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Atto:LEGGE REGIONALE 4 giugno 1988, n. 17
Titolo:Bilancio di previsione per l'anno 1988 e adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 giugno 1988, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


TITOLO I Autorizzazione di spesa per l'anno 1988 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la qualificazione degli oneri annui
Art. 1 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 2 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale)
Art. 3 (Adesione a organismi associativi)
Art. 4 (Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza)
Art. 5 (Ufficio del difensore civico)
Art. 6 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 7 (Formazione della carta tecnica della Regione)
Art. 8 (Centro di ecologia e di climatologia di Macerata)
Art. 9 (Istruttoria delle domande intese a beneficiare delle provvidenze recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sullo adeguamento degli scarichi e lo smaltimento dei fanghi di risulta)
Art. 10 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 11 (Formazione dei piani paesistici)
Art. 12 (Piano di Inquadramento Territoriale (PIT))
Art. 13 (Parco regionale del Conero)
Art. 14 (Pianificazione dell'assetto territoriale)
Art. 15 (Tutela degli ambienti naturali)
Art. 16 (Potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e della conoscenza e difesa della montagna marchigiana)
Art. 17 (Salvaguardia della flora marchigiana)
Art. 18 (Manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana)
Art. 19 (Salvaguardia di boschi dagli incendi)
Art. 20 (Formazione di un parco-progetti per la viabilità)
Art. 21 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 22 (Centro Merci Intermodale delle Marche (CEMIM))
Art. 23 (Opere pubbliche, programma 1988)
Art. 24 (Contributo agli enti locali per la realizzazione di opere finanziate mediante contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti)
Art. 25 (Contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni dei comuni e delle comunità montane)
Art. 26 (Impiego dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi in materia di agricoltura a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dall'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura)
Art. 27 (Piani zonali agricoli)
Art. 28 (Finanziamenti all'Ente di Sviluppo nelle Marche)
Art. 29 (Servizi di sviluppo agricolo)
Art. 30 (Tutela e valorizzazione dei funghi e dei tartufi)
Art. 31 (Incremento, tutela e miglioramento dell'apicoltura)
Art. 32 (Anticipazioni alle associazioni degli allevatori del contributo statale)
Art. 33 (Partecipazione al consorzio interregionale tra le Regioni Lazio, Marche, Toscana e Umbria per la formazione dei divulgatori agricoli)
Art. 34 (Sviluppo della cooperazione in agricoltura)
Art. 35 (Spese per l'osservatorio regionale del mercato del lavoro)
Art. 36 (Incentivazione della imprenditorialità per favorire l'occupazione giovanile e femminile)
Art. 37 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 38 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 39 (Sviluppo della cooperazione nei settori produttivi extra agricoli e dei servizi)
Art. 40 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l'artigianato)
Art. 41 (Promozione turistica e agrituristica)
Art. 42 (Integrazione dei bilanci degli enti turistici)
Art. 43 (Agriturismo)
Art. 44 (Tutela e orientamento dei consumatori)
Art. 45 (Formazione professionale)
Art. 46 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali)
Art. 47 (Promozione delle attività culturali)
Art. 48 (Contributi all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini")
Art. 49 (Biblioteche di enti locali e di interesse locale)
Art. 50 (Promozione e diffusione della informazione nelle scuole)
Art. 51 (Attività di educazione permanente)
Art. 52 (Prevenzione e sicurezza stradale)
Art. 53 (Interventi organici per lo sviluppo dello sport)
Art. 54 (Esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina)
Art. 55 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 56 (Incremento della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)
Art. 57 (Finanziamento del centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 58 (Dialisi domiciliare)
Art. 59 (Assistenza ai soggetti affetti da uremia cronica)
Art. 60 (Provvidenze a favore di soggetti in trattamento radioterapico)
Art. 61 (Asili nido)
Art. 62 (Interventi per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossico-dipendenza e delle altre forme di intossicazioni voluttuarie)
Art. 63 (Fondo unico da assegnare agli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite ai medesimi dal D.P.R. 616/77 e dalla L.R. 12 maggio 1980, n. 26 modificata con la L.R. 22 agosto 1982, n. 31)
Art. 64 (Interventi diretti a riimuovere le cause dell'emarginazione)
Art. 65 (Associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati)
Art. 66 (Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
Art. 67 (Adeguamento dei centralini telefonici)
Art. 68 (Diritto allo studio universitario)
Art. 69 (Interventi a favore dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie)
Art. 70 (Protezione civile)
Art. 71 (Fondi globali)
Art. 72 (Fondo di riserva delle spese obbligatorie)
Art. 73 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 74 (Fondo di riserva di cassa)
TITOLO II Trasferimento all'anno 1988 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti
Art. 75 (Opere pubbliche di carattere straordinario a totale carico della Regione, completamento programma anno 1987)
Art. 76 (Opere pubbliche a carattere straordinario a totale carico della Regione. Completamento programma anni 1985 e 1986)
Art. 77 (Reiscrizione, nel bilancio per l'anno 1988, di stanziamenti iscritti nel bilancio 1987 e non impegnati)
Art. 78 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci precedenti)
TITOLO III Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese
Art. 79 (Entrate di natura tributaria)
Art. 80 (Entrate per trasferimento di fondi dal bilancio dello Stato, dalla Comunità Economica Europea e dalla Cassa per il Mezzogiorno)
Art. 81 (Entrate per rendite patrimoniali e diverse)
Art. 82 (Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti)
Art. 83 (Entrate per contrazione di mutui e prestiti ed altre operazioni creditizie)
Art. 84 (Entrate per contabilità speciali)
Art. 85 (Stato di previsione delle entrate)
Art. 86 (Spese di amministrazione generale)
Art. 87 (Spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente)
Art. 88 (Spese per interventi a sostegno della produzione)
Art. 89 (Spese per i servizi sociali)
Art. 90 (Spese non ripartite)
Art. 91 (Estinzione di passività)
Art. 92 (Contabilità speciali)
Art. 93 (Stato di previsione della spesa)
Art. 94 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza)
Art. 95 (Quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa)
Art. 96 (Copertura del disavanzo della competenza propria del bilancio per l'anno 1988)
TITOLO IV Disposizioni diverse
Art. 97 (Rinuncia alla riscossione di entrate di lieve entità)
Art. 98 (Lavoro straordinario)
Art. 99 (Limiti di valore dei contratti, convenzioni, liti attive e passive, rinunce e transazioni di competenza della giunta regionale)
Art. 100 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati)
Art. 101 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 102 (Anticipazioni al consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino)
Art. 103 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 104 (Servizi regionali competenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi finanziati o assistiti da contributi della CEE)
Art. 105 (Iscrizione in bilancio di stanziamenti finalizzati)
Art. 106 (Capitoli aggiunti)
Art. 107 (Programmi esecutivi di opere pubbliche)
Art. 108 (Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 1989/1990)
Art. 109 (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I
Autorizzazione di spesa per l'anno 1988 per l'attuazione di provvedimenti legislativi che demandano alla legge di approvazione del bilancio la qualificazione degli oneri annui



1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 50 milioni per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 11 della stessa L.R. 19/83.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1110101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 12 della L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.050 milioni per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa.


1. In conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni di spesa per l'adesione a organismi associativi e istituti di studi e di ricerca di cui alle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l'anno 1988, negli importi controindicati:
a) L.R. 18 ottobre 1974, n. 24, Consiglio dei comuni d'Europa, lire 15 milioni;
b) L.R. 18 ottobre 1974, n. 25, Comunità dei porti adriatici, lire 5 milioni;
c) L.R. 18 ottobre 1974, n. 26, Comitato permanente regioni marittime d'Europa, lire 6 milioni;
d) L.R. 18 ottobre 1974, n. 27, Fiera della pesca di Ancona, lire 5 milioni;
e) L.R. 18 marzo 1975, n. 15, Istituto nazionale di sociologia rurale, lire 1 milione;
f) L.R. 22 luglio 1977, n. 28, Istituto A.Olivetti, lire 100 milioni;
g) L.R. 8 aprile 1985, n. 11, Istituto Nazionale Urbanistica (INU) sezione regionale Marche, lire 5 milioni;
h) L.R. 19 maggio 1976, n. 10, Istituto regionale di storia del movimento di liberazione, lire 55 milioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 1620101, 1620103, 1620104, 1620102, 1620105, 1620106, 1620110 e 4112102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 5 della L.R. 8 giugno 1983, n. 12 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 100 milioni per la concessione dei contributi previsti dalla stessa L.R. 12/83.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1620109 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 12 della L.R. 14 ottobre 1981, n. 29 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 54.000.000 per l'ufficio del difensore civico.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 1860101 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la realizzazione delle opere di pronto intervento previsto dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 5.500 milioni.
2. Lo stanziamento iscritto a carico del capitolo 2113201, pari a lire 6.500 milioni è destinato:
a) quanto a lire 5.500 milioni, al pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1;
b) quanto a lire 1.000 milioni al pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 18 della L.R. 28 dicembre 1987, n. 41.



1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 12 della L.R. 19 maggio 1975, n. 35 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.150 milioni, di cui lire 2.000 milioni per la formazione e aggiornamento della carta tecnica della Regione e lire 150 milioni per la gestione della stazione grafica interattiva.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2114201 e 2114202 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della L.R. 19 gennaio 1987, n. 9 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 100 milioni per la concessione di contributi e la corresponsione della quota di adesione al centro di ecologia e di climatologia di Macerata.
2. La somma di lire 100 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2114105 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 7 della L.R. 5 agosto 1982, n. 29 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 3 milioni per la corresponsione delle competenze agli esperti, estranei all'amministrazione, incaricati dell'istruttoria tecnica delle domande di cui all'articolo 4 della predetta L.R. 29/82 e della L.R. 22 agosto 1984, n. 25.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2122101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 6 della L.R. 25 agosto 1977, n. 33 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 20 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 300 milioni per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 12 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1984, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni per il completamento dei piani paesistici previsti dall'articolo 10 della stessa L.R. 24/84, con riferimento agli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132102 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la redazione, stampa, divulgazione e diffusione del Piano di Inquadramento Territoriale (PIT), previsto dall'articolo 4 della L.R. 8 giugno 1987, n. 86, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132104 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 19 della L.R. 23 aprile 1987, n. 21 e in conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di un contributo al consorzio del parco regionale del Conero.
2. La somma di lire 500 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132201 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 8 giugno 1987, n. 26, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 2.000 milioni per la concessione ai comuni di contributi nelle spese occorrenti per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle previsioni del PPAR, PIT e PTA.
2. La somma di lire 2.000 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2132202 dello stato di previsione della spesa.


1. Per le finalità indicate nell'articolo 2 e per quelle indicate negli altri articoli della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, rispettivamente la spesa di lire 50 milioni e la spesa di lire 150 milioni.
2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 2133101 e 2133102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13 agosto 1983, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) lire 20 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione di zona del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni CAI operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 2 della stessa L.R. 23/83;
b) lire 30 milioni, per la concessione di contributi alla delegazione del corpo nazionale soccorso alpino e alle sezioni del CAI operanti nel territorio regionale per le attività previste dall'articolo 6 della medesima L.R. 23/83.

2. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2133105 e 2133201 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 7 della L.R. 10 gennaio 1987, n. 8 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 100 milioni per la prosecuzione del censimento delle piante di alto fusto dei boschi di interesse ambientale e per la produzione della cartografia delle aree boscate soggette a vincolo.
2. La somma di lire 100 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2133106 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la concessione di contributi alle province nelle spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana e delle opere di irrigazione, previste dall'articolo 30 della L.R. 17 aprile 1985, n. 13, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.200 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2141102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 3 della L.R. 29 maggio 1980, n. 43 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per le attività dirette alla prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, lire 150 milioni;
b) per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1975, n. 47, alle persone comunque impiegate nello spegnimento degli incendi boschivi, lire 100 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 2144102 e 2144104 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la concessione agli enti locali di contributi per la formazione di documenti progettuali relativi a tratte viarie di rilevante interesse regionale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.100 milioni.
2. Per l'esecuzione progettuale diretta delle opere di carattere regionale da parte della Regione Marche è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 2221101 e 2221103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi della lettera b), del quarto comma, dell'articolo 3 della L.R. 4 gennaio 1979, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l'attività per la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della L.R. 23 giugno 1986, n. 15 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni per l'acquisto di ulteriori quote di partecipazione al capitale della società Centro Merci Intermodale delle Marche (CEMIM), società consortile per azioni.
2. La somma di lire 500 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2222212 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, è autorizzata, per l'anno 1988, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche indicate negli elenchi A, B, C, D, E, F, G, H e I allegati alla presente legge.
2. L'assunzione degli impegni di spesa a carico dei capitoli 2111206 e 2227217 è subordinata all'accertamento delle correlative entrate ascritte, rispettivamente, ai capitoli 2003082 e 2003131 dello stato di previsione dell'entrata.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alle obbligazioni assunte per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli indicati nei detti elenchi.


1. Per la concessione agli enti locali di contributi pluriennali nelle spese per l'ammortamento dei mutui contratti dai medesimi con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del quarto comma, dell'articolo 10, del D.L. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata ventennale:
a) lire 2.055 milioni, decorrente dall'anno 1988 e termine nell'anno 2007, comportante una spesa complessiva di lire 41.100 milioni;
b) lire 2.005,3 milioni, decorrente dall'anno 1989 e termine nell'anno 2008, comportante una spesa complessiva di lire 40.106 milioni;
c) lire 2.004,3 milioni, decorrente dall'anno 1990 e termine nell'anno 2009, comportante una spesa complessiva di lire 40.086.

2. I contributi pluriennali di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure percentuali, applicate all'importo della spesa ammessa a mutuo:
a) per le opere indicate nell'elenco E, allegato alla presente legge, e fino alla concorrenza di lire 16.500 milioni, 10,9546475008 per cento;
b) per le opere indicate nell'elenco H e nella lettera e) dell'elenco I, 10,9546475008 per cento;
c) per le opere indicate nell'elenco G e nelle lettere a), b), c), d) dell'elenco I, 5 per cento.

3. La somma di lire 2.055 milioni di cui al comma 1, relativa all'anno 1988, è iscritta a carico del capitolo 2227215 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 5 della L.R. 23 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.012 milioni per la concessione di contributi alle associazioni dei comuni e alle comunità montane nelle spese di funzionamento degli organi statutari.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 2241101 dello stato di previsione della spesa.


1. Le assegnazioni di fondi da parte dello Stato, stimate per l'anno 1988 nell'importo di lire 46.494 milioni, sono iscritte a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa per le relative finalità e per i controindicati importi:
capitolo 2141104 lire 300 milioni
capitolo 2141201 lire 800 milioni
capitolo 2142205 lire 1.200 milioni
capitolo 2142222 lire 500 milioni
capitolo 2143203 lire 200 milioni
capitolo 2144103 lire 200 milioni
capitolo 3111104 lire 300 milioni
capitolo 3112104 lire 600 milioni
capitolo 3113101 lire 700 milioni
capitolo 3113103 lire 80 milioni
capitolo 3114101 lire 80 milioni
capitolo 3114105 lire 80 milioni
capitolo 3114114 lire 100 milioni
capitolo 3114201 lire 80 milioni
capitolo 3114202 lire 928,5 milioni
capitolo 3115103 lire 3.200 milioni
capitolo 3115104 lire 800 milioni
capitolo 3115105 lire 1.000 milioni
capitolo 3118101 lire 400 milioni
capitolo 3118102 lire 400 milioni
capitolo 3122223 lire 800 milioni
capitolo 3122293 lire 2.000 milioni
capitolo 3123205 lire 1.000 milioni
capitolo 3124104 lire 7.000 milioni
capitolo 3132101 lire 1.100 milioni
capitolo 3132102 lire 6.400 milioni
capitolo 3132107 lire 9.000 milioni
capitolo 3132110 lire 2.000 milioni
capitolo 3412204 lire 2.695,5 milioni
capitolo 3413202 lire 600 milioni
capitolo 5100102 lire 300 milioni
capitolo 5100203 lire 1.200 milioni
capitolo 6300241 lire 250 milioni
capitolo 6300250 lire 200 milioni
TOTALE lire 46.494 milioni.



1. Per la redazione dei piani zonali agricoli di cui alla legge 15 febbraio 1978, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'anno 1988, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3111101 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la concessione all'Ente di Sviluppo nelle Marche dei contributi previsti dalla lettera b), dell'articolo 21 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41, è autorizzata, per l'anno 1988, in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 25 aprile 1980, n. 25, la spesa di lire 2.675 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3111103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 30 aprile 1985, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per le attività da svolgersi dall'Ente di Sviluppo nelle Marche, previste dall'articolo 3 della stessa L.R. 20/85, lire 600 milioni;
b) per le attività di difesa delle produzioni vegetali previste dall'articolo 5, da svolgersi a cura dei soggetti indicati dall'articolo 11 della stessa L.R. 20/85, lire 700 milioni;
c) per le attività di miglioramento degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, previste dall'articolo 5, lire 928,5 milioni;
d) per il finanziamento di progetti di assistenza e consulenza aziendale, previsti dall'articolo 6, lire 3.200 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3112104, 3113101, 3114202 e 3115103.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 6 ottobre 1987, n. 34 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per il miglioramento e l'incremento delle tartufaie, per la micorizzazione delle piante, nonchè per iniziative rivolte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico scientifiche sul tartufo, lire 100 milioni;
b) per la concessione di finanziamenti alle comunità montane per interventi rivolti a potenziare la vigilanza sull'applicazione della predetta L.R. 34/87 e alla promozione della valorizzazione del tartufo, lire 200 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3112110 e 3112111 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 della L.R. 8 ottobre 1987, n. 36 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi agli apicoltori nelle spese per l'acquisto di alimenti per gli alveari, l'allevamento delle api regine selezionate, l'acquisto di fogli cerei, per i servizi di impollinazione, le attività promozionali nonchè per l'acquisto di sementi e di piante nettarifere, lire 80 milioni;
b) per la concessione di contributi alle associazioni di apicoltori per lo svolgimento di assistenza tecnica, lire 80 milioni;
c) per la concessione di contributi nelle spese per la ristrutturazione, l'ammodernamento o il rinnovo degli apiari, l'adeguamento dei locali di lavorazione dei prodotti apistici alla normativa nazionale comunitaria, nonchè per la sostituzione di alveari eliminati a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, lire 80 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3114101, 3114105 e 3114201 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 30 aprile 1985, n. 23 è autorizzata, per l'anno 1988, la concessione in favore delle associazioni provinciali degli allevatori, giuridicamente riconosciute, di anticipazioni sul contributo dello Stato per l'importo massimo di lire 1.300 milioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3114109 dello stato di previsione della spesa; le somme introitate per il recupero delle anticipazioni di cui al medesimo comma saranno imputate al capitolo 5004006 dello stato di previsione delle entrate.


1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 2 della L.R. 3 maggio 1982, n. 14 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 50 milioni quale quota di partecipazione alle spese per il funzionamento del consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli, in attuazione del regolamento del consiglio della Comunità Economica Europea del 6 febbraio 1979, n. 270.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3115106 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 5 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l'attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative di assistenza tecnica (articolo 4);
b) lire 400 milioni, per la concessione di contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei propri compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (articolo 2);
c) lire 1.100 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione e per la utilizzazione di personale per lo svolgimento di programmi di avviamento e di sviluppo (articolo 5);
d) lire 6.400 milioni, per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi a titolo di concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (articolo 6).

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3118101, 3118102, 3132101 e 3132102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del terzo comma, dell'articolo 8 della L.R. 26 aprile 1982, n. 13 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni per il funzionamento dell'osservatorio del mercato del lavoro.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3211101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi della lettera b), del comma 1, dell'articolo 9, della L.R. 7 ottobre 1987, n. 35 ed in conformità al disposto di cui all'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi alle associazioni giovanili, all'uopo convenzionate, nelle spese sostenute per l'assistenza prestata nella fase di progettazione e di avviamento ai soggetti attuatori di progetti diretti a promuovere nuove iniziative imprenditoriali giovanili e femminili, lire 100 milioni;
b) per la concessione di contributi in capitale ai soggetti attuatori dei predetti progetti, nelle spese di impianto, nonchè per l'acquisizione di attrezzature, lire 4.500 milioni;
c) per la concessione di contributi triennali ai soggetti di cui alla lettera b), nelle spese di gestione, escluse le spese per il personale dipendente, lire 1.400 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3211105, 3211201 e 3211106 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 12 marzo 1979, n. 16 e in conformità al disposto del'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi a favore di comuni quali delegatari per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 42, della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi sulle operazioni di locazione finanziaria (articolo 11), lire 60 milioni;
b) per la concessione di contributi alle cooperative artigiane di garanzia per la formazione del capitale sociale e per il credito di esercizio (articoli 13 e 14), lire 3.200 milioni;
c) per la concessione di contributi a consorzi e associazioni di imprese per convenzioni e consulenze di personale altamente qualificato (lettera a), primo comma, articolo 19), lire 150 milioni;
d) per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti (lettere b), e), c), primo comma, articolo 19), lire 380 milioni;
e) per la concessione di contributi nelle spese di costituzione, avviamento e gestione di cooperative e consorzi di imprese artigiane (lettera d), primo comma, articolo 19), lire 30 milioni;
f) per la concessione di contributi alle imprese artigiane operanti nei settori artistico, tipico e tradizionale (articolo 30), lire 40 milioni;
g) per la concessione di contributi alle imprese artigiane colpite da eventi calamitosi (articolo 36), lire 50 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3222205, 3222101, 3221105, 3222206, 3213101, 3223203, 3222207 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma, dell'articolo 10, della L.R. 23 aprile 1980, n. 23 e del quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 12 agosto 1983, n. 21 e in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative nelle spese per lo svolgimento di programmi di promozione, divulgazione e formazione cooperative e per l'assistenza tecnica alle cooperative, lire 200 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per prestiti di esercizio, lire 400 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3213201 e 3213204 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la istituzione ed il funzionamento della banca dati per l'artigianato, previsti dal comma 5 dell'articolo 3, lire 200 milioni;
b) per il funzionamento e le attività delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato, previste dagli articoli 10, 11 e 13, lire 100 milioni;
c) per l'attività di documentazione e per le rilevazioni statistiche, previste dalla lettera b), comma 8 dell'articolo 13, lire 100 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli 3221108, 3221109 e 3221110.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 6 della L.R. 21 novembre 1984, n. 36 e del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 6 giugno 1987, n. 25, ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 3.850 milioni, di cui lire 3.800 milioni per l'attuazione del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico e lire 50 milioni per attività promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 3231101 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la concessione agli enti provinciali per il turismo e alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo dei contributi previsti dalla legge 4 marzo 1964, n. 114 e dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) lire 1.462 milioni, per contributi agli enti provinciali del turismo;
b) lire 3.166 milioni, per contributi alle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3231102 e 3231103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 22 della L.R. 6 giugno 1987, n. 25 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni, delle comunità montane, dei comprensori e delle associazioni dei comuni per la realizzazione di strutture ed infrastrutture civili e sociali destinate alle attività agrituristiche, previsti dall'articolo 14, lire 300 milioni;
b) per la concessione di contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli singoli e associali e loro familiari per il riattamento di strutture abitative, di ristoro, sportive e ricreative e loro arredamento, destinate alle attività agrituristiche, previsti dall'articolo 17, lire 700 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 3233203 e 3233204 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 12 della L.R. 30 agosto 1986, n. 24 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per il funzionamento della conferenza regionale per la qualificazione e l'orientamento dei consumatori e dell'osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi (articoli 2), lire 25 milioni;
b) per iniziative informative, nonchè per l'aggiornamento e l'informazione degli insegnanti (articolo 8), lire 25 milioni;
c) per la concessione di contributi alle associazioni di consumatori per progetti finalizzati alla tutela dei consumatori e per la formazione di tecnici (articolo 9), lire 70 milioni;
d) per il rimborso alle province delle spese sostenute per le attività dei comitati provinciali dei prezzi e delle commissioni consultive provinciali dei prezzi (articolo 14), lire 30 milioni.

2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 3246101, 3246102, 3246103 e 1340129 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 18 della L.R. 23 agosto 1976, n. 24 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo per l'addestramento professionale è stabilito per l'anno 1988, in lire 14.825 milioni, così ripartito:
a) lire 8.875.030.600 per il finanziamento dell'attività corsuale per l'anno formativo 1987/1988 periodo dall'1 gennaio 1988 al 30 settembre 1988;
b) lire 4.549.969.400 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell'anno formativo 1988/89 periodo dall'1 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988;
c) lire 1.400 milioni per spese di personale degli enti di formazione professionale non trasferito alla Regione, rimasto inutilizzato presso i detti enti e utilizzo nelle strutture regionali ai sensi della L.R. 10 novembre 1981, n. 34.

2. Gli stanziamenti relativi al fondo per l'addestramento professionale sono iscritti a carico dei capitoli 3311101, 3321101, 3322101, 3322102 e 3322104 dello stato di previsione della spesa, per i rispettivi importi di lire 800.000.000, lire 975.000.000, lire 1.450.000.000, lire 10.200.000.000 e lire 1.400.000.000.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo unico della L.R. 1 settembre 1979, n. 28 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa complessiva di lire 2.550 milioni così suddivisa:
a) lire 550 milioni, per il finanziamento del centro regionale dei beni culturali, articoli 3, 9 e 10 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 53;
b) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 12 e 13 della medesima L.R. 53/74.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4111102 e 4111103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 9, della L.R. 13 luglio 1981, n. 16 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 3.800 milioni per la promozione di attività e iniziative culturali.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112105 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma, dell'articolo 3 della L.R. 16 dicembre 1981, n. 39 e in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 50 milioni per la concessione del contributo annuale all'associazione "Giustizia e Costituzione - Associazione di studi giuridici e costituzionali Emilio Alessandrini".
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4112106 dello stato di previsione della spesa.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 10 dicembre 1987, n. 39, la spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1988, per effetto del comma 1 dell'articolo 29 della predetta legge, è destinata, nelle more dell'adozione del programma previsto dall'articolo 27 della legge medesima, alle seguenti finalità:
a) contributi ai comuni nelle spese per l'avvio dei sistemi bibliotecari locali, lire 100 milioni;
b) contributi in capitale ai comuni nelle spese per i lavori di risanamento conservativo dei locali adibiti a sede di biblioteche e archivi storici degli enti locali o di interesse locale, lire 200 milioni;
c) contributi ai comuni nelle spese di restauro e per l'incremento della dotazione di materiale librario e archivistico, lire 500 milioni;
d) contributi ai comuni nelle spese per l'attività di inventariazione e di catalogazione del materiale librario e archivistico, lire 200 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4112110, 4112211, 4112113 e 4112112 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della L.R. 2 marzo 1984, n. 3 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1988, la spesa di lire 200 milioni per la concessione ai comuni di contributi diretti a promuovere la diffusione nelle scuole della regione di periodici di interesse nazionale e locale.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 19 maggio 1980, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese;
a) lire 600 milioni per il finanziamento di corsi di orientamento musicale autorizzati;
b) lire 204 milioni per il finanziamento delle attività di educazione permanente previste dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

2. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei capitoli 4113102 e 4113103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 6 della L.R. 29 agosto 1986, n. 23 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 100 milioni per iniziative educative ed informative finalizzate alla migliore conoscenza delle norme di comportamento stradale e per l'addestramento all'uso dei motocicli e ciclomotori.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4113112 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi della lettera d) primo comma dell'articolo 18 della L.R. 31 maggio 1980, n. 46 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese per i controindicati interventi:
a) per la concessione di contributi a favore di comuni singoli o associati per la diffusione della pratica sportiva, a livello formativo, dilettantistico e ricreativo, previste dall'articolo 6 della stessa L.R. 46/80, lire 200 milioni;
b) per la concessione di contributi a favore di enti di promozione sportiva per la diffusione della pratica delle attività sportive, prevista dall'articolo 7 della medesima L.R. 46/80, lire 50 milioni;
c) per la concessione di contributi ai comuni singoli o associati, enti o associazioni, per l'organizzazione di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, prevista dall'articolo 8 della stessa L.R. 46/80, lire 400 milioni.

2. Le somme di cui al comma 1 sono, rispettivamente, iscritte a carico dei capitoli 4122101, 4122102 e 4122103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 2 novembre 1983, n. 36 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 10 milioni per la concessione di contributi alle associazioni di guide alpine operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività previste dalla stessa L.R. 36/83.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4122104 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 46 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) lire 10 milioni, per gli osservatori ornitologici (articolo 14);
b) lire 50 milioni, per la concessione ai comuni di contributi per il ripristino e la salvaguardia dell'ambiente ai fini della produzione della selvaggina (articolo 16);
c) lire 150 milioni, per la concessione alle province di contributi per la costituzione di fondi provinciali per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alle produzioni agricole dalle attività venatorie e dalla selvaggina (articolo 17);
d) lire 150 milioni, per l'educazione sportiva e faunistica dei cacciatori, per la divulgazione delle normative sulla caccia, nonchè per la preparazione tecnica per gli aspiranti cacciatori (articolo 24);
e) lire 20 milioni, per la concessione ai comuni di contributi per il rilascio dei tesserini di caccia (articolo 27);
f) lire 25 milioni, per i corsi di qualificazione e di aggiornamento degli agenti venatori (articolo 39);
g) lire 60 milioni, per la predisposizione dei tesserini di caccia (sesto comma, articolo 27);
h) lire 200 milioni, per la concessione alle associazioni venatorie, cinofile e naturalistiche, di contributi per la organizzazione di gare, mostre ed esposizioni e di concorsi nelle spese sostenute dalle medesime per la gestione faunistica e la tutela ambientale (articolo 43);
i) lire 900 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (articolo 45);
l) lire 50 milioni, per la concessione di contributi, agli allevatori di selvaggina per uso alimentare e ripopolamento (articolo 34).

2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123109, 4123110, 4123111, 4123112, 4123113, 4123114, 4123115, 4123116, 4123117 e 4123201.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della L.R. 19 agosto 1983, n. 28 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) lire 30 milioni, per la divulgazione delle normative sulla pesca nelle acque interne e per l'attuazione di iniziative volte alla tutela dell'ambiente fluviale (articolo 1);
b) lire 20 milioni, per studi e ricerche, nonchè per la formazione della carta ittica regionale (articolo 4);
c) lire 10 milioni per studi e ricerche sui corpi ittici per la immissione di specie ittiche estranee alla fauna locale (articolo 28);
d) lire 15 milioni, per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di qualificazione e di aggiornamento per gli agenti ittici (articolo 40);
e) lire 70 milioni, per la concessione alle associazioni piscatorie nazionali operanti a livello regionale di contributi per interventi attinenti l'attività di pesca sportiva (articolo 41);
f) lire 260 milioni, per il finanziamento delle spese sostenute dalle province per l'esercizio delle funzioni loro delegate (art. 44).

2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4123118, 4123119, 4123120, 4123121, 4123122 e 4123123 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 6 della L.R. 2 novembre 1978, n. 20 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 140 milioni per la concessione alla unità sanitaria locale di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni istituzionali, di un contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medici generale dell'ospedale regionale Umberto 1° di Ancona.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221158 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo unico della L.R. 7 dicembre 1977, n. 45 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 70 milioni per la concessione di contributi nelle spese per l'attuazione della dialisi domiciliare, di cui:
a) lire 60 milioni per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) lire 10 milioni per l'attività di ricerca epidemiologica.

2. Le somme di cui al comma 1 sono comprese nello stanziamento del capitolo 4221158 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 della L.R. 27 giugno 1984, n. 15, modificata con la L.R. 22 aprile 1987, n. 20, e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.400 milioni per la concessione di contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.
2. La somma di cui al comma 1 è compresa nello stanziamento del capitolo 4221158 dello stanziamento di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 12 della L.R. 14 aprile 1986, n. 8 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dai soggetti in trattamento radioterapico presso strutture sanitarie pubbliche site fuori dal territorio regionale, lire 400 milioni;
b) per la corresponsione di rimborsi e contributi nelle spese sostenute dagli accompagnatori dei soggetti di cui alla lettera a), lire 200 milioni.

2. La somma di lire 400 milioni di cui alla lettera a), comma 1, è compresa nello stanziamento del capitolo 4221158 dello stato di previsione della spesa, la somma di lire 200 milioni di cui alla lettera b), è iscritta a carico del capitolo 4222109 sullo stesso stato di previsione.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 14 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la misura dei contributi previsti dagli articoli 11 e 13 della L.R. 30/79 è determinata, per l'anno 1988, nei seguenti importi:
a) per i contributi in capitale nelle spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto e arredamento degli asili nido previsti dalla lettera a) dell'articolo 8, lire 300 milioni;
b) per i contributi nelle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido, previsti dalla lettera b), dell'articolo 8, lire 2.100.000 per ogni posto-bambino autorizzato, con un numero di posti autorizzabili non superiore a 2.900.

2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della predetta L.R. 30/79, l'assegnazione statale di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, è integralmente destinata al funzionamento delle spese di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese:
a) per la concessione dei contributi di cui alla lettera a), comma 1, lire 2.110 milioni;
b) per la concessione dei contributi di cui all'articolo 9 della L.R. 24 aprile 1985, n. 16, lire 390 milioni;
c) per la concessione dei contributi di cui alla lettera b), comma 1, lire 6.090 milioni;
d) per la formazione del personale educativo, come previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della L.R. 27 agosto 1973, n. 23, lire 300 milioni.

4. Le somme di cui al comma 3 sono iscritte, rispettivamente a carico dei capitoli 2253201, 2253203, 4231101 e 4231102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della L.R. 6 agosto 1982, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 1.000 milioni per la concessione ai comuni e alle unità sanitarie locali di contributi per interventi nel settore delle tossico-dipendenze.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4232103 dello stato di previsione della spesa.


1. Il fondo unico da assegnare agli enti locali è stabilito, per l'anno 1988, nell'importo di lire 39.650 milioni, ivi comprese le somme occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui alla L.R. 12 maggio 1980, n. 26, già esercitate dagli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale e disciolti per effetto della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonchè le somme necessarie per l'erogazione dell'assistenza ai soggetti portatori di handicaps, di cui al secondo e terzo comma, all'articolo 1 della L.R. 22 agosto 1982, n. 31.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera a), del terzo comma dell'articolo 8, della L.R. 26/80 ed al secondo comma dell'articolo 1 della L.R. 31/82, le somme da erogare ai comuni per le funzioni già svolte dalla disciolta ONPI e dal disciolto ENAOLI e che devono essere destinate per l'assistenza agli anziani e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori ed ai portatori di handicaps sono stabilite, per l'anno 1988, rispettivamente in lire 3.000 milioni (di cui lire 400 milioni per le attività della disciolta ONPI e lire 2.600 milioni per le attività del disciolto ENAOLI) e in lire 2.000 milioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui alla lettera c), del terzo comma dell'articolo 8 della L.R. 26/80, la somma da destinare alle spese di funzionamento delle strutture residenziali già gestite dall'ONPI, dall'ENAOLI e dall'ONIG, è stabilita, per l'anno 1988, nell'importo di lire 380 milioni ed è erogata ai comuni ove le dette strutture hanno sede.
4. Le somma di lire 39.650 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234101 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della L.R. 12 maggio 1982, n. 18 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 3.700 milioni per interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione; della predetta somma, una quota non superiore a lire 150 milioni è destinata all'attuazione degli interventi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 8 della L.R. 18/82.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234103 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 30 aprile 1985, n. 24 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 200 milioni per la concessione di contributi alle associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati, vittime civili di guerra e portatori di handicaps.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234104 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 8 della L.R. 18 aprile 1986, n. 9 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata per l'anno 1988, la spesa di lire 200 milioni per la concessione, alla commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, di finanziamenti per l'espletamento dei propri compiti.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritto a carico del capitolo 4234110 dello stato di previsione della spesa.


1. Per la corresponsione ai datori di lavoro dei contributi nelle spese occorse per la trasformazione di centralini telefonici, finalizzate all'impiego di non vedenti, previsti dall'articolo 8 della legge 28 marzo 1985, n. 113, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 30 milioni.
2. La somma di lire 30 milioni di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4234201 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 22 della L.R. 19 ottobre 1981, n. 30 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono autorizzate, per l'anno 1988, le seguenti spese;
a) per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi, lire 6.200 milioni;
b) per gli investimenti per il completamento, l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e degli impianti degli enti regionali per lo studio universitario, lire 3.000 milioni.

2. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 4236101 e 4236201 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi del primo comma, dell'articolo 9 della L.R. 23 aprile 1981, n. 10 ed in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 800 milioni per interventi in favore dei lavoratori marchigiani emigrati all'estero e delle loro famiglie, nonchè delle aziende di cui alla L.R. 25 marzo 1987, n. 15.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi della lettera a) del secondo comma, dell'articolo 3 della L.R. 19 ottobre 1983, n. 31 e in conformità al disposto dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni quale apporto, a carico del bilancio, al fondo regionale di solidarietà per interventi urgenti e straordinari per la protezione civile.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4311102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 58 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termini di competenza e di cassa:
a) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali", lire 26.020 milioni;
b) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali, finanziati con assegnazioni dello Stato con vincolo di destinazione", lire 300 milioni;
c) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento attinenti alle funzioni normali", lire 6.300 milioni;
d) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento, finanziati con l'assunzione di mutui", lire 12.000 milioni;
e) "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di investimento, finanziati con assegnazione di fondi dallo Stato a destinazione vincolata", lire 6.341.003.000.

2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) del comma 1 sono indicati, rispettivamente, negli elenchi nn. 1, 2, 3, 4 e 5 allegati alla presente legge.
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico dei capitoli 5100101, 5100102, 5100201, 5100202, 5100203 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi dell'ultimo comma, dell'articolo 55, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie è stabilito, per l'anno 1988, in lire 15.565.470.208, di cui lire 15.000 milioni per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200101 dello stato di previsione della spesa.
2. Sono dichiarate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 55 della L.R. 25/80, quelle considerate nei capitoli dello stato di previsione della spesa compresi nell'elenco n. 6, allegato alla presente legge.


1. Ai sensi dell'ultimo comma, dell'articolo 56 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l'anno 1988, in lire 40 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200102 dello stato di previsione della spesa.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al sesto comma dell'articolo 57 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l'anno 1988, in lire 70.000 milioni e per tale importo è iscritto a carico del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
TITOLO II
Trasferimento all'anno 1988 di autorizzazioni di spesa già stabilite in anni precedenti



1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e in conformità al disposto di cui al primo comma dell'articolo 23 della L.R. 25/80, è autorizzata, per l'anno 1988, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese negli elenchi A, B, C, D, E, F annessi alla L.R. 18 maggio 1987, n. 24, per le quali, alla data del 31 dicembre 1987, non sono state assunte le relative obbligazioni.


1. Ai sensi degli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 e in conformità al disposto di cui al primo comma dell'articolo 23 della L.R. 25/80, è autorizzata, per l'anno 1988, l'assunzione di obbligazioni per la realizzazione delle opere pubbliche già comprese nell'elenco A annesso alla L.R. 2 maggio 1985, n. 26 e negli elenchi A e B annessi alla L.R. 23 maggio 1986, n. 10, per le quali, alla data del 31 dicembre 1987, non sono state assunte le relative obbligazioni.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non sono rinnovabili.
3. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno eccedere i seguenti importi:
a) lire 263.861,454 per le opere comprese nell'elenco A annesso al bilancio per l'anno 1985;
b) lire 1.480 milioni per le opere comprese negli elenchi A e B annessi al bilancio per l'anno 1986.

4. Le somme di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono comprese, rispettivamente, negli stanziamenti dei capitoli 2227212 e 2227213 dello stato di previsione della spesa.


1. Gli stanziamenti, o quote di essi, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987, a carico dei capitoli corrispondenti a quelli indicati nell'elenco n. 11, allegato alla presente legge, non impegnati entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario 1987 ai sensi dell'articolo 84 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, sono reiscritti nella competenza del bilancio per l'anno 1988, a carico dei capitoli compresi nell'elenco, in aggiunta alle somme iscritte a carico di questi capitoli, quali ulteriori assegnazioni per l'anno 1988.
2. Le somme reiscritte per effetto del comma 1 nella competenza del bilancio per l'anno 1988, costituiscono economie di spesa in sede di chiusura dell'esercizio 1987; a tale titolo concorrono alla determinazione del risultato amministrativo del detto esercizio e restano destinate alle finalità indicate nella denominazione dei capitoli a carico dei quali sono reiscritte, secondo le risultanze dell'elenco n. 11.
3. Le autorizzazioni di spesa già stabilite negli anni anteriori per le finalità indicate nei capitoli sui quali si sono verificate le economie di cui al comma 2, si intendono rinnovate per l'anno 1988 per importi pari a quelli delle somme reiscritte.
4. Restano in ogni caso valide le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e non venute a scadenza entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 1987.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decimo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, le autorizzazioni alla contrazione di mutui per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni dal 1980 al 1987, già stabilite, per effetto dell'articolo 75 e dell'articolo 93 della L.R. 18 maggio 1987, n. 24, nell'importo complessivo di lire 342.699.067.235, sono stabilite nel nuovo importo complessivo di lire 217.065.967.281 e sono rinnovate per l'anno 1988.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato al capitolo 5002226 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO III
Approvazione dello stato di previsione delle entrate e dello stato di previsione delle spese



1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 217.052.512.000 e di lire 223.751.521.340, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo I dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da contributi ed assegnazioni di fondi dallo Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale ivi comprese quelli relativi all'esercizio di funzioni delegate, nonchè le entrate per contributi della CEE sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 1.932.445.064.693 e di lire 2.065.573.964.029, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo II dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse, sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 21.323.163.000 e di lire 29.531.616.615, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo III dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e dal rimborso di crediti sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 3.000 milioni e di lire 3.000 milioni, rispettivamente in termini di competenza e in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 395.757.838.159 e di lire 46.884.167.482, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo V dello stato di previsione delle entrate.


1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 23.575.000.000 e di lire 2.492.243.015.320, rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione delle entrate.


1. E' approvato in lire 2.593.153.577.852 in termini di competenza e in lire 4.860.984.284.786 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate della Regione per l'anno finanziario 1988 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 1988, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma 1.
3. E' altresì autorizzata la emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione.


1. Le spese di amministrazione generale considerate nella rubrica n. 1 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1988 sono destinate ai seguenti settori, per i controindicati importi:
SETTORE n. 1.1.0.0 Organi istituzionali L. 13.855.000.000 di cui:
Sub settore n. 1.1.1.0 Consiglio regionale L. 13.190.000.000
Sub settore n. 1.1.2.0 Giunta regionale L. 665.000.000
SETTORE N. 1.2.0.0 Personale L. 95.038.208.500 di cui:
Sub settore n. 1.2.1.0 Personale in servizio di ruolo e non di ruolo L. 91.555.644.500
Sub settore n. 1.2.2.0 Personale in quiescenza L. 960.000.000
Sub settore n. 1.2.3.0 Consulenza e collaborazioni L. 2.522.564.000
SETTORE N. 1.3.0.0. Spese di funzionamento L. 25.181.033.586 di cui:
Sub settore n. 1.3.1.0 Spese d'ufficio L. 8.812.000.000
Sub settore n. 1.3.2.0 Informatica e automazione L. 8.731.837.780
Sub settore n. 1.3.3.0 Documentazione e pubblicistica L. 1.395.000.000
Sub settore n. 1.3.4.0 Comitati e commissioni L. 1.090.000.000
Sub settore n. 1.3.5.0 Accertamento e riscossione dei tributi L. 200.000.000
Sub settore n. 1.3.6.0 Demanio e patrimonio L. 4.952.195.806
SETTORE N. 1.4.0.0 Controllo sugli enti locali L. 0
SETTORE N. 1.5.0.0 Partecipazione popolare L. 0
SETTORE N. 1.6.0.0 Pubbliche relazioni L. 827.000.000 di cui:
Sub settore n. 1.6.1.0 Manifestazioni L. 580.000.000
Sub settore n. 1.6.2.0 Associazioni L. 247.000.000
Sub settore n. 1.6.3.0 Celebrazioni L. 0
SETTORE N. 1.7.0.0 Garanzie fidejussorie L. 37.000.000
SETTORE N. 1.8.0.0 Spese diverse L. 385.000.000 di cui:
Sub settore n. 1.8.1.0 Interessi passivi su operazioni di credito a breve termine L. 0
Sub settore n. 1.8.2.0 Oneri non ripartibili L. 0
Sub settore n. 1.8.3.0 Imposte e tasse L. 100.000.000
Sub settore n. 1.8.4.0 Rimborsi di tributi e restituzioni L. 50.000.000
Sub settore n. 1.8.5.0 Altre spese L. 181.000.000
Sub settore n. 1.8.6.0 Difensore civico L. 54.000.000

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese di amministrazione generale per l'anno 1988 risulta determinato in complessive lire 135.323.242.086 di cui lire 130.442.046.280 per spese di parte corrente e lire 4.881.195.806 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente, considerate nella rubrica n. 2 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1988, sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 2.1.0.0 Tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e ambientali L. 186.120.029.817 di cui:
Sub settore n. 2.1.1.0 Difesa del suolo L. 29.769.143.681 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.1.1.1 Difesa idrogeologica L. 17.582.622.111
Programma n. 2.1.1.2 Difesa del litorale L. 2.837.346.408
Programma n. 2.1.1.3 Opere di pronto intervento L. 6.594.175.162
Programma n. 2.1.1.4 Studi e ricerche L. 2.755.000.000
Sub settore n. 2.1.2.0 Tutela e valorizzazione delle acque L. 106.227.979.917 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.1.2.1 Ricerca e pianificazioni L. 154.990.801
Programma n. 2.1.2.2. Forniture idriche e impianti igienico sanitari L. 3.961.557.022
Programma n. 2.1.2.3 Gestione del fondo investimento e occupazione L. 102.111.432.094
Sub settore n. 2.1.3.0 Tutela del patrimonio naturalistico L. 5.351.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.1.3.1. Tutela della fauna L. 300.000.000
Programma n. 2.1.3.2 Tutela del paesaggio L. 4.601.000.000
Programma n. 2.1.3.3 Educazione ecologica L. 450.000.000
Sub settore n. 2.1.4.0 Organizzazione e valorizzazione agricolo-forestale delle risorse territoriali L. 44.771.906.219 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.1.4.1 Irrigazione e sistemazione idraulica agraria L. 17.137.831.939
Programma n. 2.1.4.2 Valorizzazione dei territori montani e collinari L. 15.556.725.265
Programma n. 2.1.4.3 Forestazione e bonifica montana L. 10.777.349.015
Programma n. 2.1.4.4 Tutela del patrimonio forestale L. 1.300.000.000
SETTORE N. 2.2.0.0 Organizzazione del territorio L. 736.430.559.286 di cui:
Sub settore n. 2.2.1.0 Insediamenti abitativi L. 456.970.305.705 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.2.1.1 Recupero dei centri storici L. 205.500.000
Programma n. 2.2.1.2 Recupero del patrimonio edilizio danneggiato da eventi calamitosi L. 370.953.587.366
Programma n. 2.2.1.3 Sviluppo del patrimonio edilizio L. 83.614.123.188
Programma n. 2.2.1.4 Sviluppo delle abitazioni dei lavoratori agricoli L. 2.197.095.151
Sub settore n. 2.2.2.0 Infrastrutturazione e servizi per lo sviluppo civile e produttivo L. 228.530.412.436 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.2.2.1 Viabilità L. 1.595.927.330
Programma n. 2.2.2.2 Trasporti collettivi L. 128.152.574.233
Programma n. 2.2.2.3 Attrezzature portuali L. 24.829.289.422
Programma n. 2.2.2.4 Elettrificazione L. 2.451.123.924
Programma n. 2.2.2.5 Metanizzazione L. 0
Programma n. 2.2.2.6 Fonti energetiche integrative L. 0
Programma n. 2.2.2.7 Opere pubbliche diverse L. 44.267.312.317
Programma n. 2.2.2.8 Contenimento dei consumi energetici L. 27.234.185.210
Sub settore n. 2.2.3.0 Insediamenti produttivi L. 31.226.560.160 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.2.3.1 Insediamenti artigianali L. 17.311.930.616
Programma n. 2.2.3.2 Insediamenti produttivi in zona Cassa Mezzogiorno L. 1.758.818.695
Programma n. 2.2.3.3 Poli di sviluppo industriale nei territori montani L. 10.258.450.849
Programma n. 2.2.3.4 Progetto speciale per lo sviluppo del turismo rurale e dei servizi reali ai settori produttivi in zona Cassa Mezzogiorno L. 297.360.000
Programma n. 2.2.3.5 Insediamenti commerciali L. 1.600.000.000
Sub settore n. 2.2.4.0 Sviluppo delle aree montane L. 11.439.064.556 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 2.2.4.1 Piani di sviluppo delle comunità montane L. 11.439.064.556
Sub settore n. 2.2.5.0 Strutture per i servizi sociali L. 8.264.216.429 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 2.2.5.1 Edilizia scolastica L. 2.288.875.361
Programma n. 2.2.5.2 Edilizia ospedaliera L. 2.199.421.040
Programma n. 2.2.5.3 Edilizia sociale L. 3.775.920.028
Programma n. 2.2.5.4 Impianti sportivi L. 0
SETTORE N. 2.3.0.0 Oneri non attribuibili L. 78.117.672 di cui:
Sub settore n. 2.3.1.0 Spese diverse L. 78.117.672 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 2.3.1.1 Oneri revisionali e spese connesse L. 78.117.672

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per la spesa per la salvaguardia del territorio e la tutela dell'ambiente per l'anno 1988, risulta determinato in complessive lire 922.628.706.775, di cui lire 98.747.256.616 per le spese di parte corrente e lire 823.881.450.159 per le spese in conto capitale.


1. Le spese per il sostegno della produzione, considerate nella rubrica n. 3 dello stato di previsione di competenza per l'anno 1988 sono destinate ad interventi nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, all'attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 3.1.0.0 Produzione agricolo-alimentare L. 156.679.520.976 di cui:
Sub settore n. 3.1.1.0 Pianificazione e organizzazione dello sviluppo agricolo L. 27.739.130.382 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.1.1.1 Ricerche e strumenti per la programmazione L. 3.490.009.322
Programma n. 3.1.1.2 Servizi per lo sviluppo agricolo, ricerca e sperimentazione L. 1.238.220.000
Programma n. 3.1.1.3 Servizi per lo sviluppo agricolo. Sanità delle produzioni e degli allevamenti L. 1.070.506.000
Programma n. 3.1.1.4 Servizi per lo sviluppo agricolo. Miglioramento delle produzioni L. 14.215.677.773
Programma n. 3.1.1.5 Servizi per lo sviluppo agricolo. Assistenza alle aziende L. 5.792.907.000
Programma n. 3.1.1.6 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione socio-economica L. 330.470.559
Programma n. 3.1.1.7 Servizi per lo sviluppo agricolo. Informazione di mercato, orientamento e tutela della produzione. Attività promozionale L. 801.339.728
Programma n. 3.1.1.8 Attività promozionali delle organizzazioni contadine e delle associazioni cooperative L. 800.000.000
Sub settore n. 3.1.2.0 Ammodernamento delle strutture e sostegni alle imprese L. 103.739.990.822 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.1.2.1 Piani di sviluppo aziendale - Direttive CEE L. 2.956.840.000
Programma n. 3.1.2.2 Sostegno agli investimenti aziendali L. 24.609.226.900
Programma n. 3.1.2.3 Progetti FEOGA - Miglioramento strutture aziendali L. 44.647.559.826
Programma n. 3.1.2.4 Sostegni alla gestione aziendale L. 8.473.660.167
Programma n. 3.1.2.5 Fondo di solidarietà contro le calamità naturali L. 20.502.734.825
Programma n. 3.1.2.6 Aiuti al reddito dei coltivatori (indennità compensativa) L. 2.404.679.912
Programma n. 3.1.2.7 Aiuti per la mobilità fondiaria L. 145.289.192
Sub settore n. 3.1.3.0 Consolidamento e sviluppo della cooperazione agricola L. 25.200.399.772 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.1.3.1 Potenziamento e ammodernamento degli impianti L. 5.252.298.458
Programma n. 3.1.3.2 Sostegni alla gestione L. 19.948.101.314
Programma n. 3.1.3.3 Progetti FEOGA - Impianti di trasformazione e commercializzazione L. 0
Sub settore n. 3.1.4.0 Sviluppo delle produzioni ittiche L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.1.4.1 Studi e ricerche L. 0
Programma n. 3.1.4.2 Incentivazione attività ittiche L. 0
SETTORE N. 3.2.0.0 Attività produttive extraagricole L. 52.231.045.636 di cui:
Sub settore n. 3.2.1.0 Promozione dello sviluppo produttivo L. 8.701.085.140 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.1.1 Promozione dello sviluppo industriale L. 6.500.000.000
Programma n. 3.2.1.2 Manifestazioni fieristiche L. 1.500.000.000
Programma n. 3.2.1.3 Sviluppo dell'associazionismo nelle attività produttive extragricole L. 701.085.140
Programma n. 3.2.1.4 Tutela delle attività produttive extragricole delle calamità naturali L. 0
Sub settore n. 3.2.2.0 Sviluppo dell'artigianato L. 10.377.504.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.2.1 Studi, ricerche e promozione L. 3.614.304.000 Programma n. 3.2.2.2 Sostegno degli investimenti e aiuti per la gestione delle imprese L. 5.523.200.000
Programma n. 3.2.2.3 Artigianato artistico, tipico e tradizionale L. 1.240.000.000
Sub settore n. 3.2.3.0 Sviluppo del turismo L. 25.031.205.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.3.1 Promozione turistica L. 9.037.149.000
Programma n. 3.2.3.2 Sviluppo della ricettività L. 13.994.056.000
Programma n. 3.2.3.3 Agriturismo L. 2.000.000.000
Sub settore n. 3.2.4.0 Razionalizzazione della distribuzione commerciale L. 3.628.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.4.1 Pianificazione L. 0
Programma n. 3.2.4.2 Razionalizzazione della rete distributiva L. 0
Programma n. 3.2.4.3 Mercati agricoli L. 0
Programma n. 3.2.4.4 Mercati ittici L. 0
Programma n. 3.2.4.5 Pianificazione e progettazione L. 208.000.000
Programma n. 3.2.4.6 Razionalizzazione della rete distributiva L. 3.420.000.000
Sub settore n. 3.2.5.0 Regolamentazione e sviluppo delle attività estrattive e termali L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.5.1 Cave L. 0
Programma n. 3.2.5.2 Termalismo L. 0
Sub settore n. 3.2.6.0 Attività ittiche L. 1.811.251.496 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 3.2.6.1 Regolamentazione e sviluppo delle risorse ittiche L. 1.811.251.496
Sub settore n. 3.2.7.0 Sviluppo del sistema produttivo extra-agricolo L. 2.682.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.2.7.1 Progetti integrati mediterranei L. 0
Programma n. 3.2.7.2 Ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento L. 2.682.000.000
SETTORE N. 3.3.0.0 Formazione professionale L. 35.488.743.240 di cui:
Sub settore n. 3.3.1.0 Pianificazione e sviluppo delle tecnologie didattiche L. 820.514.452 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.3.1.1 Pianificazione L. 820.514.452
Programma n. 3.3.1.2 Progetti pilota L. 0
Sub settore n. 3.3.2.0 Attivazione dei corsi di formazione professionale L. 34.668.228.788 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 3.3.2.1 Corsi gestiti da enti delegati L. 975.000.000
Programma n. 3.3.2.2 Corsi gestiti da altri enti L. 32.788.084.788
Programma n. 3.3.2.3 Corsi finalizzati L. 905.144.000
SETTORE N. 3.4.0.0 Altri interventi speciali nel settore produttivo L. 22.995.600.000
Sub settore n. 3.4.1.0 Progetti integrati mediterranei PM L. 22.995.600.000
Programma n. 3.4.1.1 PIM, sottoprogetto n. 1, artigianato, piccola industria e terziario avanzato L. 5.623.350.000
Programma n. 3.4.1.2 PIM, sottoprogetto n. 2, agricoltura L. 8.673.750.000 Programma n. 3.4.1.3 PIM, sottoprogetto n. 3, zootecnia L. 4.198.500.000 Programma n. 3.4.1.4 PIM, sottoprogetto n. 4, formazione professionale L. 3.750.000.000
Programma n. 3.4.1.5 PIM, spese generali, non ripartibili L. 750.000.000

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti per le spese per interventi a sostegno della produzione per l'anno 1988, risulta determinato in complessive lire 267.394.909.852 di cui lire 112.246.557.513 per spese di parte corrente e lire 155.148.352.339 per spese in conto capitale.


1. Le spese per i servizi sociali, considerate nella rubrica n. 4 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1988, sono destinate ad intervenire nei seguenti settori organici e, nell'ambito di ciascuno di essi, alla attuazione dei relativi programmi e progetti, per i controindicati importi:
SETTORE N. 4.1.0.0 Cultura e tempo libero L. 21.926.800.000 di cui:
Sub settore n. 4.1.1.0 Attività e beni culturali L. 19.085.000.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.1.1.2 Tutela e valorizzazione dei beni culturali L. 8.326.000.000
Programma n. 4.1.1.2 Promozione delle attività culturali L. 9.605.000.000
Programma n. 4.1.1.3 Educazione permanente L. 1.154.000.000
Sub settore n. 4.1.2.0 Attività di tempo libero L. 2.841.800.000 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.1.2.1 Formazione piano per lo sport L. 0
Programma n. 4.1.2.2 Attività sportive ricreative L. 710.000.000
Programma n. 4.1.2.3 Caccia e pesca sportiva L. 2.031.800.000
Programma n. 4.1.2.4 Turismo sociale L. 100.000.000
SETTORE N. 4.2.0.0 Sistema socio-sanitario L. 1.638.148.157.616 di cui:
Sub settore n. 4.2.1.0 Sviluppo del sistema sanitario L. 106.949.681.435 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.2.1.1 Formazione del piano triennale L. 0
Programma n. 4.2.1.2 Attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere L. 106.949.681.435
Sub settore n. 4.2.2.0 Consolidamento del sistema sanitario L. 1.450.552.298.895 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.2.2.1 Gestione del fondo sanitario L. 1.426.693.725.088
Programma n. 4.2.2.2 Interventi speciali L. 23.858.573.807
Sub settore n. 4.2.3.0 Interventi nel campo socio-assistenziale L. 79.689.363.410 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.2.3.1 Asili nido L. 6.390.000.000
Programma n. 4.2.3.2 Lotta contro le tossicodipendenze L. 2.100.000.000
Programma n. 4.2.3.3 Consultori familiari L. 2.418.000.000
Programma n. 4.2.3.4 Assistenza sociale L. 49.395.145.200
Programma n. 4.2.3.5 Promozione della propaganda e della educazione socio-sanitaria L. 0
Programma n. 4.2.3.6 Interventi per diritto allo studio L. 19.386.218.210
Sub settore n. 4.2.4.0 Interventi di piano vincolati L. 0 per l'attuazione dei seguenti programmi:
Programma n. 4.2.4.1 Progetti-obiettivo L. 0
Programma n. 4.2.4.2 Formazione personale L. 0
Programma n. 4.2.4.3 Ricerca finalizzata L. 0
Programma n. 4.2.4.4 Educazione sanitaria L. 0
Sub settore n. 4.2.5.0 Emigrazione L. 956.813.876 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 4.2.5.1 Consulta regionale per l'emigrazione L. 956.813.876 SETTORE N. 4.3.0.0 Assistenza L. 500.000.000 di cui:
Sub settore n. 4.3.1.0 Assistenza alle popolazioni delle Marche colpite da eventi calamitosi L. 500.000.000 per l'attuazione del seguente programma:
Programma n. 4.3.1.1 Progetto protezione civile L. 500.000.000

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese per i servizi sociali per l'anno 1988 risulta determinato in complessive lire 1.660.574.957.616 di cui lire 1.537.694.437.011 per spese di parte corrente e lire 122.880.520.605 per spese in conto capitale.


1. Le spese non ripartite, considerate nella rubrica n. 5 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1988, attengono:
a) quanto a lire 15.565.470.208 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
b) quanto a lire 40.000.000 al fondo di riserva per le spese impreviste;
c) quanto a lire 26.020.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
d) quanto a lire 300.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di parte corrente attinenti le funzioni normali finanziate con assegnazioni di fondi dallo Stato con vincolo di destinazione;
e) quanto a lire 6.300.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti all'esercizio delle funzioni normali;
f) quanto a lire 12.000.000.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, recanti spese di investimento attinenti ulteriori programmi di sviluppo;
g) quanto a lire 6.341.003.000 al fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'entrata in vigore della oresente legge, recanti spese per gli investimenti, finanziati con assegnazioni di fondi dallo stato a destinazione vincolata;
h) quanto a lire 20.635.540.792 all'apporto regionale alla costituzione del fondo nazionale trasporti, parte corrente.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per le spese non ripartite per l'anno 1988 risulta determinato in complessive lire 87.202.014.000 di cui lire 62.561.011.000 per spese di parte corrente e lire 24.641.003.000 per spese in conto capitale.


1. Le spese per la estinzione di passività considerate nella rubrica 6 dello stato di previsione della spesa di competenza per l'anno 1988 attengono:
a) al pagamento delle annualità di limiti di impegno per lire 147.159.943.077 per interventi nei seguenti settori:
1) Amministrazione generale L. 0
2
) Territorio e ambiente L. 74.519.552.459
3) Produzione L. 70.640.390.618
b) al rimborso di anticipazioni ordinarie di cassa, per L. 20.000.000.000
c) al pagamento dei residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi L. 34.150.000.000.

2. Per effetto del comma 1, l'importo degli stanziamenti di competenza per la estinzione di passività risulta determinato in lire 199.309.943.077.


1. Le spese per contabilità speciali sono previste, per l'anno 1988, nei complessivi importi di lire 23.575.000.000 e lire 2.191.575.000.000 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi ascritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nella rubrica 7 dello stato di previsione della spesa.


1. E' approvato in lire 3.296.008.773.406 in termini di competenza ed in lire 4.861.288.474.964 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l'anno finanziario 1988 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988, in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 30 aprile 1980, n. 25 e a quelle contenute nella presente legge.


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l'anno 1988 annesso alla presente legge (tabella n. 3).


1. E' approvato il quadro generale riassuntivo delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l'anno 1988 annesso alla presente legge (tabella n. 4).


1. Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1988, quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi n. 7 e n. 8, è autorizzata, per effetto del primo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 134.903.299.954 con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo articolo 100.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è ascritto al capitolo 5002005 dello stato di previsione delle entrate.
TITOLO IV
Disposizioni diverse



1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 80, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'importo massimo dei singoli diritti di credito vantati dalla Regione, in materia di entrate di natura non tributaria, per i quali la giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia e l'importo delle singole pene pecuniarie, dovute alla Regione per violazione alle leggi regionali delle quali la giunta regionale è autorizzata a disporre il totale abbandono, sono stabiliti, per l'anno 1988, in lire 5.000.


1. I dipendenti addetti ai servizi della Regione che, per assolvere ad urgenti ed inderogabili esigenze di servizio riconosciute dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale o dalla giunta regionale, abbiano effettuato, sino alla data del 31 marzo 1988, ore di lavoro straordinario oltre il limite orario individuale stabilito dalle LL.RR. 31 ottobre 1984, n. 31 e 25 agosto 1986, n. 22, hanno comunque diritto alla corresponsione dei relativi emolumenti nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il valore massimo dei contratti, delle convenzioni, delle rinunce e transazioni e delle liti attive e passive nei quali sia interessata la Regione e sui quali può deliberare la giunta regionale, è stabilito, per l'anno 1988, in lire 500 milioni.
2. Le disposizioni del primo comma dell'articolo 88 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 non si applicano per i contratti relativi a spese già deliberate dal consiglio regionale, che ne abbia fissato gli elementi essenziali.


1. Ai sensi dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di uno o più mutui passivi per le finalità di cui ai precedenti articoli 78 e 96, fino all'importo massimo di lire 351.969.267.235 alle seguenti condizioni:
a) durata non superiore ad anni 20;
b) ammortamento a rate semestrali posticipate;
c) tasso di interesse non superiore all'11,625 per cento annuo, oneri fiscali esclusivi;
d) inizio dell'ammortamento non anteriore all'anno 1991.

2. Alla contrazione dei mutui di cui al comma 1 si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa, ai sensi del nono comma, dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui contratti, valutati in annue lire 44.753 milioni e pari, complessivamente, a lire 895.060 milioni, è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti.
4. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la quota relativa al rimborso del capitale, sia per la quota relativa agli interessi, sono dichiarate obbligatorie.


1. Agli oneri derivanti dalla applicaizone delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l'anno 1988, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli da parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonchè per il completamento, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



1. Il termine del 31 dicembre fissato dall'articolo 79 della L.R. 3 maggio 1985, n. 26, per il rimborso da parte del consorzio per l'industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino, già consorzio per il nucleo di industrializzazione di Ascoli Piceno, delle anticipazioni concesse per l'acquisizione di terreni compresi nel piano regolatore del detto ente e destinati all'insediamento di imprese produttive, è protratto al 31 dicembre 1988.
2. E' parimenti protratto al 31 dicembre 1988 il termine per il rimborso, da parte dello stesso consorzio, dell'anticipazione concessa per effetto dell'articolo 10 della L.R. 21 dicembre 1984, n. 41, per far fronte alle spese di funzionamento.


1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per effetto del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e di successivi provvedimenti legislativi, si provvede, per l'anno 1988, sulla base della vigente normativa statale, ove non sia diversamente disposto con leggi della Regione.


1. Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 115 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, lo svolgimento delle attività e l'attuazione degli interventi integralmente finanziati o assistiti da contributi della CEE sono affidati ai seguenti servizi regionali per le materie controindicate:
a) unità pluridisciplinare sviluppo agricolo e aree rurali, sistema agro-industriale e alimentare, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM Marche), di cui al regolamento CEE n. 2088/85;
b) servizio formazione professionale, problemi del lavoro e industria per i contributi concessi dalla CEE a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
c) servizio agricoltura e foreste, per i contributi concessi dalla CEE a valere sul fondo europeo orientamento e garanzia (FEOGA).



1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 65 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio per l'anno 1988, mediante atti deliberativi da trasmettere al consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonchè per le relative eventuali modificazioni.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dalla Comunità Economica Europea, nonchè per la iscrizione delle relative spese.


1. In conformità al disposto dell'articolo 144 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e per gli effetti di cui al settimo comma dell'articolo 100 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da trasmettersi in copia al consiglio entro trenta giorni dall'adozione, l'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1988, esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano, nel bilancio per l'anno 1988, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa in misura non superiore all'importo dei relativi residui e provvedendo alla copertura del fabbisogno relativo ai residui passivi mediante contestuale ed equivalente riduzione del fondo di riserva di cassa.
2. La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma 1, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione all'eventuale istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza; con lo stesso atto deliberativo sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione i residui iscritti ai corrispondenti capitoli aggiunti, nonchè gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni assunti e i pagamenti disposti, già imputati agli stessi capitoli aggiunti.


1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17 sono approvati i programmi esecutivi delle opere pubbliche indicati nei seguenti elenchi allegati alla presente legge:
- elenco "A" - Ristrutturazione, sistemazione e manutenzione straordinaria di immobili;
- elenco "B" - Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione;
- elenco "C" - Costruzione, acquisto, ristrutturazione fabbricati ed altri investimenti degli ERSU;
- elenco "D" - Infrastrutture al servizio del sistema di trasporto, completamento e ristrutturazione porti regionali;
- elenco "E" - Consolidamento degli abitati;
- elenco "F" - Opere idrauliche di interesse regionale;
- elenco "G" - Sistemazione ed eliminazione passaggi a livello linee ferroviarie;
- elenco "H" - Opere di interesse generale;
- elenco "I" - Opere acquedottistiche ed igienico-sanitarie.



1. E' adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, il bilancio pluriennale per il triennio 1988/1990 annesso alla presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.