Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1986, n. 29 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1986. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 30 dicembre 1986, n. 132) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1985)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1985)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1986)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Adesione a organismi associativi)
Art. 6 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 7 (Contributi per la costruzione e l'arredamento degli asili nido)
Art. 8 (Opere di pronto intervento)
Art. 9 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - programmi 1983-1984 e 1986)
Art. 10 (Contenimento dei consumi energetici)
Art. 11 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura)
Art. 12 (Credito di conduzione)
Art. 13 (Consolidamento della cooperazione in zootecnia)
Art. 14 (Osservatorio regionale del lavoro)
Art. 15 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 16 (Formazione professionale)
Art. 17 (Promozione delle attività culturali)
Art. 18 (Protezione della fauna e disciplina della caccia)
Art. 19 (Fondo unico da erogare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 20 (Contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi)
Art. 21 (Fondi globali)
Art. 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 23 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 24 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 25 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 26 (Dichiarazione di urgenza)
Art. 2 (Modificazione del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1985)
Art. 3 (Modificazione della presunta giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1986)
Art. 4 (Annualità di limiti di impegno autorizzati in anni anteriori)
Art. 5 (Adesione a organismi associativi)
Art. 6 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 7 (Contributi per la costruzione e l'arredamento degli asili nido)
Art. 8 (Opere di pronto intervento)
Art. 9 (Opere pubbliche a totale carico della Regione - programmi 1983-1984 e 1986)
Art. 10 (Contenimento dei consumi energetici)
Art. 11 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura)
Art. 12 (Credito di conduzione)
Art. 13 (Consolidamento della cooperazione in zootecnia)
Art. 14 (Osservatorio regionale del lavoro)
Art. 15 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 16 (Formazione professionale)
Art. 17 (Promozione delle attività culturali)
Art. 18 (Protezione della fauna e disciplina della caccia)
Art. 19 (Fondo unico da erogare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. 616/1977 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, modificata con L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 20 (Contributi agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche di interesse dei medesimi)
Art. 21 (Fondi globali)
Art. 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 23 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 24 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 25 (Approvazione dei quadri generali riassuntivi)
Art. 26 (Dichiarazione di urgenza)
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1985 già iscritti ai sensi dell'articolo 41, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1986 per l'importo presunto di lire 259.786.607.184, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 285.185.966.581.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1985 già iscritti, ai sensi dell'articolo 91, quinto comma, punto 1, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986 per l'importo presunto di lire 152.336.245.059, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2 e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 154.868.038.751.
L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1985, iscritto, ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1986, nell'importo presunto di lire 673.702.442.131 è aumentato di lire 18.222.865.705 e resta quindi stabilito in lire 691.925.307.836 ivi compresa la somma di lire 86.161.558.837 relativa ad annualità, o quote di esse, di limiti di impegno autorizzati negli anni precedenti, finanziate con assegnazione di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione, riferite ad oneri aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1985 ed indicate nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, da utilizzarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 4.
L'ammontare della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 1986, iscritto ai sensi dell'articolo 41, sesto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1986 nell'importo presunto di lire 566.252.080.006 è ridotto di lire 4.644.700.000 e si stabilisce in lire 561.607.380.006 di cui lire 23.744.953.688 per giacenze presso la tesoreria della Regione e lire 537.862.426.318 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
La somma di lire 86.161.558.837 compresa nel saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1985 di cui al precedente articolo 2 può essere utilizzata per l'iscrizione, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno corrente e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti, di importi pari a quelli delle obbligazioni aventi scadenza in ciascuno dei detti anni, mediante atti deliberativi della giunta regionale da trasmettere al consiglio entro 10 giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, agli effetti di cui all'articolo 65, ultimo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
L'autorizzazione di spesa di lire 2.000.000, recata dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della L.R. 23 maggio 1986, n. 10 per l'erogazione della quota annuale di adesione alla comunità dei porti adriatici, è aumentata di lire 3 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1620103 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di pari importo.
L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni, recata dall'articolo 20 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per la concessione alle province di contributi nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana e delle opere di irrigazione, previsti dall'articolo 30 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13, è aumentata di lire 300 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2141102 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 300 milioni.
Per la concessione ai comuni di contributi nelle spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto ed arredamento degli asili nido, previsti dall'articolo 8, lettera a), della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni.
Per la concessione ai comuni di contributi integrativi nelle spese per l'arredamento e le attrezzature di asili nido realizzati e non ancora funzionanti e per il completamento di asili nido in stato di avanzata realizzazione, previsti dall'articolo 1 della L.R. 24 aprile 1985, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.
I comuni che entro il termine di due anni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi di cui al primo e secondo comma non abbiano provveduto all'attuazione dei relativi programmi, decadono dalla detta assegnazione.
Le somme occorrenti per la corresponsione dei contributi di cui al primo e secondo comma sono iscritte a carico dei capitoli 2253201 e 2253203 dello stato di previsione della spesa, contro contestuale riduzione degli stanziamenti del capitolo 2227215 dello stesso stato di previsione.
Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni per un importo complessivo non superiore a lire 1.200 milioni in aggiunta a quelle autorizzate per effetto della L.R. 23 maggio 1986, n. 10.
Le obbligazioni assunte per effetto del primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1987.
L'entità delle obbligazioni già assunte per la realizzazione delle opere pubbliche comprese nell'allegato "A" annesso alla LR 18 maggio 1983, n. 10 in scadenza nell'anno 1986, già stabilita nell'importo massimo di lire 5.535.441.706 per effetto dell'articolo 16 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, è ridotta di lire 500 milioni e si stabilisce in lire 5.035.441.706.
L'entità delle obbligazioni assunte in virtù del primo comma dell'articolo 17 della stessa L.R. 10/86 per la realizzazione delle opere pubbliche a totale carico della Regione, indicate nell'allegato "B" annesso alla medesima legge, in scadenza nell'anno 1986, già stabilita nell'importo massimo di lire 4.000 milioni, è ridotta di lire 1.500 milioni e si stabilisce in lire 2.500 milioni.
L'entità delle obbligazioni già assunte per la realizzazione delle opere pubbliche comprese nell'elenco "A" annesso alla L.R. 16 giugno 1984, n. 13, già stabilita nell'importo di lire 7.900 milioni per effetto dell'articolo 16 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, è aumentata di lire 2.000 milioni e si stabilisce in lire 9.900 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 2227202 e 2227213 sono ridotti, rispettivamente, di lire 500 milioni e di lire 1.500 milioni; gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2227210 sono aumentati di lire 2.000 milioni.
Sull'ammontare delle somme assegnate alla Regione per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, è riservata la quota di lire 9.781.800.000 per la concessione del contributo regionale sugli interessi di preammortamento dei mutui contratti per il finanziamento di interventi diretti a favorire la riduzione dei consumi energetici mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti, nei settori agricolo, industriale e artigiano, previsti dalla L.R. 7 novembre 1984, n. 35.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui al comma precedente sono iscritte a carico del capitolo 2228203 dello stato di previsione della spesa, i cui stanziamenti di competenza e di cassa sono aumentati di lire 4.890.900.000, contro riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6200241, destinati al pagamento del concorso regionale sugli interessi di ammortamento dei detti mutui.
Nel primo comma dell'articolo 21 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, le parole "capitolo 3124104 lire 1.000.000.000" sono soppresse, e le parole "capitolo 3132102 lire 1.000.000.000" sono sostituite con le parole "capitolo 3132102 lire 205.000.000".
Per la concessione del concorso sugli interessi dei prestiti annuali di esercizio contratti da imprenditori agricoli nell'annata agraria 1986/1987, previsto dall'articolo 8 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21, è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo massimo di lire 5.500 milioni.
Per la concessione del concorso sugli interessi dei prestiti contratti da cooperative agricole e loro consorzi per lo svolgimento delle proprie attività economiche per l'anno 1986, previsto dall'articolo 6 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5, è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo massimo di lire 6.500 milioni.
Le obbligazioni assunte per effetto dei commi precedenti non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1987 e saranno fronteggiate con quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità per interventi in agricoltura, relative al detto anno.
Per la concessione dei contributi alle cooperative operanti nel settore zootecnico per il risanamento della situazione economica e finanziaria, previsti dalla L.R. 3 maggio 1985, n. 32, è autorizzata, per l'anno 1986, l'assunzione di obbligazioni fino all'importo massimo di lire 2.000 milioni.
Le obbligazioni assunte per effetto del comma precedente non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1987 e saranno fronteggiate con quota parte delle assegnazioni spettanti alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità per gli interventi in agricoltura relativi al detto anno.
L'autorizzazione di spesa di lire 200.000.000, recata dall'articolo 28, primo comma, della L.R. 23 maggio 1986, n. 10 per il funzionamento dell'osservatorio regionale del lavoro, è aumentata di lire 60.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di pari importo.
L'autorizzazione di spesa di lire 2.700.000.000, recata dall'articolo 28, primo comma, lettera b) della L.R. 23 maggio 1986, n. 10 per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del capitale sociale e per il credito di esercizio, previsti dagli articoli 13 e 14 della L.R. 28 febbraio 1986, n. 6, è aumentata di lire 100.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di pari importo.
Nel primo comma dell'articolo 32 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10 sono introdotte le seguenti modificazioni:
- alla lettera a), la parola "9.467.933.800" è sostituita con la parola "9.175.880.100";
- alla lettera b) la parola "2.950.000.000" è sostituita con la parola "3.242.045.700".
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3322102 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 3.000.000 contro contestuale riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3321101 dello stesso stato di previsione.
L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, recata dall'articolo 34 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per interventi diretti alla promozione di attività e iniziative culturali, previsti dalla L.R. 13 luglio 1981, n. 16, è aumentata di lire 350 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 350 milioni.
L'autorizzazione di spesa di lire 150 milioni, recata dall'articolo 40, primo comma, lettera d), della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per la concessione alle province di contributi per la costituzione dei fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina, previsti dall'articolo 17 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8, è aumentata di lire 200 milioni.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4123111 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 200 milioni.
Nel primo comma dell'articolo 47 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, le parole "37.260 milioni" sono sostituite con le parole "37.351 milioni".
L'autorizzazione di spesa di lire 300.000.000, recata dal terzo comma dello stesso articolo 47 per le spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dai disciolti ONPI, ENAOLI e ONIG, è aumentata di lire 91.000.000.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 91.000.000.
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Nota relativa all'articolo 20
Sostituisce l'art. 18, l.r. 23 maggio 1986, n. 10.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali, già stabilito, per effetto dell'articolo 48, primo comma, lettera a) della L.R. 2 maggio 1985, n. 26, in lire 13.980.000.000 ed iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa, è aumentato di lire 600.000.000.
In relazione all'aumento del fondo globale di cui al comma precedente, nell'elenco n. 2 allegato al bilancio per l'anno 1986, sono aggiunte le seguenti indicazioni:
a) alla rubrica 2, settore 2.2, sub settore 2.2.2, programma 2.2.2.2, dopo la partita 4 è aggiunta la partita n. 4 bis "Anticipazioni alle aziende esercenti il trasporto di persone su autolinee a percorso interregionale" importo di lire 350.000.000.
Natura del provvedimento: "annuale". Classificazione ai fini amministrativi: serv. n. 19;
b) alla rubrica 4, settore 4.1, sub settore 4.1.1, programma 4.1.1.2 sono aggiunte le seguenti partite:
- partita n. 18 bis "Promozione delle attività culturali" importo di lire 400.000.000. Natura del provvedimento:
"continuativa". Classificazione ai fini amministrativi: serv. n. 14;
- partita n. 18 ter "Bibliografia ragionata su Raffaello Sanzio da Urbino" importo lire 50.000.000. Natura del provvedimento: "pluriennale". Classificazione ai fini amministrativi: serv. n. 14.
Nello stesso elenco n. 2, è soppresso l'accantonamento di lire 200 milioni denominato "Fruizione del tempo libero" - partita n. 19.
L'importo del fondo globale per il finanziamento degli oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi recanti spese per investimenti attinenti le funzioni normali, finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione ed iscritto a carico del capitolo 5100203 dello stato di previsione della spesa, è aumentato di lire 28.866.000.
In relazione all'aumento del fondo globale di cui al comma precedente, nell'elenco n. 5 allegato al bilancio per l'anno 1986, l'accantonamento di lire 3.900.000.000 relativo alla partita n. 2 è aumentato di lire 28.866.000 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 3.928.866.000.
L'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, già stabilito, per effetto dell'articolo 53 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10, in lire 30.504.282.507, è ridotto di lire 1.643.663.756; la quota di lire 30.000.000.000, destinata all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi al pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, è ridotta di lire 1.710.381.904; la quota di lire 504.282.507, destinata all'integrazione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle altre spese obbligatorie, è aumentata di lire 66.718.148.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa sono ridotti, rispettivamente, di lire 1.643.663.756 e di lire 20.000 milioni.
Nell'elenco n 1 allegato alla L.R. 23 maggio 1986, n. 10 "Spese obbligatorie", è aggiunto il capitolo 1860101 "Competenze ed indennità accessorie da corrispondere al difensore civico" (articolo 12 L.R. 24 ottobre 1981, n. 29).
L'ammontare del fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 55 della L.R. 23 maggio 1986, n. 10 in lire 50.000 milioni è aumentato di lire 50.000 milioni e si stabilisce in lire 100.000 milioni.
Lo stanziamento di cassa del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 50.000 milioni.
Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 1986 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1986 nelle risultanze di cui alle tabelle n. 3 e n. 4 allegate alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 49 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.