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Atto:LEGGE REGIONALE 14 aprile 2014, n. 5
Titolo:Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani”
Pubblicazione:( B.U. 24 aprile 2014, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 35 (Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei comuni montani), sono inseriti i seguenti:
“10 bis. Per l’anno 2014, in caso di rinnovo della maggioranza dei consigli dei Comuni appartenenti alla Comunità montana a seguito della tornata elettorale ordinaria, non si provvede al rinnovo del Consiglio comunitario e le funzioni degli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane sono svolte dai presidenti in carica, che assumono le funzioni di commissario straordinario dell’ente fino alla data del 31 dicembre 2014.
10 ter. Il commissario svolge le funzioni indicate al comma 10 bis sentito il parere del comitato composto dai sindaci dei comuni appartenenti alla Comunità montana.”.