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Atto:LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 6
Titolo:Modifica alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”
Pubblicazione:( B.U. 31 marzo 2016, n. 39 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all’allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.
2. Per l’attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2016).



1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 valutati in euro 1.435.353,61 per l’anno 2016 e in euro 1.865.959,69 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si fa fronte con le risorse già stanziate nella Missione 01 - Programma 10 “Risorse umane” del bilancio di previsione 2016/2018.
2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione nel Documento tecnico di accompagnamento e nel bilancio finanziario gestionale.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.