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Atto:LEGGE REGIONALE 04 giugno 2012, n. 19
Titolo:

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del servizio sanitario regionale"

Pubblicazione:( B.U. 14 giugno 2012, n. 58 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio.

Testo della l.r. 4 giugno 2012, n. 19, alla data di promulgazione della l.r. 8 agosto 2022, n. 19


Sommario





1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), è sostituito dal seguente: "I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno competenza di area vasta.".
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:
"4. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno un'articolazione interna che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello di area vasta che distrettuale.".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:
"4 bis. I dipartimenti per le dipendenze patologiche garantiscono l'integrazione socio - sanitaria con i soggetti ausiliari accreditati di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private), con gli ambiti territoriali sociali e con le organizzazioni qualificate del terzo settore.".



1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 13/2003, restano ferme fino al 31 dicembre 2015 le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste.