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Atto:LEGGE REGIONALE 09 luglio 2013, n. 17
Titolo:Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di Emergenza Sanitaria"
Pubblicazione:( B.U. 18 luglio 2013, n. 58 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. .............................................................................
2. .............................................................................
3. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica l'alinea del comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.
Il comma 2 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 3, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.
Il comma 3 aggiunge le lett. e bis) ed e ter) al comma 2 dell'art. 3, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 3 dell'art. 6, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce la lett. a) del comma 2 dell'art. 8, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 8 dell'art. 8, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 aggiunge l'art. 8 bis, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 9 bis), l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................
2. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 14, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'art. 14, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.



1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 15, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 abroga il comma 1 dell'art. 18, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.


1. .............................................................................

Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 abroga gli allegati 3 e 4, comprensivi delle Tabelle 1 e 2, l.r. 30 ottobre 1998, n. 36.

Art. 12

.........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.


1. In sede di prima applicazione della presente legge e fino a diversa indicazione fornita con deliberazione della Giunta regionale, nelle dodici ore diurne il personale dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) in uscita sul territorio di cui all’articolo 8 bis, comma 1, della l.r. 36/1998, come inserito dall’articolo 5 della presente legge, è sostituito dal personale dipendente presente nei presidi di cui al comma 2 dell’articolo 8 bis.
2. Fino all’adozione dei criteri indicati all’articolo 8 bis della l.r. 36/1998, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, l’ASUR organizza le prestazioni di primo intervento territoriale sulla base delle disposizioni della Giunta regionale, adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alla riduzione della frammentazione della rete ospedaliera e della riorganizzazione della rete territoriale dell’emergenza-urgenza.
3. In sede di prima applicazione, le prestazioni indicate al comma 3 dell’articolo 8 bis della l.r. 36/1998, introdotto dall’articolo 5 della presente legge, sono definite dai comitati di area vasta e condivisi con la Centrale operativa 118 e il DEA di riferimento per l’eventuale coordinamento con le attività di emergenza-urgenza, sulla base di linee guida predisposte dal Comitato regionale della medicina generale di cui all’articolo 24 dell’Accordo collettivo nazionale vigente.
4. Fino all’adozione dell’atto indicato all’articolo 12 continuano ad applicarsi le disposizioni della Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relative alle Case della salute.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.