Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 maggio 1986, n. 10 |
Titolo: | Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1986. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 maggio 1986, n. 51) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
TITOLO I
Autorizzazione di spesa per l'anno 1986 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Art. 1 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)
Art. 3 (Adesione a organismi associativi)
Art. 4 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere idrauliche di interesse regionale)
Art. 7 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 8 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sullo adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 9 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 10 (Formazione dei piani paesistici)
Art. 11 (Completamento carta geologica)
Art. 12 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 13 (Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montangna marchigiana)
Art. 14 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 15 (Cantieri di lavoro)
Art. 16 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - completamento del piano triennale 1982/1984 - atto amministrativo n. 56/82)
Art. 17 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - programma 1986)
Art. 18 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 47/86)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 20 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 21 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura)
Art. 22 (Servizio di sviluppo agricolo)
Art. 23 (Sviluppo della cooperazione e dell'assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 24 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 25 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 26 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 27 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 28 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 29 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 30 (Propaganda turistica)
Art. 31 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici.)
Art. 32 (Formazione professionale)
Art. 33 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 34 (Promozione delle attività culturali)
Art. 35 (Contributi all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 36 (Promozione e diffusione della informazione nelle scuole)
Art. 37 (Attività di educazione permanente)
Art. 38 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 39 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 40 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 41 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 42 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 43 (Dialisi domiciliare)
Art. 44 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 45 (Asili nido)
Art. 46 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenze e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 47 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 48 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 49 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 50 (Diritto allo studio universitario)
Art. 51 (Protezione civile)
Art. 52 (Fondi globali)
Art. 53 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 54 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 55 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1986 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 56 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione - completamento programma anno 1985)
Art. 57 (Contributi pluriennali agli enti locali per la ristrutturazione, completamento e sistemazione di mercati ittici all'ingrosso)
Art. 58 (Redazione dei piani agricoli di zona)
Art. 59 (Edilizia rurale)
Art. 60 (Trasformazione delle passività onerose delle cooperative agricole)
Art. 61 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 62 (Formazione della proprietà diretto-coltivatrice)
Art. 63 (Funzioni delegate alle comunità montane e alle associazioni dei comuni in materia di agricoltura)
Art. 64 (Ente mostra della calzatura di Civitanova Marche)
Art. 65 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni precedenti)
Art. 66 (Reiscrizione nel bilancio 1986 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1985 e non impegnati)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 67 (Entrate di natura tributaria)
Art. 68 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 69 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 70 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 71 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 72 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 73 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 74 (Spese di amministrazione generale)
Art. 75 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 76 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 77 (Spese per i servizi sociali)
Art. 78 (Spese non ripartite)
Art. 79 (Estinzione di passività)
Art. 80 (Contabilità speciali)
Art. 81 (Stato di previsione della spesa)
Art. 82 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 83 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 84 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1986)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 85 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 86 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 87 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 88 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 89 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, per l'acquisizione di terreni)
Art. 90 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 91 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 92 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 93 (Capitoli aggiunti)
Art. 94 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 95 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1986/ 1988)
Art. 96 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 1 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)
Art. 3 (Adesione a organismi associativi)
Art. 4 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere idrauliche di interesse regionale)
Art. 7 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 8 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sullo adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 9 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 10 (Formazione dei piani paesistici)
Art. 11 (Completamento carta geologica)
Art. 12 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 13 (Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montangna marchigiana)
Art. 14 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 15 (Cantieri di lavoro)
Art. 16 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - completamento del piano triennale 1982/1984 - atto amministrativo n. 56/82)
Art. 17 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - programma 1986)
Art. 18 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 47/86)
Art. 19 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 20 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 21 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura)
Art. 22 (Servizio di sviluppo agricolo)
Art. 23 (Sviluppo della cooperazione e dell'assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 24 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 25 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 26 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 27 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 28 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 29 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 30 (Propaganda turistica)
Art. 31 (Qualificazione e ammodernamento delle imprese di pesca e promozione dei consumi ittici.)
Art. 32 (Formazione professionale)
Art. 33 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 34 (Promozione delle attività culturali)
Art. 35 (Contributi all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 36 (Promozione e diffusione della informazione nelle scuole)
Art. 37 (Attività di educazione permanente)
Art. 38 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 39 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 40 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 41 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 42 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 43 (Dialisi domiciliare)
Art. 44 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 45 (Asili nido)
Art. 46 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenze e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 47 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. n. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con la L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 48 (Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 49 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 50 (Diritto allo studio universitario)
Art. 51 (Protezione civile)
Art. 52 (Fondi globali)
Art. 53 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 54 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 55 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1986 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 56 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione - completamento programma anno 1985)
Art. 57 (Contributi pluriennali agli enti locali per la ristrutturazione, completamento e sistemazione di mercati ittici all'ingrosso)
Art. 58 (Redazione dei piani agricoli di zona)
Art. 59 (Edilizia rurale)
Art. 60 (Trasformazione delle passività onerose delle cooperative agricole)
Art. 61 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 62 (Formazione della proprietà diretto-coltivatrice)
Art. 63 (Funzioni delegate alle comunità montane e alle associazioni dei comuni in materia di agricoltura)
Art. 64 (Ente mostra della calzatura di Civitanova Marche)
Art. 65 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni precedenti)
Art. 66 (Reiscrizione nel bilancio 1986 di stanziamenti iscritti nel bilancio 1985 e non impegnati)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Art. 67 (Entrate di natura tributaria)
Art. 68 (Entrate per trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità economica europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 69 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 70 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 71 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 72 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 73 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 74 (Spese di amministrazione generale)
Art. 75 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 76 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 77 (Spese per i servizi sociali)
Art. 78 (Spese non ripartite)
Art. 79 (Estinzione di passività)
Art. 80 (Contabilità speciali)
Art. 81 (Stato di previsione della spesa)
Art. 82 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 83 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 84 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1986)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 85 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 86 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 87 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 88 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 89 (Anticipazioni al consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, per l'acquisizione di terreni)
Art. 90 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 91 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della Cee)
Art. 92 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 93 (Capitoli aggiunti)
Art. 94 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 95 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1986/ 1988)
Art. 96 (Dichiarazione d'urgenza)
Autorizzazione di spesa per l'anno 1986 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione degli oneri annui
Ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1983, n. 19, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 50 milioni per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. n. 19/1983.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 620 milioni per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa.
In conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione a organismi associativi e istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1986, negli importi controindicati:
a) L.R. 18 ottobre 1974, n. 24, Consiglio dei comuni d'Europa, lire 15 milioni;
b) L.R. 18 ottobre 1974, n. 25, Comunità dei porti adriatici, lire 2 milioni;
c) L.R. 18 ottobre 1974, n. 26, Comitato permanente regioni marittime d'Europa, lire 5.150.000;
d) L.R. 18 ottobre 1974, n. 27, Fiera della pesca di Ancona, lire 5 milioni;
e) L.R. 18 marzo 1975, n. 15, Istituto nazionale di sociologia rurale, lire 1 milione;
f) L.R. 22 luglio 1977, n. 28, Istituto A. Olivetti, lire 50 milioni;
g) L.R. 8 aprile 1985, n. 11, Istituto nazionale urbanistica - I.N.U. - sezione regionale Marche, lire 5 milioni;
h) L.R. 19 maggio 1976, n. 10, Istituto regionale di storia del movimento di liberazione, lire 55 milioni.
Le somme occorenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620110 e 4112102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 8 giugno 1983, n. 12, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di ire 100 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla stessa L.R. n. 12/1983.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1620109 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 50 milioni per l'ufficio del difensore civico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 1860101 dllo stato di previsione della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto dell'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere idrauliche di interesse regionale, con onere a totale carico della Regione, previste dall'articolo 5, primo comma, lettera a), della L.R. 3 maggio 1985, n. 29 ed indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non possono eccedere il complessivo importo di lire 8.740 milioni e non potranno venire a scadenza, nell'anno 1986, per un importo superiore a lire 6.776.240.000.
Le somme occorenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 2111204 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 19 maggio 1975, n. 35, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 600 milioni, di cui lire 500 milioni per la formazione e aggiornamento della carta tecnica della Regione e lire 100 milioni per la gestione della stazione grafica interattiva.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2114101 e 2114102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della L.R. 5 agosto 1982, n. 29, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 3 milioni per la corresponsione delle competenze agli esperti, estranei all'amministrazione, incaricati dell'istruttoria tecnica delle domande di cui all'articolo 4 della predetta L.R. n. 29/1982, e della L.R. 22 agosto 1984, n. 25.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2122101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 25 agosto 1977 n. 33, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizata, per l'anno 1986, la spesa di lire 350 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 213101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1984, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.200 milioni per la predisposizione dei piani paesistici previsti dall'articolo 10 della stessa legge n. 24/84, con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Per il completamento della carta geologica della regione è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 100 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2114103 dello stato di previsione della spesa.
Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, rispettivamente le spese di lire 50 milioni e di lire 100 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 agosto 1983, n. 23, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) lire 10 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 2 della stessa L.R. n. 23/1983;
b) lire 30 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni dei Cai operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 6 della medesima L.R. n. 23/1983.
Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2133105 e 2133201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, lettera b), della L.R. 4 gennaio 1979, n. 5, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio, da parte delle province, delle delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della L.R. 3 settembre 1981, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 600 milioni per il finanziamento delle spese per i cantieri di lavoro di cui all'allegato C della presente legge.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2227207 dello stato di previsone della spesa.
Le obbligazioni già assunte per la realizzazione delle opere pubbliche comprese nell'allegato A annesso alla L.R. 18 maggio 1983, n. 10, piano relativo all'anno 1983, e nell'allegato A annesso alla L.R. 16 giugno 1984, n. 13, piano relativo all'anno 1984, non possono venire a scadenza, nell'anno 1986, per importi superiori, rispettivamente:
1) a lire 5.535.441.706 per il piano relativo all'anno 1983;
2) a lire 7.900.000.000 per il piano relativo all'anno 1984.
Le somme occorenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 2227202 e 2227210 dello stato di previsone della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche a totale carico della Regione, indicate nell'allegato B della presente legge.
Le obbligazioni assunte in virtù del comma precedente non possono eccedere il complessivo ammontare di lire 19.528 milioni e non potranno venire a scadenza, nell'anno 1986, per importo superiore a lire 4.000 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte a carico del capitolo 2227213 dello stato di previsione della spesa.
Per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10, ottavo comma, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318 convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, è autorizzato un limite di impegno di durata ventennale di lire 1.000 milioni, comportante una spesa complessiva di lire 20.000 milioni.
Le obbligazioni assunte per le finalità di cui al primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1987
Nota relativa all'articolo 18
Così sostituito dall'art. 20, l.r. 30 dicembre 1986, n. 29.
Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 943 milioni per la concessione di contributi alle associazioni dei comuni e alle comunità montane nelle spese di funzionamento degli organi statuari.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.
Per la concessione di contributi alle province nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana e delle opere di irrigazione, previste dall'articolo 30 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 800 milioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 2141102 dello stato di previsione della spesa.
Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato per interventi in materia di agricoltura, stimati, per l'anno 1986, in lire 30.000 milioni, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per le relative finalità e per i controindicati importi:
- capitolo 2141104 lire 300.000.000
- capitolo 2141201 lire 4.930.000.000
- capitolo 2142102 lire 500.000.000
- capitolo 2142204 lire 4.887.000.000
- capitolo 2142205 lire 193.000.000
- capitolo 2142221 lire 1.400.000.000
- capitolo 2143208 lire 200.000.000
- capitolo 2144103 lire 200.000.000
- capitolo 3111104 lire 400.000.000
- capitolo 3112104 lire 900.000.000
- capitolo 3113101 lire 500.000.000
- capitolo 3113103 lire 70.000.000
- capitolo 3114202 lire 800.000.000
- capitolo 3115103 lire 2.500.000.000
- capitolo 3115105 lire 500.000.000
- capitolo 3116104 lire 170.000.000
- capitolo 3118101 lire 400.000.000
- capitolo 3118102 lire 400.000.0000
- capitolo 3122230 lire 300.000.000
- capitolo 3122288 lire 4.500.000.000
- capitolo 3122293 lire zero
- capitolo 3124104 lire 1.000.000.000
- capitolo 3131203 lire 2.000.000.000
- capitolo 3132102 lire 1.000.000.000
- capitolo 6300241 lire 250.000.000
- capitolo 6300249 lire 1.500.000.000
- capitolo 6300250 lire 200.000.000
Totale lire 30.000.000.000
Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) per le attività da svolgersi dall'ente di sviluppo nelle Marche, previste dall'articolo 3 della stessa L.R. n. 20/1985, lire 900 milioni;
b) per le attività di difesa delle produzioni vegetali previste dall'articolo 5, da svolgersi a cura dei soggetti indicati dall'articolo 11 della stessa L.R. n. 20/1985, lire 500 milioni;
c) per le attività miglioramento degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, previste dall'articolo 5, lire 800 milioni;
d) per il finanziamento di progetti di assistenza e consulenza aziendale, previsti dall'articolo 6, lire 2.500 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono iscirtte a carico dei capitoli 3112104, 3113101, 3114202 e 3115103.
Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate per l'anno 1985, le seguenti spese:
a) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associtative di assistenza tenica (articolo 4);
b) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
c) lire 800 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione e per la utilizzazione di personale per lo svolgimento di programmi di avviamento e di sviluppo (articolo 5);
d) lire 1.000 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi a titolo di concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (articolo 6).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 4 delle L.R. 30 aprile 1985, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1986, la concessione in favore delle associazioni provinciali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, anticipazioni sul contributo dello Stato per l'importo massimo di lire 943.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3114109 dello stato di previsione della spesa; le somme introitate per il recupero delle anticipazioni di cui al medesimo comma saranno imputate al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate.
Ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della L.R. 3 maggio 1982, n. 14, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 25 milioni quale quota di partecipazione alle spese per il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del consiglio della comuntà economica europea del 6 febbraio 1979, n. 270.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3115106 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della L.R. 26 aprile 1982, n. 13, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 200 milioni per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria (articolo 11), lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del capitale sociale e per il credito di esercizio (articoli 13 e 14), lire 2.700 milioni;
c) per la concessione di contributi a consorzi e associazioni di imprese per convenzioni e consulenze di personale altamente qualificato (articolo 19, primo comma, lettera a), lire 160 milioni;
d) per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti (articolo 19, primo comma, lettera b) e c), lire 400 milioni;
e) per la concessione di contributi nelle spese di costituzione, avviamento e gestione di cooperative e consorzi di imprese artigiane (articolo 19, primo comma, lettera d), lire 40 milioni;
f) per la concessione di contributi alle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale (articolo 30), lire 200 milioni;
g) per la concessione di contributi alle imprese artigiane colpite da eventi calamitosi (articolo 36), lire 50 milioni.
Ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, lettera b), della stessa L.R. n. 6/1985, l'entità della spesa per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 34 della legge medesima, destinati alle aziende artigiane che assumono alle proprie dipendenze apprendisti o giovani per l'avviamento al mestiere, è stabilita, per l'anno 1986, in lire 750 milioni;
Ai sensi dell'articolo 42, ultimo comma, della predetta L.R. n. 6/1985, sono autorizzate, per l'anno 1986 le seguenti ulteriori spese:
- per la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi per l'acquisto di aree e la ristrutturazione di fabbricati da destinare all'insediamento di imprese artigiane (articolo 3, ultimo comma), lire 250 milioni;
- per la concessione di anticipazioni ai comuni e loro consorzi per le finalità di cui alla precedente lettera a) (articolo 3, primo comma) lire 1.500 milioni.
Le somme di cui ai commi precedenti sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli 3222205, 3222101, 3221105, 3222206, 3213101, 3223203, 3222207, 3223101, 2231203 e 2231204 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della L.R. 23 aprile 1980, n. 23, e dell'articolo 2, quarto comma della L.R. 12 agosto 1983, n. 21, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative nelle spese per lo svolgimento di programmi di promozione divulgazione e formazione cooperativa e per l'assistenza tecnica alle cooperative, lire 200 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per prestiti di esercizio, lire 400 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 3213201 e 3213204 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 21 novembre 1984, n. 36, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 2.500 milioni per l'attuazione del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 9, secondo comma della L.R. 3 aprile 1985, n. 31, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'entità della spesa complessiva per gli interventi previsti dalla stessa L.R. n. 31/1985 è stabilita, per l'anno 1986, in lire 1.000 milioni, così ripartita:
a) per la concessione di contributi in capitale nelle spese per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti di acqua-coltura (articolo 2, secondo comma, lettera a), lire 330 milioni;
b) per iniziative dirette a favorire l'occupazione giovanile nelle attività di pesca (articolo 2, secondo comma, lettera b), lire 120 milioni:
c) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese di progettazione e la realizzazione di un "centro pilota" per lo sbarco di prodotti ittici e il loro invio ai mercati (articolo 2, secondo comma, lettera c), lire 32 milioni;
d) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di centri di ridistribuzione all'ingrosso di pesce fresco nelle zone interne (articolo 2, secondo comma, lettera d), lire 120 milioni;
e) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di strutture di vendita al dettaglio di pesce fresco (articolo 2, secondo comma, lettera e), lire 40 milioni;
f) per la concessione di contributi per iniziative promozionali per l'incremento dl consumo del pesce azzurro (articolo 2, secondo comma, lettera f), lire 40 milioni;
g) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per l'ampliamento e l'ammodernamentno di magazzini per l'approvvigionamento dei natanti, la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articolo 2, secondo comma, lettera g), lire 230 milioni;
h) per la concessione di contributi in unica soluzione nelle spese per la realizzazione di impianti per la raccolta e la depurazione di molluschi bivalvi (articolo 2, secondo comma, lettera h), lire 48 milioni;
i) per la concessione di contributi nelle spese per iniziative sperimentali dirette all'incremento e alla tutela delle risorse ittiche della fascia costiera (articolo 2, secondo comma, lettera i), lire 40 milioni;
Le somme relative alle autorizzazioni di pesca di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli 3261201, 3261101, 3261202, 3261203, 3261204, 3261102, 3261205, 3261206 e 3261103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della L.R. 23 agosto 1976, n. 24, e dell'articolo 4, secondo comma della L.R. 24 maggio 1980, n. 39, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito, per l'anno 1986, in lire 14.117.933.800, così ripartito:
a) lire 9.467.933.800 per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1985/1986 - periodo dall'1 gennaio 1986 al 30 settembre 1986;
b) lire 2.950.000.000 per il fnanziamento delle spese relative al primo trimestre dl piano dei corsi dell'anno formativo 1986/1987 - periodo dall'1 ottobre 1986 al 31 dicembre 1986;
c) lire 1.000.000.000 per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzato nelle strutture regionali ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34;
d) lire 700.000.000 per contributo nelle spese derivanti dagli oneri di prefinanziamento.
Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della L.R. 1 settembre 1979, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa complessiva di lire 1.400 milioni così suddivisa:
a) lire 400 milioni, per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali, articoli 3, 9 e 10 della L.R. n. 53/1974;
b) lire 1.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima L.R. n. 53/1974.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di lire 400 milioni e lire 1.000 milioni.
Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della L.R. 13 luglio 1981, n. 16, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 3.000 milioni per la promozione di attività e iniziative culturali.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39, e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 50 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 2 marzo 1984, n. 3, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di lire 170 milioni per la concessione ai comuni di contributi diretti a promuovere la diffusione nelle scuole della Regione di periodici di interesse nazionale e locale.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4113101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 19 maggio 1980, n. 30, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) lire 600 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 204 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 18, primo comma, lettera d), della L.R. 31 maggio 1980, n. 46, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli o associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, previste dall'articolo 6 della stessa L.R. n. 46/1980, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesima L.R. n. 46/1980, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale o internazionale, prevista dall'articolo 8 della stessa L.R. n. 46/1980, lire 400 milioni.
Le somme di cui al comma precedente sono rispettivamente iscritte a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 10 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa L.R. n. 36/1983.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4122104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 46, terzo comma, della L.R. 29 marzo 1983, n. 8, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) lire 150 milioni, per la predisposizione del piano faunistico (articolo 4);
b) lire 10 milioni, per gli osservatori ornitologici (articolo 14);
c) lire 50 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina (articolo 16);
d) lire 150 milioni, per la concessione, alle province, di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina (articolo 17);
e) lire 150 milioni, per l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione delle normative sulla caccia, nonchè per la preparazione tecnica per gli aspiranti cacciatori (articolo 24);
f) lire 20 milioni, per la concessione, ai comuni, di contributi per il rilascio dei tesserini di caccia (articolo 27);
g) lire 25 milioni, per i corsi di qualificazione e di aggiornamento degli agenti venatori (articolo 39);
h) lire 60 milioni, per la predisposizione dei tesserini di caccia (articolo 27, sesto comma);
i) lire 200 milioni, per la concessione alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche, di contributi per la organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale (articolo 43);
l) lire 900 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 45);
m) lire 50 milioni, per la concessione di contributi, agli allevatori di selvaggina per uso alimentare e ripopolamento (articolo 34).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4123108, 4123109, 4123110, 4123111, 4123112, 4123113, 4123114, 4123115, 4123116, 4123117 e 4123201.
Ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, della L.R. 19 agosto 1983, n. 28, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, e seguenti spese:
a) lire 30 milioni, per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale (articolo 1);
b) lire 20 milioni, per studi e ricerche nonchè per la formazione della carta ittica regionale (articolo 4);
c) lire 10 milioni per studi e ricerche sui corpi ittici per la immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale (articolo 28);
d) lire 15 milioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione e di aggiornamento per gli agenti ittici (articolo 40);
e) lire 70 milioni, per la concessione, alle associazioni piscatorie nazionali operanti a livello regionale, di contributi per interventi attinenti l'attività di pesca sportiva (articolo 41);
f) lire 245 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 44).
Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4123118, 4123119, 4123120, 4123121, 4123122, e 4123123 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, della L.R. 2 novembre 1978, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 100 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale dell'ospedale regionale Umberto I di Ancona.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento del capitolo 4221152 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.
Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221152 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di lire 700 milioni per gli oneri e la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4222107 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della stessa L.R. n. 30/1979 è determinata, per l'anno 1986, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nella spesa di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento, lire 150 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, lire 1.400.000 per ogni posto-bambino autorizzato, e per un numero di posti da autorizzare non superiore a 2.800.
Ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della predetta L.R. n. 30/1979, l'assegnazione statale di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, è integralmente destinata al finanziamento delle spese di cui alla lettera b) del comma precedente.
Per gli interventi previsti dall'articolo 13 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 3.765 milioni per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dello stesso comma.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4231101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della L.R. 6 agosto 1982, n. 30, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione ai comuni e alle unità sanitarie locali di contributi per interventi nel settore delle tossico-dipendenze.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4232103 dello stato di previsione della spesa.
Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1986, nell'importo di lire 37.260 milioni, ivi comprese le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè le somme necessarie per l'erogazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma, della L.R. 22 agosto 1982, n. 31.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera a), della L.R. n. 26/1980 ed all'articolo 1, secondo comma, della L.R. n. 31/1982, le somme da erogare ai comuni per le funzioni già svolte dalla disciolta Onpi e dal disciolto Enaoli e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori ed ai portatori di handicaps sono stabilite, per l'anno 1986, rispettivamente in lire 3.000 milioni (di cui lire 400 milioni per le attività della disciolta Onpi e lire 2.600 milioni per le attività del disciolto Enaoli) e in lire 2.000 milioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera c), della L.R. n. 26/1980, la somma da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'Onpi, dall'Enaoli e dall'Onig, è stabilita, per l'anno 1986, nell'importo di lire 300 milioni ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
La somma di lire 37.260 milioni di cui al primo comma del presente articolo è iscritta a carico del capitolo 4234101 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della L.R. 12 maggio 1982, n. 18, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 2.000 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione; della predetta somma, una quota non superiore a lire 150 milioni è destinata all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 8, ultimo comma, della stessa L.R. n. 18/1982.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa.
I comuni sono autorizzati a utilizzare i contributi assegnati negli anni 1982, 1983, 1984 per le finalità di cui all'articolo 5 della L.R. 12 maggio 1982, n. 18 per la realizzazione di altri interventi a favore di soggetti portatori di handicaps previsti dalla legge regionale medesima.
Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati, vittime civili di guerra e portatori di handicaps.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4234104 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1986, le seguenti spese:
a) per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi, lire 15.800 milioni;
b) per gli investimenti per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e degli impianti degli enti regionali per lo studio universitario, lire 6.520 milioni.
Le somme relative alle autorizzazioni di spese di cui al comma precedente sono iscritte a carico dei capitoli 4236101 e 4236201 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera a), della L.R. 19 ottobre 1983, n. 31, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.000 milioni quale rapporto, a carico del bilancio, al fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della LR 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 13.980 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali" lire 7.100 milioni;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento finanziati con l'assunzione di mutuo", lire 4.000 milioni;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento finanziati con assegnazione di fondi dallo Stato a destinazione vincolata", lire 6.745 milioni.
I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 2, 3, 4 e 5 allegati alla presente legge.
Le somme relative ai fondi globali indicate nel primo comma del presente articolo sono iscritte a carico dei capitoli 5100101, 5100201, 5100202, 5100203 dello stato di previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 13.980 milioni, di lire 7.100 milioni, di lire 4.000 milioni e di lire 6.745 milioni.
Ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1986, in lire 30.504.282.507 di cui lire 30.000.000.000 per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.
Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55, quarto comma, della stessa L.R. n. 25/80 quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Ai sensi dell'articolo 56, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1986, in lire 20 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1986, in lire 50.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
Trasferimento all'anno 1986 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma della L.R. n. 25/80, è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese nell'allegato A annesso alla L.R. 2 maggio 1985, n. 26, per le quali, alla data del 31 dicembre 1985 non sono state assunte le relative obbligazioni.
La suddetta autorizzazione non è rinnovabile.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma del presente articolo, unitamente alle obbligazioni già assunte negli anni precedenti per le medesime finalità non potranno venire a scadenza, nell'anno 1986, per importi eccedenti lire 9.500 milioni.
La somma occorrente per il pagamento delle spese di cui al comma precedente è iscritta, a carico del capitolo 2227212 dello stato di previsione della spesa.
Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e in conformità al disposto di cui all'articolo 23, primo comma, della L.R. n. 25/1980, è rinnovata, per l'anno 1986, l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per la concessione agli enti locali di contributi di durata non superiore ai 20 anni nelle spese per il completamento, la sistemazione e la ristrutturazione di mercati ittici all'ingrosso di cui all'elenco n. 18, approvato con l'articolo 84 della L.R. n. 11/1982 e per i quali non siano stati concessi i detti contributi entro il termine del 30 settembre 1985.
La misura del contributo di cui al precedente comma è stabilita in ragione del 5%.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma del presente articolo non potranno eccedere l'importo di lire 110.500.000 annue e non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1987.
La spesa di lire 110 milioni, già autorizzata per l'anno 1985 per effetto dell'articolo 4 della L.R. 30 aprile 1985, n. 22 per la redazione dei piani agricoli di zona, si intende autorizzata per le stesse finalità, per l'anno 1986.
E' autorizzata altresì per l'anno 1986, per le finalità di cui al comma precedente, l'ulteriore spesa di lire 17.112.400, pari alla quota parte delle autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti e non utilizzata al 31 dicembre 1985.
Il limite di impegno di lire 700 milioni autorizzato con l'articolo 4, primo comma, della L.R. 30 aprile 1985, n. 21, con decorrenza dall'anno 1986 e termine nell'anno 2001 per la concessione del concorso regionale sui mutui contratti dai soggetti indicati nell'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457 per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali ad uso di abitazione, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, con decorrenza dall'anno 1987 e termine nell'anno 2002.
Il termine di decorrenza del limite di impegno di durata quindicennale di lire 500 milioni, già stabilito per l'anno 1984 dall'articolo 8 della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative agricole per la trasformazione delle passività onerose, già protratto all'anno 1985 per effetto dell'articolo 54 della L.R. 2 maggio 1985, n. 26, è ulteriormente protratto all'anno 1986.
La decorrenza del limite di impegno di lire 400 milioni autorizzato con l'articolo 2, primo comma della L.R. 12 agosto 1983, n. 21, per la concessione del concorso sugli interessi delle operazioni di credito effettuate dalle aziende cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento di stabilimenti e magazzini e l'acquisto di macchinari e attrezzature, già stabilite dall'anno 1983, è differita all'anno 1986.
Il limite di impegno di lire 750 milioni autorizzato con l'articolo 2 della L.R. 30 aprile 1985, n. 22 per la concessione di contributi sui mutui contratti per la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, con decorrenza dall'anno 1985 e termine nell'anno 2004, si intende autorizzato, per le stesse finalità e per lo stesso importo, con decorrenza dall'anno 1986 e termine nell'anno 2005.
La spesa di lire 800 milioni, già autorizzata, per effetto dell'articolo 66 della L.R. 18 maggio 1983, n. 10, per l'anno 1985, per la concessione alle comunità montane e alle associazioni dei comuni dei finanziamenti per l'esercizio delle deleghe in materia di agricoltura e per la gestione dei piani zonali agricoli, previsti dall'articolo 21 della L.R. 2 settembre 1981, n. 27, si intende autorizzata per la stessa finalità, per l'anno 1986.
La somma di lire 800 milioni di cui al comma precedente è iscritta a carico del capitolo 3115104 dello stato di previsione della spesa.
L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni recata per l'anno 1984, dall'articolo 2, primo comma, della L.R. 4 agosto 1982, n. 2, per la concessione, all'Ente mostra della Calzatura di Civitanova Marche, di contributi straordinari per la realizzazione e il completamento dei padiglioni e quartieri fieristici, già differita all'anno 1985 per effetto dell'articolo 55 della L.R. 2 maggio 1985, n. 26, è ulteriormente differita all'anno 1986.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 67, decimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985, già stabilite, per effetto dell'articolo 12, primo e terzo comma della L.R. 30 gennaio 1986, n. 5, nel complessivo importo di lire 182.430.026.505 sono stabilite nel nuovo importo complessivo di lire 152.238.780.027 e sono rinnovate per l'anno 1986.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002226 dello stato di previsione dell'entrata.
Gli stanziamenti o quote di essi già iscritti negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 e per gli anni anteriori a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco n. 10 allegato alla presente legge, non impegnati entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1985 ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza propria dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 a carico dei capitoli compresi nello stesso elenco n. 10, in aggiunta alle somme iscritte a carico dei medesimi capitoli quali nuove assegnazioni per l'anno 1986.
Le somme reiscritte nella competenza propria del bilancio per l'anno 1986 per effetto del comma precedente, costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1985 e a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato del detto esercizio.
Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio 1985.
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione della spesa e dei quadri generali riassuntivi
Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 193.702.216.000 e di lire 192.868.322.000, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da contributi ed assegnazione di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, ivi compresi quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della comunità economica europea sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 1.415.144.789.279 e di lire 1.539.817.288.142, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 4.477.758.223 e di lire 8.963.939.404, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 2.000 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 224.235.074.883 e di lire 4.228.137.969, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.
Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 19.575.000.000 e di lire 2.076.538.425.840, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.
E' approvato in lire 1.859.134.838.385 in termini di competenza e in lire 3.824.416.113.355 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1986 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1986 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.
Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1986 sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Organi istituzionali, L. 7.462.608.777 di cui:
Sub settore n. 1 Consiglio regionale, L. 6.090.000.000
Sub settore n. 2 Giunta regionale, L. 1.372.608.777
SETTORE N. 2 Personale, L. 55.732.200.000 di cui:
Sub settore n. 1 Personale in servizio di ruolo e non di ruolo, L. 54.510.500.000
Sub settore n. 2 Personale in quiescenza L. 720.000.000
Sub settore n. 3 Consulenze e collaborazioni L. 501.700.000
SETTORE N. 3 Spese di funzionamento L. 13.826.015.529 di cui:
Sub settore n. 1 Spese d'ufficio L. 6.881.556.890
Sub settore n. 2 Informatica e automazione L. 2.500.000.000
Sub settore n. 3 Documentazione e pubblicistica L. 1.232.500.000
Sub settore n. 4 Comitati e commissioni L. 652.000.000
Sub settore n. 5 Accertamento e riscossione dei tributi L. 200.000.000
Sub settore n. 6 Demanio e patrimonio L. 2.359.958.639
SETTORE N. 4 Controllo sugli enti locali L. zero
SETTORE N. 5 Partecipazione popolare L. 400.000.000
SETTORE N. 6 Pubbliche relazioni L. 353.150.000 di cui:
Sub settore n. 1 Manifestazioni L. 150.000.000
Sub settore n. 2 Associazioni L. 203.150.000
Sub settore n. 3 Celebrazioni L. zero
SETTORE N. 7 Garanzie fidejussorie L. 137.000.000
SETTORE N. 8 Spese diverse L. 401.100.000 di cui:
Sub settore n. 1 Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine L. zero
Sub settore n. 2 Oneri non ripartibili L. zero
Sub settore n. 3 Imposte e tasse L. 80.000.000
Sub settore n. 4 Rimborsi di tributi e restituzioni L. 80.000.000
Sub settore n. 5 Altre spese L. 191.100.000
Sub settore n. 6 Difensore Civico L. 50.000.000
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1986 risulta determinato in complessive lire 78.312.074.306 di cui lire 76.005.615.667 per spese di parte corrente e lire 2.306.458.639 per spese in conto capitale.
Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1986, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali L. 152.715.959.979 di cui:
Sub settore n. 1 difesa del suolo L. 24.078.617.552 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 difesa idrogeologica L. 7.346.366.829
Programma n. 2 Difesa del litorale L. 10.426.653.447
Programma n. 3 Opere di pronto intervento L. 5.605.597.276
Programma n. 4 Studi e ricerche L. 700.000.000
Sub settore n. 2 Tutela e valorizzazione delle acque L. 87.829.568.597 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Ricerca e pianificazioni L. 384.990.801
Programma n. 2 Forniture idriche e impianti igienico-sanitari L. 6.062.996.022 Programma n. 3 Gestione del fondo investimento e occupazione L. 81.381.581.774
Sub settore n. 3 Tutela del patrimonio naturalistico L. 1.971.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Tutela della fauna L. 500.000.000
Programma n. 2 Tutela del paesaggio L. 1.201.000.000
Programma n. 3 Educazione ecologica L. 270.000.000
Sub settore n. 4 Organizzazione e valorizzazione agricolo-forestale delle risorse territoriali L. 38.836.773.830 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Irrigazione e sistemazione idraulica agraria L. 17.602.376.345 Programma n. 2 Valorizzazione dei territori montani e collinari L. 14.854.641.007
Programma n. 3 Forestazione e bonifica montana L. 5.129.756.478 Programma n. 4 Tutela del patrimonio forestale L. 1.250.000.000
SETTORE N. 2 Organizzazione del territorio L. 569.281.860.905 di cui:
Sub settore n. 1 Insediamenti abitativi L. 354.648.628.006 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Recupero dei centri storici L. 254.000.000
Programma n. 2 Recupero del patrimonio edilizio L. 318.196.920.822 danneggiato da eventi calamitosi
Programma n. 3 Sviluppo del patrimonio edilizio L. 35.465.501.304
Programma n. 4 Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli L. 732.205.880 Sub settore n. 2 Infrastrutturazione e servizi per lo sviluppo civile e produttivo L. 171.070.905.600 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Viabilità L. 95.927.330
Programma n. 2 Trasporti collettivi L. 117.910.664.535
Programma n. 3 Attrezzature portuali L. 500.000.000
Programma n. 4 Elettrificazione L. 1.293.225.115
Programma n. 5 Metanizzazzione L. zero
Programma n. 6 Fonti energetiche integrative L. zero
Programma n. 7 Opere pubbliche diverse L. 39.882.186.620
Programma n. 8 Contenimento dei consumi energetici L. 11.388.902.000
Sub settore n. 3 Insediamenti produttivi L. 28.315.351.862 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Insediamenti artigianali L. 10.577.379.766
Programma n. 2 Insediamenti produttivi in zona Casmez L. 2.393.999.000 Programma n. 3 Poli di sviluppo industriali nei territori montani L. 15.288.993.096
Programma n. 4 Progetto speciale per lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi reali ai settori produttivi in zona Casmez L. 54.980.000
Sub settore n. 4 Sviluppo delle aree montane L. 7.316.836.745 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Piani di sviluppo delle comunità montane L. 7.316.836.745 Sub settore n. 5 Strutture per i servizi sociali L. 7.930.138.692 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Edilizia scolastica L. 2.830.858.609
Programma n. 2 Edilizia ospedaliera L. 4.199.280.083
Programma n. 3 Edilizia sociale L. 900.000.000
Programma n. 4 Impianti sportivi L. zero
SETTORE N. 3 Oneri non attribuibili L. 287.792.962 di cui:
Sub settore n. 1 spese diverse L. 287.792.962 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Oneri revisionali e spese connesse L. 287.792.962
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1986 risulta determinato in complessive lire 722.285.613.846 di cui lire 107.564.675.453 per le spese di parte corrente e lire 614.720.938.393 per spese in conto capitale.
Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione di competenza per l'anno 1986 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Produzione agricolo-alimentare L. 87.685.680.528 di cui:
Sub settore n. 1 Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo L. 16.740.231.317 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Ricerche e strumenti per la programmazione L. 3.102.017.400 Programma n. 2 Servizi per lo sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione L. 1.039.308.532
Programma n. 3 Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti L. 615.000.000
Programma n. 4 Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni L. 3.469.497.507
Programma n. 5 Servizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza alle aziende L. 5.433.000.000
Programma n. 6 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica L. 575.673.878
Programma n. 7 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale L. 1.705.734.000
Programma n. 8 Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative L. 800.000.000
Sub settore n. 2 Ammodernamento delle strutture e sostegni alle imprese L. 61.631.429.186 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Piani di sviluppo aziendale - Direttive Cee L. 1.172.783.375 Programma n. 2 Sostegno agli investimenti aziendali L. 16.443.995.243 Programma n. 3 Progetti Feoga - miglioramento strutture aziendali L. 23.292.384.939
Programma n. 4 Sostegni alla gestione aziendale L. 8.161.402.389
Programma n. 5 Fondo di solidarietà contro le calamità naturali L. 11.887.170.433
Programma n. 6 Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa) L. 608.720.303
Programma n. 7 Aiuti per la mobilità fondiaria L. 64.972.504
Sub settore n. 3 Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola L. 9.314.020.025 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Potenziamento e ammodernamento degli impianti L. 5.291.093.500
Programma n. 2 Sostegni alla gestione L. 3.972.926.525
Programma n. 3 Progetti Feoga - Impianti di trasformazione e commercializzazione L. 50.000.000
Sub settore n. 4 Sviluppo delle produzioni ittiche L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Studi e ricerche L. zero
Programma n. 2 Incentivazioni attività ittiche L. zero
SETTORE N. 2 Attività produttive extragricole L. 29.325.710.721 di cui:
Sub settore n. 1 Promozione dello sviluppo produttivo L. 2.809.118.280 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Promozione dello sviluppo industriale L. 200.000.000 Programma n. 2 Manifestazioni fieristiche L. 1.500.000.000
Programma n. 3 Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole L. 1.109.118.280
Programma n. 4 Tutela delle attività produttive extragricole dalle calamità naturali. L. zero
Sub settore n. 2 Sviluppo dell'artigianato L. 9.226.015.441 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Studi, ricerche e promozione L. 1.770.000.000
Programma n. 2 Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese. L. 6.317.348.661
Programma n. 3 Artigianato artistico, tipico e tradizionale L. 1.138.666.780 Sub settore n. 3 Sviluppo del turismo L. 15.490.577.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Promozione turistica L. 6.330.000.000
Programma n. 2 Sviluppo della ricettività L. 9.046.577.000
Programma n. 3 Agriturismo L. 114.000.000
Sub settore n. 4 Razionalizzazione della distribuzione commerciale L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Pianificazione L. zero
Programma n. 2 Razionalizzazione della rete distributiva L. zero
Programma n. 3 Mercati agricoli L. zero
Programma n. 4 Mercati ittici L. zero
Sub settore n. 5 Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Cave L. zero
Programma n. 2 Termalismo L. zero
Sub settore n. 6 Attività ittiche L. 1.800.000.000
Programma n. 1 Regolamentazione e sviluppo delle risorse ittiche L. 1.800.000.000
SETTORE N. 3 Formazione professionale L. 37.311.986.100 di cui:
Sub settore n. 1 Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche L. 661.900.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Pianificazione L. 661.900.000
Programma n. 2 Progetti pilota L. zero
Sub settore n. 2 Attivazione dei corsi di formazione professionale L. 36.650.086.100 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Corsi gestiti da enti delegati L. 983.125.880
Programma n. 2 Corsi gestiti da altri enti L. 35.664.444.720
Programma n. 3 Corsi finalizzati L. 2.515.500
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1986 risulta determinato in complessive lire 154.323.377.349 di cui lire 80.119.040.025 per spese di parte corrente e lire 74.204.337.324 per spese in conto capitale.
Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1986, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 1 Cultura e tempo libero L. 14.247.500.000 di cui:
Sub settore n. 1 Attività e beni culturali L. 10.342.500.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Tutela e valorizzazione dei beni culturali L. 3.263.500.000 Programma n. 2 Promozione delle attività culturali L. 6.005.000.000 Programma n. 3 Educazione permanente L. 1.074.000.000
Sub settore n. 2 Attività di tempo libero L. 3.905.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Formazione piano per lo sport L. 50.000.000
Programma n. 2 Attività sportive e ricreative L. 690.000.000
Programma n. 3 Caccia e pesca sportiva L. 3.165.000.000
Programma n. 4 Turismo sociale L. zero
SETTORE N. 2 Sistema socio-sanitario L. 1.249.716.822.406 di cui:
Sub settore n. 1 Sviluppo del sistema sanitario L. 91.131.945.295 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Formazione del piano triennale L. 110.000.000
Programma n. 2 Attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere L. 91.021.945.295
Sub settore n. 2 Consolidamento del sistema sanitario L. 1.080.520.954.197 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Gestione del fondo sanitario L. 1.072.068.620.050 Programma n. 2 Interventi speciali L. 8.452.334.147
Sub settore n. 3 Interventi nel campo socio-assistenziale L. 77.363.922.914 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Progrmma n. 1 Asili nido L. 3.765.000.000
Programma n. 2 Centri antidroga L. 2.174.162.180
Programma n. 3 Consultori familiari L. 4.636.000.000
Programma n. 4 Assistenza sociale L. 44.458.760.734
Programma n. 5 Promozione della propaganda e della educazione socio-sanitaria L. zero
Programma n. 6 Interventi per diritto allo studio L. 22.330.000.000
Sub settore n. 4 Interventi di piano vincolati L. zero per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 1 Progetti-obiettivo L. zero
Programma n. 2 Formazione personale L. zero
Programma n. 3 Ricerca finalizzata L. zero
Programma n. 4 Educazione sanitaria L. zero
Sub settore n. 5 Emigrazione L. 700.000.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Consulta regionale per l'emigrazione L. 700.000.000
SETTORE N. 3 Assistenza L. 2.000.000.000 di cui:
Sub settore n. 1 Assistenza alle popolazioni delle Marche colpite da eventi calamitosi L. 2.000.000.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 1 Progetto "protezione civile" L. 2.000.000.000
L'effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1986 risulta determinato in complessive lire 1.265.964.322.406 di cui lire 1.168.342.377.111 per spese di parte corrente e lire 97.621.945.295 per spese in conto capitale.
Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di comptenza per l'anno 1986, attengono:
a) quanto a lire 30.504.282.507 al fondo riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 20.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 13.980.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 7.100.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
e) quanto a lire 4.000.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo;
f) quanto a lire 6.745.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese per gli investimenti, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato a destinazione vincolata;
g) quanto a lire 20.635.540.792 all'apporto regionale alla costituzione del Fondo nazionale trasporti, parte corrente.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1986 risulta determinato in complessive lire 82.984.823.299 di cui lire 65.139.823.299 per spese di parte corrente e lire 17.845.000.000 per spese in conto capitale.
Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1986 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per lire 112.171.306.131 per interventi nei seguenti settori:
1 - Amministrazione generale L. zero
2 - Territorio e ambiente L. 57.367.325.114
3 - Produzione L. 54.803.981.017
b) al pagamento di rate di ammortamento di mutui passivi e di prestiti, per lire zero di cui:
per quote di interesse L. zero
per quote di capitale L. zero
c) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per lire zero;
d) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi L. 15.000.000.000.
Per effetto del comma precedente, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in L. 127.171.306.131.
Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1986, nei complessivi importi di lire 19.575.000.000 e lire 1.742.575.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7^ dello stato di previsione della spesa.
E' approvato in lire 2.450.616.517.337 in termini di competenza, ed in lire 3.896.579.694.240 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1986 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1986 annesso alla presente legge (tabella n. 3).
E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1986 annesso alla presente legge (tabella n. 4).
Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1986 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 7 e n. 8 - è autorizzata, per effetto dell'articolo 67, primo comma, della LR 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 71.053.294.856 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 87.
Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma precedente è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1986.
Disposizioni diverse
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80, primo e secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1986, in lire 5.000.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1986, in lire 1.000.000.000.
Le disposizioni dell'articolo 88, primo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale.
Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui ai precedenti articoli 65 e 84 fino all'importo massimo di lire 223.292.074.883, alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore al 14,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi;
d) inizio dell'ammortamento non anteriore all'anno 1988.
Alla contrazione dei mutui di cui al comma precedente si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, valutati in annue lire 33.516.145.000 e pari, complessivamente, a lire 670.322.900.000 è garantito mediante la iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.
Agli oneri derivanti dalla applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1986, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.
Il termine del 31 dicembre 1985 fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1986.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1986, sulla base della vigente normativa statale ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazone degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della Cee sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) Servizio affari generali della presidenza della giunta regionale, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale - Fesr;
b) Servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo sociale europeo-Fse;
c) Servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla Cee a valere sul Fondo europeo orientamento e garanzia - Feoga.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1986, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici, per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le rispettive eventuali modificazioni.
Con le stesse modalità indicate nel comma precedente sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità economica europea, nonchè per la iscrizione delle correlative spese.
In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e per gli effetti di cui all'articolo 100, settimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro 30 giorni dalla adozione, la istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1986, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1986, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.
Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e nell'articolo 4 della L.R. 3 maggio 1985, n. 25, sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicate nei seguenti allegati alla presente legge:
- Allegato "A" - Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione per l'importo complessivo di lire 8.740.000.000.
- Allegato "B" - Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione per l'importo complessivo di lire 19.528.000.000.
- Allegato "C" - Cantieri di lavoro per l'importo di lire 600.000.000.
- Allegato "D" - Investimenti di competenza degli Ersu per l'importo di lire 6.520.000.000.
E' adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1986/1988 annesso alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.