Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 luglio 2025, n. 13 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attivitŕ estrattive) |
Pubblicazione: | (B.U. 10 luglio 2025, n. 62) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE |
Materia: | Cave e torbiere - Miniere |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 3 della l.r. 71/1997)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)
Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)
Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 71/1997)
Art. 5 (Autorizzazione alla coltivazione)
Art. 6 (Sistema informativo regionale Marche attività estrattive)
Art. 7 (Norme transitorie)
Art. 8 (Abrogazioni)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
Art. 2 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 71/1997)
Art. 3 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/1997)
Art. 4 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 71/1997)
Art. 5 (Autorizzazione alla coltivazione)
Art. 6 (Sistema informativo regionale Marche attività estrattive)
Art. 7 (Norme transitorie)
Art. 8 (Abrogazioni)
Art. 9 (Disposizioni finali)
Art. 10 (Invarianza finanziaria)
1. ...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce il comma 2 bis dell'art. 3, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
1. ...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge la lettera b bis) al comma 1 dell'art. 4, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
1. ...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge l'art. 4 bis, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
1. ...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 6, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 (Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)), la coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nella conferenza di servizi spetta alla Provincia la valutazione sulla compatibilità al PPAE del progetto presentato.
1. A decorrere dal 1° luglio 2026 è istituito, presso la struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive, il Sistema informativo regionale Marche attività estrattive (SIRMAE), che sostituisce, dalla medesima data, il catasto delle cave previsto dall'articolo 23 della l.r. 71/1997.
2. Il SIRMAE contiene, con riferimento alle attività estrattive autorizzate dopo l'approvazione del PRAE di cui al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 71/1997, i dati indicati al comma 2 dell'articolo 23 della medesima legge.
3. Il SIRMAE è aggiornato secondo le modalità e i termini previsti al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 bis, 3 ter e 4 del medesimo articolo in quanto compatibili.
4. A partire dalla data di cui al comma 1:
a) ogni riferimento al catasto delle cave contenuto nella l.r. 71/1997 è da intendersi riferito al SIRMAE;
b) i commi 2, 3, 3 bis, 3 ter e 4 dell'articolo 23 della l.r. 71/1997 cessano di avere applicazione rispetto al catasto delle cave.
1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 9 aprile 2002, n. 66 e fino all'entrata in vigore di tale aggiornamento, in deroga ai Piani provinciali delle attività estrattive (PPAE) e per i soli materiali di difficile reperibilità previsti dal medesimo PRAE, i progetti che abbiano usufruito dell'ampliamento di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale) possono beneficiare, alle stesse modalità e condizioni previste dal medesimo articolo, di un ulteriore ampliamento sino al 30 per cento dei volumi complessivi autorizzati alla data di entrata in vigore di questa legge e per i soli siti estrattivi in cui sia stato raggiunto almeno il 65 per cento del volume di scavo complessivamente autorizzato.
1. ...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 abroga la lettera h) del comma 2 dell'art. 9 e l'allegato C, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.
1. La struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di attività estrattive provvede, entro il 30 giugno 2026, all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 6.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.