Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2023, n. 13
Titolo:Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)
Pubblicazione:(B.U. 3 agosto 2023, n. 69)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell'art. 5, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.
Il comma 3 aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 5, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.



1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce l'art. 7, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 aggiunge l'art. 9 bis, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 e di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2017, come modificati da questa legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l'entrata in vigore di questa legge.
2. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, punti di vendita riconducibili alla categoria di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto 2011/30011/giochi/ UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 3/2017, come modificato da questa legge, non trovano applicazione nei casi in cui il rispetto delle distanze ivi previste venga meno per il successivo insediamento dei luoghi sensibili indicati nel medesimo comma 2 dell'articolo 5.
4. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell'attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui a questo comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di subingresso nell'attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell'attività conseguente a procedure di sfratto.
5. Sono in ogni caso esclusi dal divieto di installazione gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
6. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito si intende il collegamento degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931 alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, effettuata dopo l'entrata in vigore di questa legge.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 abroga il comma 3 dell'art. 5 e il comma 4 dell'art. 16, l.r. 7 febbraio 2017, n. 3.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.