Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 41 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1984. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 21 dicembre 1984, n. 123) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1983)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1983)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1984)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano)
Art. 6 (Contributo all'Associazione "Giustizia e costituzione - Associazione studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 7 (Opere di pronto intervento a seguito di alluvioni, pien, frane, mareggiate, ecc. consolidamento degli abitat)
Art. 8 (Formazione professionale)
Art. 9 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 10 (Anticipazione al consorzio per l'industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 11 (Copertura assicurativa per l'insegnamento dello sci)
Art. 12 (Fondi globali)
Art. 13 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 14 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 15 (Modificazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984)
Art. 16 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 17 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1983)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1984)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone litoranee del territorio marchigiano)
Art. 6 (Contributo all'Associazione "Giustizia e costituzione - Associazione studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 7 (Opere di pronto intervento a seguito di alluvioni, pien, frane, mareggiate, ecc. consolidamento degli abitat)
Art. 8 (Formazione professionale)
Art. 9 (Cooperative artigiane di garanzia)
Art. 10 (Anticipazione al consorzio per l'industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 11 (Copertura assicurativa per l'insegnamento dello sci)
Art. 12 (Fondi globali)
Art. 13 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 14 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 15 (Modificazione delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984)
Art. 16 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 17 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 18 (Dichiarazione di urgenza)
I residui presunti alla chiusura dell'esercizio 1983 già iscritti, ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1984 per l'importo complessivo di lire 337.495.338.446, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 347.075.347.342.
I residui passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1983, già iscritti, ai sensi dell'articolo 91, quinto comma, punto 1, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 per l'importo di lire 207.578.941.485, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 213.453.040.016.
L'ammontare del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1983, iscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1984 nell'importo di lire 328.621.048.384 è aumentato di lire 73.756.519.506 e resta quindi stabilito in lire 402.377.567.890 ivi compresa la somma di lire 42.083.609.506 relativa ad annualità , o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni precedenti finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, riferite ad oneri aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1983 ed indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, da utilizzarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.
Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1984 L'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1984, iscritto ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1984 nell'importo di lire 129.916.396.961 è aumentato di lire 138.838.863.603 e si stabilisce in lire 268.755.260.564, di cui lire 6.976.206.825 per giacenze presso la tesoreria della Regione e lire 261.779.053.739 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
La somma di lire 42.083.609.506 compresa nel saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1983 e di cui al precedente articolo 2 può essere utilizzata per l'iscrizione, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno corrente e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti, di importi pari a quelli delle obbligazioni aventi scadenza in ciascuno dei detti anni, mediante atti deliberativi della giunta regionale da trasmettere al consiglio entro 10 giorni dalla loro adozione a da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, agli effetti di cui all'articolo 65 - ultimo comma - della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.
Gli atti deliberativi di cui al comma precedente dispongono il contestuale ed equivalente prelevamento dal fondo di riserva di cassa.
L'autorizzazione di spesa per lire 900 milioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 21, per la corresponsione del concorso regionale nelle spese per i pedaggi dovuti alla "Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade SpA" per la deviazione degli autotreni, autoarticolati e autosnodati dalla strada statale Adriatica all'autostrada A.
14 durante la stagione estiva 1984, è aumentata di lire 118.927.150, anche per il finanziamento degli oneri accessori, e si stabilisce in lire 1.018.927.150.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del apitolo n. 2222117 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 118.927.150
Le somme di lire 900 milioni di cui al terzo e quarto comma della stessa legge regionale n. 21/1984 e relative alla quota a carico degli enti locali sono parimenti aumentate di lire 118.927.150.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 6400016 dello stato di previsione delle entrate e del corrispondente capitolo n. 7400016 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 118.927.150.
Contributo all'Associazione "Giustizia e costituzione - Associazione studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini" L'autorizzazione di spesa per lire 35 milioni di cui all'articolo 31 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, per la concessione del contributo annuale per l'anno 1984 all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini", è aumentata di lire 15 milioni e si stabilisce in lire 50.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 15 milioni.
Per la realizzazione di opere di printo intervento a seguito di alluvioni, piene, frane, mareggiate, nonchè per il consolidamento degli abitati, previsti dal decreto legge 12 aprile 1978, n. 1010, e dalla legge 9 luglio 1908, n. 445, è autorizzata, per l'anno 1984, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo massimo di lire 1.000 milioni, in aggiunta all'importo di lire 4.000 milioni già autorizzato per effetto della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13.
Le maggiori obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non potranno venire a scadenza, nell'anno 1984, per importo superiore a lire 500 milioni.
Lo stanziamento di competenza del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 500 milioni.
L'ammontare del fondo per la formazione professionale per l'anno 1984, già stabilito in lire 10.503.366.750 per effetto dell'articolo 29, primo comma, della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, è aumentato di lire 975.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 11.478.366.750.
Lo stanziamento del capitolo 3322102 dello stato di previsione della spesa, destinato alla erogazione di contributo agli enti gestori di corsi di formazione professionale non delegatari, per oneri di personale, già stabilito in lire 7.011.500.000 è aumentato di lire 1.054.900.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 8.066.400.000.
Lo stanziamento del capitolo n. 3322104 dello stato di previsione della spesa per la concessione agli enti privati operanti nel campo della formazione professionale per il finanziamento degli oneri relativi alla retribuzione del personale rimasto inutilizzato ed impiegato nelle strutture regionali o nei corsi di qualificazione ai sensi della legge regionale 10 novembre 1981, n. 34, già stabilito in lire 417.000.000, è aumentato di lire 375.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 792.000.000.
Lo stanziamento del capitolo n. 3322101 dello stato di previsione della spesa, destinato alla concessione di contributi per l'attuazione di corsi di formazione professionale da parte di enti non delegatari, già stabilito in lire 1.964.785.500, è ridotto di lire 462.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 1.502.785.500.
Lo stanziamento del capitolo n. 3311101 dello stato di previsione della spesa relativo alle competenze riservate alla Regione degli articoli 9 e 18 della legge regionale 23 agosto 1976, n. 24, già stabilito in lire 363.000.000, è ridotto di lire 60.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 303.000.000.
Lo stanziamento del capitolo n. 3321101 dello stato di previsione della spesa concernente l'erogazione di finanziamenti agli enti delegati per l'attività corsuale attuata dalle scuole regionali, già stabilito in lire 747.081.250, è aumentato di lire 67.100.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 814.181.250.
L'autorizzazione di spesa di lire 1.500 milioni di cui all'articolo 28 della legge regionale 16- 6- 1984, n. 13, per la concessione, alle cooperative artigiane di garanzia per il credito alle imprese artigiane, dei contributi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 marzo 1982, n. 10, è aumentata di lire 180 milioni e si stabilisce in lire 1.680 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 180 milioni.
Per consentire al consorzio per l'industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, di cui alla legge regionale 7 marzo 1984, n. 7, di far fronte alle spese di funzionamento, nelle more della definizione della normativa per l'intervento straordinario nel mezzogiorno, sono concesse al detto consorzio una o più anticipazioni fino all'importo massimo di lire 500 milioni.
Le anticipazioni di cui al comma precedente dovranno essere rimborsate entro un anno dalla data della loro concessione.
Le somme occorrenti per la erogazione delle anticipazioni e quelle relative ai rimborsi di cui ai commi precedenti sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli n. 3211104 e n. 5004005 che, con la presente legge, si istituiscono nello stato di previsione della spesa e nello stato di previsione dell'entrata.
Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 400.000 per la copertura degli oneri assicurativi dei componenti della commissione d'esame per l'insegnamento dello sci e dei candidati all'esame.
La somma di cui al precedente comma è iscritta a carico del capitolo n. 1340117 dello stato di previsione della spesa.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti, già stabilito, per effetto dell'articolo 44, primo comma - lettera b) - della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, in lire 69450.000.000, è ridotto di lire 1.706.190.000.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato a destinazione vincolata, già stabilito, per effetto dell'articolo 44, primo comma, lettera d), della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, in lire 5.253.597.000, è aumentato di lire 2.858.033.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli n. 5100201 e n. 5100203 sono, rispettivamente, ridotti di lire 1.706.190.000 e aumentati di lire 2.858.033.000.
Agli elenchi nn. 3 e 5 di cui all'articolo 44, secondo comma, della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, sono apportate le variazioni indicate negli elenchi nn. 2 e 3 allegati alla presente legge.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per l'anno 1984, già stabilito per effetto dell'articolo 45 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, in lire 9.538.698.540 di cui lire 9.200.000.000 riservate al pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi, è aumentata di lire 14.813.523.199, di cui lire 14.762.612.641 riservate al pagamento dei detti residui perenti.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 5200101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 14.813.523.199.
L'ammontare del fondo di uscite di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 47 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, in lire 40.000 milioni, è aumentato di lire 26.401.228.913.
Lo stanziamento di cassa del capitolo n. 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 26.401.228.913.
Ai sensi per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1981, 1982, 1983 già rinnovate, per l'anno 1984, per effetto dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, per i rispettivi importi di lire 8.129.585.293, lire 53.211.364.726 e lire 16.371.135.534, sono ridotte, rispettivamente, di lire 101.324, lire 914.067.764 e lire 6.897.348.575 e restano stabilite nei nuovi importi di lire 8.129.483.915, lire 52.297.296.962 e lire 9.473.786.959.
La somma di lire 116.952.890.462, già ascritta in termini di competenza al capitolo n. 5002226 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1984, è ridotta di lire 7.811.517.663, pari all'ammontare delle riduzioni di cui al comma precedente, e si stabilisce nel nuovo importo di lire 109.141.372.799.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1984, già stabilita con l'articolo 71 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 13, nell'importo di lire 36.878.090.014, è aumentata di lire 5.500.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 42.378.090.014.
La somma di lire 36.878.090.014 già iscritta in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 5002005 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1984 è aumentata di lire 5.500.000.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 42.378.090.014.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1984 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1984 nelle risultanze di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.