza)
Art. 13 (Modalità di espletamento e adempimenti dei concorrenti)
Art. 14 (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitor)
Art. 15 (Posti conferibili)
Art. 16 (Assegnazione dei vincitori)
Art. 17 (Utilizzazione della graduatoria)
Art. 18 (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate)
Art. 19 (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione)
Art. 20 (Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali)
TITOLO II Trasferimenti
Art. 21 (Pubblicazione dei posti disponibili)
Art. 22 (Domande di trasferimento)
Art. 23 (Graduatoria dei trasferimenti)
TITOLO III Assunzione di speciali categorie di personale
Art. 24 (Delega alle unità sanitarie locali)
Art. 25 (Individuazione dei posti da ricoprire)
Art. 26 (Indizione delle selezioni)
Art. 27 (Commissione esaminatrice)
Art. 28 (Norme applicabili)
TITOLO IV Incarichi
Art. 29 (Incarichi)
Art. 30 (Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.)
Art. 31 (Conferimento di incarichi e supplenze mediante l'utilizzazione di graduatorie preesistenti)
Art. 32 (Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico)
Art. 33 (Conservazione del posto)
TITOLO V Norme particolari di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
Art. 34 (Competenze della Regione)
Art. 35 (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica)
Art. 36 (Assegnazione di personale per soppressione del posto)
Art. 37 (Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico)
Art. 38 (Riammissione in servizio)
Art. 39 (Individuazione delle qualifiche)
Art. 40 (Personale regionale comandato presso le unità sanitarie locali)
Art. 41 (Accordi a livello regionale)
TITOLO IV Norme transitorie e finali
Art. 42 (Adeguamento delle piante organiche provvisorie)
Art. 43 (Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice direttore sanitario)
Art. 44 (Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base)
Art. 45 (Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente)
Art. 46 (Trasferimenti riservati)
Art. 47 (Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali)
Art. 48 (Indizione dei primi concorsi ai sensi della presente legge)
Art. 49 (Personale comandato ad altra unità sanitaria locale)
Art. 50 (Medici e veterinari provinciali già dipendenti dalla Regione)
Art. 51 (Medici e veterinari condotti titolari di condotte consorziali)
Art. 52 (Entrata in vigore della legge)
TITOLO I Concorsi di assunzione
Art. 2 (Attivazione delle procedure concorsual)
Art. 3 (Indizione di concorsi)
Art. 4 (Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente)
Art. 5 (Diffusione dei bandi)
Art. 6 (Domande di ammissione)
Art. 7 (Registrazione delle domande)
Art. 8 (Ammissione dei concorrenti)
Art. 9 (Commissione di sorteggio)
Art. 10 (Procedura per il sorteggio)
Art. 11 (Commissioni esaminatrici)
Art. 12 (Comitati di vigilanza)
Art. 13 (Modalità di espletamento e adempimenti dei concorrenti)
Art. 14 (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitor)
Art. 15 (Posti conferibili)
Art. 16 (Assegnazione dei vincitori)
Art. 17 (Utilizzazione della graduatoria)
Art. 18 (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate)
Art. 19 (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione)
Art. 20 (Concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali)
TITOLO II Trasferimenti
Art. 21 (Pubblicazione dei posti disponibili)
Art. 22 (Domande di trasferimento)
Art. 23 (Graduatoria dei trasferimenti)
TITOLO III Assunzione di speciali categorie di personale
Art. 24 (Delega alle unità sanitarie locali)
Art. 25 (Individuazione dei posti da ricoprire)
Art. 26 (Indizione delle selezioni)
Art. 27 (Commissione esaminatrice)
Art. 28 (Norme applicabili)
TITOLO IV Incarichi
Art. 29 (Incarichi)
Art. 30 (Supplenze interne alle singole UU.SS.LL.)
Art. 31 (Conferimento di incarichi e supplenze mediante l'utilizzazione di graduatorie preesistenti)
Art. 32 (Conferimento incarichi e supplenze mediante avviso pubblico)
Art. 33 (Conservazione del posto)
TITOLO V Norme particolari di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
Art. 34 (Competenze della Regione)
Art. 35 (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica)
Art. 36 (Assegnazione di personale per soppressione del posto)
Art. 37 (Autorizzazione al comando per aggiornamento tecnico-scientifico)
Art. 38 (Riammissione in servizio)
Art. 39 (Individuazione delle qualifiche)
Art. 40 (Personale regionale comandato presso le unità sanitarie locali)
Art. 41 (Accordi a livello regionale)
TITOLO IV Norme transitorie e finali
Art. 42 (Adeguamento delle piante organiche provvisorie)
Art. 43 (Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero o di vice direttore sanitario)
Art. 44 (Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base)
Art. 45 (Accesso alla posizione funzionale di veterinario dirigente)
Art. 46 (Trasferimenti riservati)
Art. 47 (Procedure per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle unità sanitarie locali)
Art. 48 (Indizione dei primi concorsi ai sensi della presente legge)
Art. 49 (Personale comandato ad altra unità sanitaria locale)
Art. 50 (Medici e veterinari provinciali già dipendenti dalla Regione)
Art. 51 (Medici e veterinari condotti titolari di condotte consorziali)
Art. 52 (Entrata in vigore della legge)
La presente legge, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle unità sanitarie locali.
Il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente "Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761" nei successivi articoli della presente legge viene denominato decreto ministeriale.
Concorsi di assunzione
Le unità sanitarie locali, con deliberazione del comitato di gestione, presentano annualmente alla giunta regionale richiesta di indizione di pubblici concorsi per la copertura dei posti di organico che siano vacanti e disponibili alle date:
a) del 1º gennaio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
- ruolo sanitario: tabelle A, B, C, D, E, F, G;
- ruolo professionale: tabelle A, B, C, D;
- ruolo tecnico: tabelle A, B, C;
- ruolo amministrativo: tabella A;
b) del 1º luglio di ogni anno, per i posti delle posizioni funzionali comprese nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761:
- ruolo sanitario: tabelle H, L, M, e, limitatamente al quadro primo, tabelle I e N;
- ruolo tecnico: tabelle D, E;
- ruolo amministrativo: tabella B.
Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili anche quelli che si rendano vacanti, per i motivi indicati al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro sei mesi dalle date del 28 febbraio e del 31 agosto di cui al primo comma del successivo articolo 3
Le richieste di indizione dei concorsi di cui al primo comma devono pervenire alla giunta regionale rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del comitato di gestione nella quale devono figurare l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e la modalità di copertura della stessa. In mancanza di dette indicazioni la giunta regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi.
Le richieste di indizione di concorsi per la assunzione di personale medico devono specificare i posti per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833.
I posti vacanti di cui al primo e secondo comma per i quali il comitato di gestione, con adeguata motivazione, non abbia presentato richiesta di indizione di concorso non possono essere coperti nei modi previsti dall'articolo 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
La giunta regionale, sulla base delle richieste delle unità sanitarie locali, indice i concorsi entro i mesi di marzo e di settembre rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del primo comma del precedente articolo.
I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.
In deroga ai termini previsti dal precedente articolo 2, le unità sanitarie locali, per motivate esigenze di carattere urgente che non possono essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, hanno facoltà di chiedere alla giunta regionale l'indizione di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini indicati al primo comma del precedente articolo 2, esclusi i posti di cui al secondo comma dello stesso articolo.
La giunta regionale, qualora riconosca la sussistenza delle esigenze di carattere urgente, indice il concorso semprechè i posti vacanti non possano essere coperti mediante utilizzazione di graduatoria di concorso già espletato o in via di espletamento.
Le unità sanitarie locali sono tenute a dare la massima diffusione ai bandi di concorso in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761 e del decreto ministeriale.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, direttamente all'ufficio competente ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.
Le domande devono essere accompagnate dalla indicazione delle UU.SS.LL. in cui il candidato è disposto a prestare servizio.
L'indicazione può comprendere una o più o tutte le UU.SS.LL., elencate in ordine preferenziale. L'omessa indicazione della U.S.L. in cui il candidato è disposto a prestare servizio è considerata disponibilità per qualsiasi U.S.L. della Regione.
Chi sia inserito nella graduatoria dei vincitori e rifiuti un'assegnazione che rientri nell'elenco delle preferenze espresse viene escluso dalla graduatoria.
Nei concorsi per il personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina in posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Per le domande presentate direttamente, l'ufficio competente rilascerà apposita ricevuta e copia debitamente sottoscritta dell'elenco dei documenti e dei titoli allegati alla domanda.
Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di registrazione delle domande.
Scaduto il termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'ufficio competente e l'addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.
Nel protocollo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.
L'ammissione dei concorrenti è deliberata dalla giunta regionale. La giunta regionale dispone altresì la non ammissione dei concorrenti che risultino privi dei requisiti richiesti e di coloro che non abbiano presentato domanda secondo le prescrizioni del bando o le cui domande siano pervenute fuori termine.
Ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale cui si riferisce il concorso.
Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.
In caso di assunzione nella diversa area funzionale, il triennio di formazione decorre dalla data della nuova assunzione.
La giunta regionale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'articolo 7 del decreto ministeriale, designa il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopra citato articolo 7.
Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della giunta regionale.
Le operazioni di sorteggio si svolgono di norma in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione.
Le operazioni di sorteggio vengono ripetute a data predeterminata nella deliberazione di giunta di cui all'articolo precedente per la sostituzione, nelle stesse forme, dei sorteggiati che per qualsiasi motivo abbiano rinunciato all'incarico ovvero per i quali sussista un legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice.
Tutte le operazioni di sorteggio devono risultare da apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione. La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati ai concorrenti ammessi salvo quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto ministeriale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per il sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'articolo 7 del decreto ministeriale, nonchè per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, dello stesso decreto.
Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale può delegare la funzione di presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a componenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali della Regione.
La giunta regionale sceglie un funzionario amministrativo della Regione o delle unità sanitarie locali, da nominare quale segretario della commissione, tra il personale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.
Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale nonchè ad ogni altro adempimento utile da assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori, secondo le disposizioni impartite dal presidente della commissione.
La giunta regionale può individuare le unità sanitarie locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonchè a mettere a disposizione il personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle unità sanitarie locali sono a carico della Regione.
Gli atti relativi alla nomina delle commissioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai casi di sottocommissioni ai sensi dell'articolo 6 - settimo comma - del decreto ministeriale e alla commissione prevista dall'articolo 41 - comma quarto - del D.P.R. n. 761/1979.
I comitati di vigilanza di cui all'articolo 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati dal presidente della giunta regionale e sono composti, oltre che dal segretario, da non meno di due dipendenti messi a disposizione dalla Regione o dalle unità sanitarie locali.
Per il segretario dei comitati di vigilanza si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, terzo comma.
Le modalità di espletamento della prova scritta e gli adempimenti dei concorrenti e della commissione sono quelli previsti dal decreto ministeriale.
Ultimato lo svolgimento della prova scritta il candidato, senza sottoscrizione nè altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta grande.
Quindi, alla presenza di almeno uno dei membri della commissione in quel momento presente, dopo essere stato da quest'ultimo identificato, scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, nel foglietto piccolo e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna ai membri della commissione in quel momento presenti i quali appongono nel lembo di chiusura la propria firma.
Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il presidente trasmette alla giunta regionale i verbali e ogni altro atto del concorso.
La giunta regionale, riconosciuta la regolarità degli atti, li approva e procede alla dichiarazione dei vincitori.
La deliberazione di cui al precedente comma è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
Sono conferibili secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:
a) i poti messi a concorso non coperti mediante trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;
c) i posti che, entro la data di nomina della commissione esaminatrice si siano resi vacanti e dei quali l'unità sanitaria locale abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza, esclusi quelli di nuova istituzione e quelli di cui al secondo comma del precedente articolo 2;
e) i posti già ricoperti, in base a convenzione con ordini religiosi, da personale che abbia lasciato il servizio entro la data di nomina della commissione esaminatrice per disdetta della convenzione o per altro motivo e non venga sostituito, semprechè l'unità sanitaria locale ne abbia chiesto la copertura nei 30 giorni successivi alla vacanza.
I bandi devono precisare che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto nei casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad unità sanitarie locali, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali e a seguito di riammissione in servizio ai sensi del successivo articolo 38.
Il presidente della giunta regionale, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titolo al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili, in ciascuna unità sanitaria locale, ai vincitori del concorso.
Il presidente della giunta regionale, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, dispone l'assegnazione dei vincitori alle unità sanitarie locali nei posti risultanti a seguito del decreto di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Entro un anno dalla approvazione della graduatoria, le unità sanitarie locali possono chiedere al presidente della giunta regionale l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o decadenza dei vincitori. Entro gli stessi termini può essere altresì richiesta l'assegnazione dei candidati idonei per la copertura di posti resisi vacanti successivamente alla data di nomina delle commissioni esaminatrici, esclusi quelli individuati ai sensi del precedente articolo 2 e quelli di nuova istituzione.
Il presidente della giunta regionale, secondo scadenze prefissate nella delibera di approvazione della graduatoria del concorso e dopo aver disposto, ai sensi del successivo articolo 23, il trasferimento degli aventi titolo, assegnati candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria e in base alle preferenze espresse, alle unità sanitarie locali in cui risultino posti da ricoprire.
Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private, convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 con unità sanitarie locali della Regione, che cessino il rapporto convenzionale, ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
La domanda di ammissione al concorso o alla selezione di cui al succesivo articolo 24 deve essere corredata:
a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da cui risulti il servizio a rapporto di impiego continuativo per almeno un anno nonchè l'intervenuto licenziamento, entro il biennio precedente la data del bando, per i motivi di cui al primo comma;
b) da una attestazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale convenzionata con la struttura privata comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.
La percentuale dei posti riservati è stabilita nei relativi bandi, nei limiti indicati al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso o la selezione.
Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti ed assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.
A tal fine il comitato di gestione della USL nomina una specifica commissione per ciascuna area funzionale, nella seguente composizione:
- il presidente del comitato di gestione o un componente da lui delegato (presidente);
- il coordinatore sanitario (componente);
- tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale nell'area funzionale interessata (componenti);
- un funzionario amministrativo in possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea (segretario).
Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero superiore a tre, il comitato di gestone procede alla individuazione tenendo conto dell'esigenza che nella commissione siano rappresentate discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline a cui appartengono i posti sui quali deve essere effettuato l'inquadramento.
Se i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero inferiore a tre, il comitato di gestione procede all'integrazione con personale di altra unità socio-sanitaria locale della Regione.
La commissione formula proposte al comitato di gestone per il definitivo inquadramento, a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi servizi, reparti e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 17, comma quinto, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento.
Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'articolo 41, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, comprendente i vincitori del concorso e gli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 15, lettera c), nonchè di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.
In caso di conferimento di posti a personale non appartenente ad unità sanitarie locali che abbia titolo al trasferimento in virtù di particolari disposizioni di legge, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarati vincitori del pubblico concorso.
I posti non coperti mediante la graduatoria unica di cui al primo comma sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.
L'utilizzazione della graduatoria avviene nel rispetto delle norme previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Trasferimenti
Ai fini dei trasferimenti di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, notifica alle unità sanitarie locali i posti messi a concorso, mediante pubblicazione di apposito bando nel bollettino ufficiale della Regione.
I bandi relativi al personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore devono contenere l'indicazione delle discipline cui i posti si riferiscono.
Nella notifica devono essere indicati i posti di personale medico per i quali è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le unità sanitarie locali sono tenute a provvedere alla massima diffusione dei bandi di trasferimento in conformità delle disposizioni della giunta regionale.
Le domande di trasferimento ad altra unità sanitaria locale della Regione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale ed inviate per conoscenza al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.
Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'apposito bando nel bollettino ufficiale della Regione ai sensi del precedente articolo 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per le modalità di prestazione e registrazione delle domande, si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.
Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie deve allegare alla domanda tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.
Nella domanda devono essere indicate, secondo l'ordine di preferenza, le unità sanitarie locali richieste ancorchè non indicate nel bando di trasferimento.
Il personale medico deve altresì indicare se è disponibile ad accettare posti per i quali sia prescritto, a norma di legge, il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti e istituzioni aventi sede nel territorio della regione, che abbia titolo al trasferimento stesso in forza di particolari disposizioni di leggi statali.
Le graduatorie relative ai trasferimenti sono approvate con deliberazione della giunta regionale.
Per il personale laureato appartenente a posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la commissione costituita per il corrispondente concorso, in base ai titoli posseduti dagli aspiranti da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione.
Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede la giunta regionale secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.
In caso di parità di titoli si applicano i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti per i concorsi pubblici.
Il presidente della giunta regionale, sulla base delle graduatorie approvate, assegna il posto agli aventi titolo al trasferimento presso le unità sanitarie locali in cui risultino posti disponibili, ivi compresi quelli previsti alla lettera c) del precedente articolo 15.
Il trasferimento decorre dal giorno in cui il vincitore del corrispondente concorso allo stesso posto assume servizio.
I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati alle unità sanitarie locali interessate e pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.
Assunzione di speciali categorie di personale
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle unità sanitarie locali la selezione per l'assunzione del personale appartenente ai seguenti profili professionali:
- ruolo sanitario:
tabella I, quadro 2º, profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria; tabella N, quadro 2º, profilo professionale: operatori professionali di 2a categoria;
- ruolo tecnico:
tabella F, profilo professionale: operatori tecnici; tabella G, profilo professionale: agenti tecnici;
- ruolo amministrativo:
tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi; tabella D, profilo professionale: commessi.
I relativi atti sono adottati dal comitato di gestione.
Le unità sanitarie locali individuano annualmente, con deliberazione del comitato di gestione, i posti di organico vacanti e disponibili alla data del 30 giugno che intendono ricoprire ai sensi del precedente articolo 24.
Ai fini della determinazione dei posti, si considerano disponibili anche quelli resisi vacanti per collocamento a riposo, per scadenza o disdetta di convenzione con ordini religiosi, di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nei sei mesi successivi alla data del 30 giugno.
La deliberazione di cui al primo comma deve essere trasmessa entro il 31 luglio alla giunta regionale per gli adempimenti di cui ai precedenti articoli 21, 22 e 23.
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del provvedimento del presidente della giunta regionale che dispone i trasferimenti, indice la selezione per la copertura dei posti individuati e non assegnati mediante trasferimento nonchè di quelli resisi vacanti a seguito di trasferimenti dei quali ritenga necessaria la copertura.
Il bando di selezione deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi, sono ammessi i concorrenti in possesso oltre che dei titoli di studio di cui al secondo comma dell'articolo 159 del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.
La commissione esaminatrice è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed è composta dal presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale, che la presiede, o da un componente del comitato stesso da lui delegato; da un rappresentante della Regione designato dal presidente della giunta regionale; da due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato tra i dipendenti della unità sanitaria locale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali provinciali; da un dipendente della unità sanitaria locale del relativo profilo professionale designato dal comitato di gestione. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme della presente legge in materia di concorsi di assunzione e di trasferimenti.
Le presenti disposizioni restano in vigore, semprechè compatibili, anche successivamente all'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Incarichi
Le UU.SS.LL. conferiscono incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti, purchè messi a concorso, che non sia stato possibile ricoprire, entro tre mesi dalla vacanza, mediante trasferimento interno o comando, secondo le modalità fissate dai successivi articoli.
Salvo revoca o rinuncia, l'incarico, a seconda dei casi, cessa con la copertura del posto a seguito della conclusione delle procedure concorsuali o di trasferimento.
Per sopperire a indilazionabili esigenze di servizio le unità sanitarie locali possono conferire incarichi di supplenza in posti disponibili per assenza o impedimento del titolare qualora non sia stato possibile provvedere, entro tre mesi dalla disponibilità, mediante trasferimento temporaneo interno o comando, ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 tenuto conto delle norme di cui agli articoli 39 e 44 dello stesso decreto.
In conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego i posti disponibili di cui al precedente comma sono quelli per i quali sia stato adottato da parte del comitato di gestione dell'USL apposito provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, deliberante la concesisone di un periodo di congedo straordinario oppure di aspettativa o comunque di un periodo di assenza normativamente riconosciuta al titolare della posizione funzionale.
La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venir meno del presupposto che l'ha determinata.
L'incarico o la supplenza, qualora non sia stato possibile ricoprire il posto entro tre mesi dalla vacanza o disponibilità mediante trasferimento interno o comando, è conferito dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale utilizzando l'ultima graduatoria, anche dopo un anno dalla sua approvazione, secondo l'ordine della stessa.
Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'articolo 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, i comitati di gestione, ai fini indicati nel comma precedente, utilizzano le graduatorie concorsuali approvate ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 761/79 e successive modificazioni, per le UU.SS.LL. di riferimento.
Ai concorrenti cui sia già stato conferito incarico nella stessa o in altra unità sanitaria locale della Regione o che vi abbiano rinunciato non può essere conferito altro incarico.
In mancanza di graduatorie utilizzabili il comitato di gestione della U.S.L. emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi secondo gli stessi criteri vigenti al momento dell'emanazione dell'avviso per i relativi concorsi pubblici e selezioni.
L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni 15.
Le graduatorie formulate ai sensi del primo comma non possono essere utilizzate per il conferimento di incarichi o supplenze trascorso un anno dalla data di esecutività dell'atto di approvazione delle stesse.
L'efficacia delle graduatorie di cui al presente articolo cessa con l'eventuale approvazione di graduatoria concorsuale per la medesima posizione funzionale.
Al personale iscritto nei ruoli nominativi regionali al quale venga conferito incarico presso la stessa o altra unità sanitaria locale è conservato, per la durata dell'incarico, il posto ricoperto nell'unità sanitaria locale di provenienza.
Norme particolari di attuazione del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 16, 44, 46 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sono esercitate dalla giunta regionale.
Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, 56 e 70 del decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 sono esercitate dal presidente della giunta regionale.
Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è disposto dalla giunta regionale su richiesta del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale o a domanda del dipendente interessato.
Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dispone gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Nel caso in cui il dipendente sia giudicato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie il comitato di gestione, prima di procedere alla dispensa dal servizio dovrà esperire ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo.
Il personale di cui all'articolo 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso la unità sanitaria locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto. Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio l'unità sanitaria locale alla quale il personale appartiene.
Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, alle unità sanitarie locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.
Qualora non vi siano posti disponibili il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di appartenenza ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.
In attesa della definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il presidente della giunta regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato, la sua provvisoria assegnazione ad altra unità sanitaria locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.
Il personale trasferito da altra unità sanitaria locale della regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione funzionale, vacanti o di nuova istituzione nell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza.
Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.
Al personale assegnato ad altra unità sanitaria locale ai sensi del presente articolo è corrisposto il trattamento economico di trasferimento previsto dalle vigenti norme per gli impiegati civili dello Stato, fatte salve eventuali maggiorazioni determinate dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Le norme di cui al secondo e quinto comma del presente articolo si applicano anche nel caso in cui non sia decorso un biennio dal precedente trasferimento.
I comitati di gestione delle unità sanitarie locali, su proposta dell'ufficio di direzione, predispongono semestralmente i programmi delle iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.
Al fine del rilascio dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 i programmi di aggiornamento devono essere presentati alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno e devono indicare:
a) gli obiettivi specifici dell'aggiornamento;
b) i servizi interessati;
c) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;
d) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.
La giunta regionale, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.
Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma i comitati di gestione delle UU.SS.LL. possono chiedere alla giunta regionale, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma del citato articolo 45. La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.
La giunta regionale si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
La domanda di riammissione in servizio ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 è presentata al presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di precedente appartenenza. Il comitato di gestione, accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dal richiamato articolo 59, trasmette gli atti alla giunta regionale, che adotta il relativo motivato provvedimento.
L'unità sanitaria locale comunica alla giunta regionale la data di effettiva immissione in servizio.
In attesa delle norme di cui al decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma, del D.P.R. 761/79, allo scopo di assicurare la corrispondenza fra l'organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e le funzioni relative alle qualifiche del personale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, emana indirizzi e direttive per l'individuazione degli specifici settori di attività cui devono riferirsi i concorsi di cui al precedente articolo 3, nel rispetto delle norme del decreto ministeriale e del decreto presidenziale previsto dall'articolo 63, ultimo comma del D.P.R. 761/79.
I bandi di concorso per l'assunzione nelle qualifiche come sopra individuate stabiliscono, nel rispetto delle norme previste dal decreto ministeriale, le materie sulle quali verteranno le prove d'esame.
Il personale dipendente dalla Regione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere comandato a prestare servizio presso le UU.SS.LL. fino all'espletamento dei concorsi regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.
Gli accordi concernenti materie o istituti espressamente demandati alla trattativa a livello regionale dall'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sottoscritti dal presidente della giunta regionale, dal rappresentante dell'A.N.C.I. e dai rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale di lavoro, sono resi esecutivi con deliberazione della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari permanenti competenti.
Norme transitorie e finali
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale su proposta delle UU.SS.LL. interessate, da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede, entro i successivi 60 giorni, a deliberare la trasformazione, senza aumento della consistenza numerica delle piante organiche provvisorie dei servizi ospedalieri, dei posti ricoperti dagli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 68 del D.P.R. 761/79 o, in carenza di detti requisiti, di quelli di cui all'articolo 29 del decreto ministeriale, fino a realizzare la parità fra le dotazioni organiche dei medici assistenti e quelle degli aiuti corresponsabili o dei vice direttori sanitari.
In caso di inattività da parte dell'U.S.L. interessata, provvede la giunta regionale entro 60 giorni.
I requisiti di cui al primo comma debbono sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge.
In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la giunta regionale indice, su richiesta delle unità sanitarie locali, concorsi riservati su base regionale per la copertura dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero, vacanti nelle diverse discipline, e di vice direttore sanitario.
La giunta regionale, sulla base delle risultanze dei lavori della commissione esaminatrice, formula un'unica graduatoria su base regionale e distinte graduatorie formate dai dipendenti risultati idonei di ciascuna unità sanitaria locale.
La graduatoria unica regionale deve essere utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso, che non derivino dalle trasformazioni previste dal precedente articolo. Le graduatorie distinte per unità sanitaria locale sono utilizzate per il conferimento dei posti derivanti dalle trasformazioni predette.
I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedano, in ciascuna unità sanitaria locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina.
Alla copertura di posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 22 e seguenti della presente legge.
Nei concorsi riservati per l'accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi di assistenza sanitaria di base, previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la commissione per la valutazione dei titoli è nominata con deliberazione della giunta regionale ed è composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla federazione nazionale degli ordini dei medici.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.
In applicazione delle norme di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti di posizione funzionale apicale, previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari, che residuano dopo l'applicazione dell'articolo 66 dello stesso decreto nonchè delle norme regionali di cui al IV comma dell'articolo medesimo, sono conferiti dalla giunta regionale, mediante concorsi per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto e già titolari di posti presso sedi, servizi e uffici ubicati nella U.S.L. interessata.
La valutazione dei titoli è effettuata in base ai criteri previsti dall'articolo 52 del decreto ministeriale, da una commissione nominata con deliberazione della giunta regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di presidente, da uno dei presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e da un membro designato dalla federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Funge da segretario un funzionario amministrativo designato dalla giunta regionale.
Nei concorsi indetti entro il 1º marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni.
Il personale interessato deve presentare domanda al presidente della giunta regionale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 22.
La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento.
All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il presidente della giunta regionale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda.
Le sedi non indicate si considerano non accettate.
I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti vacanti nelle piante organiche delle unità sanitarie locali sono assegnati mediante concorso per titoli da valutare con i criteri fissati nel decreto ministeriale e sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale dell'interessato.
Il comitato di gestione emana un apposito avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengano utili ai fini della formazione della graduatoria.
La graduatoria è formulata da una commissione nominata dal comitato di gestione e composta dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, che la presiede, o un componente da lui delegato; da un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli nominativi regionali in posizione funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi designato dalla giunta regionale; da due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo professionale cui si riferisce il concorso; da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale non inferiore a quella per la quale è stato bandito il concorso, designato in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'unità sanitaria locale appartenente a posizione funzionale per la quale sia richiesto il diploma di laurea.
Il personale di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è assegnato alle unità sanitarie locali in conformità alle procedure di cui al precedente articolo 36.
Nella prima applicazione della presente legge i termini indicati agli articoli 2, primo comma, lettera a) e 25, primo comma, nonchè quello previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera b), sono rispettivamente fissati al primo giorno del secondo e del quarto mese successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'adozione delle incombenze di cui agli articoli 2, terzo comma, 3, primo comma e 25, secondo e terzo comma, gli enti interessati dispongono di un periodo di pari durata rispetto a quello previsto dalla norma a regime.
Con provvedimento della giunta regionale il personale avente diritto all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali che risulti comunque comandato alla data del 31 dicembre 1982 è trasferito e inquadrato, a domanda, nel posto vacante della pianta organica dell'unità sanitaria locale dove presta servizio, d'intesa con le UUSSLL interessate.
I medici e i veterinari provinciali, già trattenuti alle dipendenze della Regione in applicazione dell'articolo 9 della L.R. 10 marzo 1981, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale.
Sulla domanda, da presentarsi nei termini di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decide la giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
I medici condotti ed i veterinari condotti già titolari di condotte consorziali fra comuni compresi in ambiti territoriali di più unità sanitarie locali, possono optare, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per una delle unità sanitarie locali interessate.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.