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Atto:LEGGE REGIONALE 4 luglio 1994, n. 23
Titolo:Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti Pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito della amministrazione regionale".
Pubblicazione:(B.u.r. 11 luglio 1994, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
3. ...........................................................................................
4. ...........................................................................................
5. ...........................................................................................
6. ...........................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge un comma all'art. 1, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 2 abroga il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'art. 3, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 3 sostituisce il primo comma dell'art. 4, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 4 aggiunge un comma all'art. 4, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 5 sostituisce con due commi l'ultimo comma dell'art. 7, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 6 sostituisce il primo comma dell'art. 9, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.


Art. 2

1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Sostituisce le tabella A e B allegate alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20.

Art. 3

1. Le indennità previste dalla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 4

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 800 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte a carico del capitolo 1340128 del bilancio per l'anno 1994 e, per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.
3. L'onere derivante dalla corresponsione delle indennità ai componenti dei comitati di gestione e delle commissioni d'esame di cui agli articoli 6 e 7 del R.R. 31/1992 farà carico ai capitoli di bilancio 1994 relativi alle spese di attuazione delle iniziative formative cofinanziate dalla CEE.