Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 giugno 1986, n. 15 |
Titolo: | Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società consortile denominata Centro merci intermodale delle Marche (CE.M.I.M.) concessione di contributi al Comune di Jesi per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 giugno 1986, n. 68) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Sommario
Della società possono essere soci, la Finanziaria regionale Marche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti locali singoli e/o associati delle Marche, l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gli istituti di credito, le imprese industriali, artigianali e commerciali, singole o associate, e le loro organizzazioni di categoria operanti nella Regione.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 5, l.r. 1 febbraio 1994, n. 6.
La società ha come scopo la progettazione, la realizzazione e la gestione di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi, complessivamente preordinati alla ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, materie prime, prodotti intermedi e finiti secondo il criterio dell'integrazione fra le varie modalità di trasporto, da realizzare nel territorio del Comune di Jesi.
Le opere necessarie per la realizzazione del centro sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Nota relativa all'articolo 2
Articolo prima sostituito dall'art. 1, l.r. 29 luglio 1988, n. 32, poi modificato dall'art. 5, l.r. 1 febbraio 1994, n. 6.
La Regione assume, all'atto della costituzione della società di cui all'articolo 1, una partecipazione azionaria.
La giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della società, per un valore complessivo nominale fino a L. 500 milioni e comunque non superiore al 49 per cento del capitale sociale, nonchè ad acquistare negli anni successivi ulteriori quote di partecipazione, nei limiti stabiliti dalle leggi di approvazione dei bilanci, in relazione ad eventuali aumenti di capitale, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, la cui nomina è riservata alla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 del Codice Civile, sono designati dal consiglio regionale assicurando la rappresentanza della minoranza qualora detti componenti siano in numero superiore a due.
La giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1988, a concedere al Ce.M.I.M. contributi per l'espropriazione delle aree nella misura di lire 900 milioni.
Nota relativa all'articolo 4
Così sostituito dall'art. 2, l.r. 29 luglio 1988, n. 32.
Alla copertura delle spese autorizzate per effetto degli articoli 3 e 4 della presente legge, pari a L. 1.400 milioni per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 "Fondo corrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese per investimenti" all'uopo utilizzando, per L. 1.400 milioni l'accantonamento "Partecipazione a capitale sociale della costituenda Società per la promozione e realizzazione dell'interporto" partita 4 dell'elenco n. 3.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma precedente sono iscritte per l'anno 1986 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per detto anno con le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:
a) capitolo 2222212 "Spese per l'acquisizione di azioni della Società Centro Merci Intermodale delle Marche (CEMIM)" lire 500 milioni;
b) capitolo 2222213 "Contributo al comune di Jesi per l'acquisizione delle aree per la formazione del centro merci intermodale regionale" lire 900 milioni".