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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 16
Titolo:Provvedimenti per i centri storici colpiti da eventi sismici.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 luglio 1974, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

Gli interventi nei centri storici del comune di Ancona e dei comuni compresi nell'elenco A del DL 16-3-1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17-5-1973, n. 205, sono di interesse pubblico e la loro esecuzione è dichiarata urgente e indifferibile.
I comuni di cui al comma precedente, qualora non vi abbiano già provveduto, adottano, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, piani particolareggiati entro il perimetro del centro storico delimitato ai sensi dell'art. 12 della legge 2-12-1972, n. 734.
I piani di cui al comma precedente possono essere adottati in variante ai piani regolatori generali e ai programmi di fabbricazione vigenti.
I piani particolareggiati del centro storico della città di Ancona sono approvati dalla giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 14 della legge 2-12-1972, n. 734.

Art. 2

I piani articolareggiati del centro storico di cui all'art. 1 della presente legge debbono precisare:
a) le eventuali deroghe alle norme prescritte dall'art. 19 della legge 25-11-1962, n. 1684;
b) le eventuali deroghe alla normativa di cui all'art. 22 della suddetta legge 1684 con le indicazioni delle norme sostitutive;
c) il perimetro comprendente i complessi di immobili che il comune, ai fini delle norme contenute nel titolo secondo della legge 2-12-1972, n. 734, intende assoggettare a interventi unitari;
d) le norme generali a cui sono assoggettati i singoli interventi unitari;
e) gli interventi unitari compresi nei piani di zona per l'edilizia economica ai sensi delle leggi 18-4-1962, n. 167 e 22-10-1971, n. 865.


Art. 3

L'attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso gli interventi unitari di cui all'articolo precedente.
Gli interventi unitari possono essere realizzati su iniziativa dell'amministrazione comunale con le procedure di cui ai seguenti artt. 4, 5, 6, 7 e 8, o su iniziativa dei proprietari, associati fra loro nelle forme consentite dalle leggi vigenti o sotto forma di consorzio, con le procedure di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.
L'amministrazione comunale può altresì prendere l'iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati, associati nelle forme di cui al precedente comma, non abbiano già iniziato i lavori di esecuzione o li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.

Art. 4

Entro il 31 dicembre di ogni anno, e non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla promulgazione della presente legge, il consiglio comunale approva il programma degli interventi unitari di cui sarà avviata l'attuazione su iniziativa e cura del comune entro l'anno successivo.
Il sindaco dà avviso dell'avvenuta approvazione del programma mediante pubblica affissione e notificazione ai proprietari interessati, cioè quelli che risultano tali al Nuovo Catasto Edilizio Urbano a norma dell'art. 57 dello Statuto regionale, e formula, ai sensi dell'art. 16, primo comma, legge 734, contestuale invito ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma approvato.
La notificazione dell'avviso e dell'invito è effettuata a norma degli articoli da 137 a 141 del codice di procedura civile.
Nei casi in cui all'amministrazione comunale procedente non risulti nè il domicilio, nè la residenza, nè la dimora in Italia della persona cui avviso e invito sono diretti, in luogo di procedere alla notificazione a norma degli artt. 142 e 143 del predetto codice, si procede alla pubblicazione dell'avviso e dell'invito nel bollettino ufficiale della Regione Marche e almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
Le pubblicazioni sono curate dal sindaco del comune interessato.
La pubblicazione nel bollettino ufficiale è gratuita.
Nei casi di cui ai precedenti commi, la notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all'ultimo delle pubblicazioni previste.

Art. 5

I proprietari interessati da ogni singolo intervento unitario compreso nei programmi di cui al primo comma dell'art. 4 da realizzare su iniziativa e a cura dei comuni debbono dichiarare entro sessanta giorni dalla notificazione se intendono costituirsi in consorzio per la realizzazione del medesimo.
Qualora all'invito non risponda la totalità dei proprietari interessati il comune procede alla realizzazione dell'intervento unitario attraverso le procedure previste dall'art. 16 della legge 2- 12- 1972, n. 734.

Art. 6

Entro trenta giorni dall'avvenuta adesione all'invito del sindaco, la totalità dei proprietari interessati deve far pervenire al sindaco stesso l'atto costitutivo del consorzio legalmente approvato e redatto.
La non costituzione del consorzio entro tale data costituisce mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo.
Per la costituzione del consorzio valgono, per quanto non in contrasto con il precedente art. 5 le norme di cui agli artt. 9 e 10 della presente legge.

Art. 7

Entro novanta giorni dall'avvenuta notificazione il consorzio dei proprietari deve presentare al comune il progetto esecutivo dell'intervento unitario redatto nel rispetto del piano particolareggiato.
La mancata presentazione entro tale termine del progetto esecutivo di attuazione dell'intervento unitario costituisce a tutti gli effetti mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, secondo comma, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo.

Art. 8

Entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento unitario debbono essere iniziati i lavori.
Il mancato inizio dei lavori di esecuzione del progetto di attuazione dell'intervento unitario costituisce a tutti gli effetti mancata adesione all'invito rivolto ai sensi del precedente art. 4, comma secondo, e dà luogo alla procedura di cui all'art. 5, comma secondo, della presente legge.
Il sindaco, su conforme parere del consiglio comunale, può concedere una proroga al termine di cui al primo comma, quando i proprietari riuniti in consorzio ai sensi del precedente art. 6, primo comma, gliene facciano motivata richiesta.

Art. 9

A iniziativa e con l'adesione di coloro che rappresentano tre quarti del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato da un intervento unitario non compreso nel programma di cui al precedente art. 4, primo comma, può essere costituito un consorzio per l'attuazione dell'intervento medesimo.
A tal fine, e su richiesta dei proprietari di cui al comma precedente, il sindaco convoca con propria ordinanza, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione Marche, nonchè mediante pubblici manifesti e notificazioni, l'adunanza di tutti i proprietari, cioè da quelli che risultano tali al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, interessati all'attuazione dell'intervento.
Per la notificazione dell'ordinanza del sindaco ai proprietari interessati valgono le norme di cui al precedente art. 4.
L'adunanza ha luogo nella sede comunale.
La costituzione del consorzio e la contestuale approvazione dello Statuto di esso sono deliberate nella adunanza di cui ai commi precedenti sulla base di una proposta presentata da uno dei soggetti privati partecipanti.
Il consorzio è costituito qualora la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti la maggior parte del valore degli immobili inclusi nel perimetro interessato dall'intervento unitario.
Mancando tale maggioranza, la deliberazione di costituzione del consorzio e di adozione dello Statuto è valida se, in seconda convocazione, indetta con le stesse modalità della prima, sia presa con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Il verbale dell'assemblea è redatto, in forma pubblica amministrativa, da un notaio ovvero dal segretario comunale del comune interessato dall'intervento unitario.

Art. 10

Il consorzio costituito ai sensi del precedente art. 9 può richiedere al comune, per l'attuazione dell'intervento unitario, la delega di cui all'art. 19, primo comma, del DL 6-10-1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2-12-1972, n. 734. Il comune attribuisce con deliberazione consiliare la delega di cui al comma precedente precisandone l'estensione e i limiti.