Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 giugno 1992, n. 22
Titolo:Norme per la promozione e il sostegno della famiglia e della persona.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 giugno 1992, n. 51)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata, con decorrenza dal 30 settembre 1997, dall'art. 33, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.

Sommario



TITOLO I
Principi e obiettivi


Art. 1

1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica ed integrata politica sociale atta a:
a) sostenere il diritto delle famiglie al libero svolgimento delle loro funzioni sociali;
b) sostenere la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e paternità;
c) sostenere il diritto dei coniugi alla scelta positiva libera e responsabile nella procreazione;
d) promuovere e attuare iniziative a favore dell'occupazione e valorizzazione dei lavori femminili al fine di rendere compatibili le diverse esigenze familiari e lavorative delle donne.


Art. 2

1. La Regione orienta i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Ogni intervento relativo alla salute, all'educazione, allo sviluppo culturale, alla sicurezza sociale e ad ogni altro aspetto delle politiche sociali nel loro complesso, va riferito all'ambito familiare come al luogo di vita di ciascuno dei suoi membri, di valorizzazione dei diritto degli individui alla libera espressione della propria personalità, nelle diverse situazioni di lavoro, cura, formazione, tempo libero, vita affettiva, relazioni proprie della vita umana.
3. Di conseguenza i piani sanitari, socio-assistenziali e culturali, regionali e locali, nonchè i progetti-obiettivo, devono essere riferiti alla dimensione familiare e al diritto alla salute di tutti i cittadini, uomini e donne nelle diverse età e condizioni psico-fisiche, alla cura intesa come diritto a ricevere e prestare cura e a disporre dei servizi, delle risorse e del tempo necessario all'esercizio di tali diritti.

Art. 3

1. La Regione in coerenza con quanto disposto dagli articoli 29 e 31 della Costituzione, agevola e sostiene la scelta dei singoli alla formazione di nuove famiglie, la scelta di procreazione e gli impegni di cura, istruzione ed educazione dei figli.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge si propongono:
a) la promozione e la valorizzazione della famiglia come struttura sociale primaria di fondamentale interesse pubblico;
b) la previsione e l'organizzazione di servizi sociali in modo da promuovere e sostenere le reti sociali primarie e le solidarietà tra i mondi vitali in tutte le loro forme, prevedendo di conseguenza la riorganizzazione dei servizi socio-educativi riguardanti l'infanzia, gli anziani, i disabili e le famiglie impegnate nella cura dei bambini, nonchè servizi in natura e sostegni alternativi o cumulativi in denaro;
c) le iniziative volte a promuovere l'uguaglianza di responsabilità tra uomo e donna negli impegni di cura nella educazione dei figli;
d) di mettere a disposizione delle famiglie tutte le strutture e le opportunità previste dalla legislazione vigente, favorendo forme di autogestione e di imprenditorialità associative e sociali;
e) di offrire sostegni idonei a superare i motivi che inducono le famiglie a pianificazioni familiari rese rigide dalla mancanza o dalla contradditorietà degli interventi di politica sociale e di solidarietà;
f) la qualificazione e diffusione di informazione, consulenza e sostegno a coppie e a famiglie che hanno problemi relazionali;
g) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza e alla maternità, nonchè allo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità tenendo conto dei dettati del Comitato Nazionale per la bioetica;
h) le attività di tutela e assistenza, consulenza e sostegno delle ragazze madri e delle vittime della violenza sessuale;
i) l'assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti;
l) l'informazione relativa ai diritti spettanti in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di diritto alla famiglia, tutela della maternità e diritto al lavoro;
m) il potenziamento e la qualificazione delle attività consultoriali previste dalla legge 28 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194;
n) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi concernenti le materie della presente legge;
o) la rilevazione di dati, lo studio e la ricerca inerenti le materie della presente legge.

TITOLO II
Interventi per le famiglie giovani


Art. 4

1. La Regione eroga a favore delle giovani coppie che intendano formare una famiglia e delle persone sole con figli, aiuti finanziari consistenti in prestiti senza interessi o a tasso agevolato articolati secondo fasce di reddito, di importo non superiore a 10 milioni e della durata massima di tre anni.
2. Alle giovani coppie e alle persone sole con figli che non possono accedere alle provvidenze di cui al comma 1 e che intendono contrarre mutui per l'acquisto della prima casa, comprese le esigenze abitative, la Regione accorda gratuitamente le proprie fidejussioni a garanzia del rimborso dei mutui.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituti di credito o enti assicurativi, assumendo a carico della Regione, in tutto o in parte, gli interessi o garantendone i pagamenti.
4. Il quarto comma dell'articolo 2 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Nell'ambito degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, il programma regionale stabilisce una quota non superiore al 15% delle disponibilità attribuite alla Regione, per la realizzazione di interventi destinati, in via prioritaria e sulla base di graduatorie specificamente riservate a famiglie di nuova formazione, a persone sole con figli, ad anziani".


Art. 5

1. I soggetti privati che riservino alloggi costruiti o ristrutturati alla locazione per nuove famiglie o persone sole con figli beneficiano, relativamente agli alloggi riservati, di una riduzione degli oneri di concessione pari alla metà della somma dovuta. L'assegnazione degli alloggi è operata dai singoli comuni.
2. I contratti di locazione o di assegnazione in proprietà sono in ogni caso cointestati, in caso di famiglia, ai due coniugi.
TITOLO III
Interventi socio assistenziali, sanitari e famiglia


Art. 6

1. Le finalità e le modalità degli interventi socio-assistenziali posti in essere dalla Regione, dai comuni, dagli altri enti competenti in campo socio assistenziale consistono fra l'altro:
a) nell'assistenza di tipo socio-educativo anche domiciliare, nella disponibilità di strutture residenziali per persone sole con figli, gestanti e vittime di violenze;
b) in soluzione di appoggio e ospitalità presso famiglie, nell'assistenza economica, nei prestiti sull'onore, nell'assistenza domiciliare.

2. L'assistenza socio-educativa consiste, nell'attivazione di piani di intervento in grado di promuovere l'acquisizione e il miglioramento delle capacità educative di genitori che al riguardo presentano gravi difficoltà.
3. Le strutture residenziali sono finalizzate all'accoglienza temporanea di vittime di violenze sessuali, gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone sole con figli per le quali si sia resa incompatibile la permanenza nel proprio nucleo di convivenza anche a causa di maltrattamenti.
4. Le soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie consistono nel ricorso a famiglie disponibili all'accoglienza di minori, donne con problemi nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole con figli con problemi di autonomia personale, nonchè di famiglie con problemi di emarginazione sociale.
5. L'assistenza economica consiste nella erogazione di un contributo una tantum nella misura massima di 5 mensilità di un salario medio dell'industria per le donne casalinghe, disoccupate che vivano l'esperienza della maternità. L'assistenza economica è predisposta inoltre per persone o famiglie che volontariamente e temporaneamente anche rinunciando ad una attività retributiva provvedano all'assistenza di anziani, malati non autosufficienti, handicappati gravi, soggetti socialmente deboli o a rischio di emarginazione. A tale proposito la Regione promuove accordi fra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni economiche per l'inserimento nei rapporti di lavoro di clausole che consentono periodi di sospensione dell'attività per ragioni d'assistenza domiciliare a familiari e per le esigenze educative dei figli senza perdere il posto di lavoro. Analogamente, gli accordi potranno prevedere speciali modalità ed orari di svolgimento delle prestazioni lavorative al fine di rendere compatibile il lavoro con accertate e particolari necessità di assistenza familiare.
6. I prestiti sull'onore consistono nella concessione, sulla base d'apposite convenzioni stipulate dalla Regione con istituti di credito, di mutui a tasso zero secondo piani di restituzione concordati. L'onere degli interessi è a carico della Regione; il credito può essere concesso a favore dei nuclei familiari e dei soggetti in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria, in particolare a donne gestanti o a persone sole con figli.
7. L'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico consiste nell'attività di aiuto in favore di famiglie con handicappati gravi, anziani soli, sonne gestanti o madri, che per motivi sanitari o di pesante carico familiare, hanno difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.
8. L'assistenza domiciliare dovrà essere promossa in tutti i settori di intervento sociale e sanitario (compresa l'ospedalizzazione a domicilio), come progetto integrato per superare le modalità isolate e parcellizzate di intervento.
9. I servizi sociali e sanitari dovranno tendere a favorire la permanenza o il ritorno della persona assistita nel suo ambito familiare, ogni volta che ciò appaia possibile, avvalendosi anche di equipes professionali di carattere multidisciplinare collegate con i servizi esterni.

Art. 7

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 6 i comuni singoli o associati assicurano piani di intervento, diritto o convenzionato, che prevedano misure specifiche per situazioni personali o familiari che presentano gravi difficoltà sociali.
2. Sono considerate, tra le altre situazioni di grave difficoltà sociale, quelle in cui uno o entrambi i genitori, persone sole, gestanti o madri presentano rilevanti problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.
3. I piani di intervento caratterizzati da una pluralità di risposte sanitarie e socio-assistenziali devono prevedere la massima tempestività degli interventi attraverso strumenti idonei ad evidenziare le situazioni di bisogno nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza.

Art. 8

1. Interventi particolari di sostegno economico e servizi vanno riservati in direzione delle famiglie che vivono in condizioni di bisogno in ambienti rurali, specialmente nelle zone montane e più svantaggiate a causa della condizione di marginalità abitativa e logistica in cui vengono a trovarsi. Il sostegno delle famiglie che vivono nei tradizionali insediamenti sparsi, deve anche evidenziarsi come concreto sostegno per la valorizzazione del territorio.

Art. 9

1. Le unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari, assicurano fra l'altro:
a) la predisposizione e l'organizzazione per ogni famiglia che lo richieda di un piano personalizzato di sostegno psicologico, socio-assistenziale e sanitario, capace di mobilitare ed organizzare in forme coordinate ed integrate, risorse pubbliche e risorse di privato-sociale e di volontariato e di attivare le reti informali e parentali di solidarietà. Il piano personalizzato di cui sopra deve garantire alle famiglie, nel rispetto delle sue libertà e nella promozione della dignità personale sociale di tutti i suoi componenti, le opportunità e le risorse necessarie al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli;
b) la prevenzione, la diagnosi, l'informazione sull'AIDS;
c) interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia in particolare per:
c1) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento a maltrattamenti e violenza;
c2) problemi educativi nel rapporto genitori e figli;
c3) problemi di separazione e divorzio;
c4) diritti (psico-fisici e mentali) dei bambini in materia di separazione e divorzio nella nuova configurazione familiare e sia nei rapporti col genitore convivente, problematiche educative, organizzative e di accudimento riferito a situazioni familiari monoparentali. Per meglio promuovere tali diritti, la Regione riconosce e valorizza le strutture di consulenza familiare del privato sociale e dell'associazionismo familiare.


Art. 10

1. La Regione promuove programmi specifici di interventi sui temi della sessualità e della procreazione responsabile rivolti agli adolescenti e ai giovani. A tal fine, le unità sanitarie locali, tramite i consultori, realizzano:
a) attività di informazione e consulenza organizzata in spazi e con modalità adeguate alle caratteristiche di tale fascia di età;
b) iniziative di informazione e sensibilizzazione da attuarsi presso sedi di aggregazione giovanile;
c) iniziative informative, a carattere formativo e di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai fini del sostegno della loro funzione educativa.

2. La Regione emana nell'ambito della programmazione socio-sanitaria direttive concernenti criteri per la definizione dei contenuti, delle modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo e provvede alla ripartizione dei relativi fondi.
3. Le unità sanitarie locali possono attuare le attività di cui alle lettere b) e c) del comma 1, anche in collaborazione o su proposta dei consultori privati con gruppi, organismi, associazioni giovanili e dei genitori. Possono altresì sostenere iniziative particolarmente innovative e qualificate di cui alle medesime attività poste in essere da tali soggetti.

Art. 11

1. La Regione, al fine di prevenire e rimuovere le cause che impediscono la realizzazione delle decisioni procreative, promuove e incentiva la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle unità sanitarie locali finalizzati alla prevenzione dell'abortività spontanea e alla cura della sterilità.
2. La Regione, inoltre, promuove la qualificazione degli interventi sanitari riguardanti le gravidanze a rischio di abortività, lo sviluppo degli interventi finalizzati alla diagnosi e alla cura della sterilità e a dare risposta all'infertilità e alla maternità in età avanzata. A tal fine la giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del piano socio sanitario regionale.

Art. 12

1. La Regione promuove il potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle attività e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase preconcezionale, prenatale e postnatale.
2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di particolare complessità la Regione favorisce lo sviluppo di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'università.
TITOLO IV
Servizi all'infanzia, alle famiglie e alle donne


Art. 13

1. La Regione dà attuazione alla convenzione dell'ONU per la protezione dei diritti dei bambini. In particolare provvede a rilevare con frequenze annuali le condizioni e le necessità familiari dei bambini handicappati, di quelli poveri, dei figli di emigrati e immigrati, dei nomadi, dei rifugiati, degli extracomunitari e degli orfani, al fine di garantire l'uguaglianza d'opportunità e di programmare gli interventi necessari a prevenire i processi di emarginazione e di disadattamento sociale.
2. Nel rispetto dei diritti del bambino i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali e alle famiglie numerose.
3. La Regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative e sperimentazioni degli enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:
a) garantire modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
b) potenziare gli asili nido essenziali esistenti laddove si è in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscano servizi secondo standards qualitativi organizzativi definiti dalla Regione attraverso l'apporto del volontariato e di attività sociali di autorganizzazione;
c) attivare anche attaverso l'utilizzo delle strutture esistenti, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;
d) caratterizzare complessivamente tali servizi come centri educativi di territorio in grado di elaborare una pluralità di prestazioni ed una più elevata cultura dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei genitori, del volontariato e delle comunità locali;
e) favorire la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio educative rivolte all'infanzia, non coperte dall'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autorganizzate.

4. Le associazioni e gli organismi delle famiglie potranno presentare osservazioni e proposte, nonchè chiedere i finanziamenti di progetti specifici, assumendone la gestione, eventualmente in collaborazione con la Regione.

Art. 14

1. Gli interventi in materia di assistenza scolastica ed educativa e di diritto allo studio devono garantire la gestione sociale della scuola e una funzione centrale della famiglia, per la concreta tutela della libertà educativa e culturale.
2. La Regione e gli enti locali delegati, sono tenuti a prevvedere, in conformità a quanto previsto all'articolo 3 della L.R. 23 gennaio 1975, n. 4, interventi in servizi offerti alla generalità degli interessati, nella fascia della scuola dell'infanzia e dell'istruzione obbligatoria, lasciando alle famiglie la scelta delle prestazioni ritenute autonomamente più adatte alla realizzazione delle funzioni di educazione e di istruzione.
3. Per la fascia eccedente l'istruzione dell'obbligo gli interventi sono quelli previsti all'articolo 7 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dai provvedimenti di delega assunti dalla Regione.
4. Gli interventi per il diritto allo studio sono diretti alle famiglie e sono usufruibili presso qualsiasi struttura scolastica o universitaria, pubblica o privata, purchè si tratti di istituti riconosciuti o parificati o pareggiati.
TITOLO V
I lavori di solidarietà sociale


Art. 15

1. La Regione Marche in attuazione dei principi sanciti negli articoli 4 e 6 dello Statuto regionale promuove e attua iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'occupazione attraverso il sostegno alla costituzione ex novo o al
rafforzamento delle imprese operanti nei settori dei servizi alle famiglie e di solidarietà sociale.

2. Al fine di realizzare le finalità poste dall'articolo 1 la Regione concede agevolazioni nelle forme e nei modi previsti dalle successive disposizioni a favore delle società cooperative, delle società semplici e in nome collettivo e delle imprese individuali che attuano iniziative inerenti la produzione di beni e di servizi compresa la prestazione di servizi alle imprese, alle persone e alle comunità.
3. Le agevolazioni consistono in:
a) corresponsione di contributi a copertura integrale delle spese notarili e fiscali per la costituzione delle nuove società e imprese individuali sulla base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti;
b) rimborso fino al 75% delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto tecnico;
c) contributo in conto interessi fino ad un massino dell'80% delle spese di investimento documentate e comunque per un importo investito non superiore a lire 150 milioni per l'acquisto prioritario di macchinari, impianti, attrezzature, brevetti e marchi, indagini e ricerca di mercato. La somma restante può essere destinata all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. Il consiglio regionale provvede ad impartire annualmente le direttive per la misura del contributo in conto interessi e per la concessione delle garanzie accessorie sui mutui contratti dai soggetti beneficiari con gli istituti di credito, assicurando condizioni di migliore favore rispetto agli interventi ordinari;
d) contributi a fondo perduto fino a un massino del 50% degli oneri sostenuti e documentati per i primi due anni di attività e comunque per un importo non superiore a lire 10 milioni annui per:
d1) spese di locazione immobili strumentali all'attività di impresa;
d2) oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio;
d3) spese per l'acquisizione di professionalità e particolare contenuto tecnologico in relazione all'attività dell'impresa;
d4) spese per utenza a rete (acqua, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, ecc.);
e) contributi a fondo perduto fino al 75% delle spese sostenute e documentate per le prestazioni di assistenza tecnica nella fase di avviamento dell'attività progettuale relativamente al primo anno, per un importo non superiore a 15 milioni.

4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso tipo della normativa vigente. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale propone al consiglio previo parere della commissione per le politiche familiari un regolamento per l'attuazione del presente articolo relativo ai criteri d'ammissibilità a contributi ai tempi previsti
TITOLO VI
Riconoscimento del lavoro domestico


Art. 16

1. La regione riconosce e tutela il valore sociale produttivo del lavoro domestico a vantaggio dell'intero nucleo familiare.
2. Per gli uomini e le donne che svolgono esclusivamente il lavoro domestico, nell'ambito familiare, che ne facciano domanda, la Regione, sulla base di apposita graduatoria e nei limiti di disponibilità di bilancio, assume a proprio carico gli oneri per la copertura dei rischi infortunistici domestici. A tale scopo la Regione provvede a stipulare apposita convenzione, previa licitazione privata, tra istituti e compagnie assicurative a prevalente capitale pubblico. Al fine di facilitare l'acquisizione della necessaria qualificazione in campo assistenziale, nonchè per la prevenzione degli infortuni domestici, la Regione autorizza e finanzia con l'eventuale concorso del fondo sociale europeo e di altri fondi specifici, corsi seminari e progetti-obiettivo indetti dalle rappresentanze associative delle casalinghe e dalle loro cooperative o da centri di formazione idonei.
3. Nell'ambito delle competenze del servizio sanitario nazionale la Regione finanzia in particolare corsi di educazione sanitaria per uomini e donne che svolgono prevalentemente lavoro domestico e corsi brevi di qualificazione all'assistenza psico-sociale e sanitaria nell'ambito familiare.
4. Le associazioni delle donne sono ammesse al contributo per gli enti culturali, di cui alla specifica legge regionale, qualora assumano iniziative idonee in tale campo. Analogamente saranno ammesse al finanziamento di corsi di economia domestica, di educazione ai consumi e all'alimentazione, nell'ambito della legge sulla formazione professionale.

Art. 17

1. Al fine di garantire la globalità e l'unitarietà delle prestazioni, il comune singolo o associato di intesa con la USL assicura l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali e la realizzazione del volontariato.
2. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere una organizzazione coordinata dei servizi e delle attività sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia, la maternità e l'infanzia ed in particolare:
a) momenti unitari di programmazione e verifica delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali;
b) tendenziale accorpamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali in un'unica sede di erogazione;
c) iniziative comuni di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito;
d) nella fase di elaborazione e di predisposizione degli strumenti di programmazione socio-assistenziale e sanitaria deve essere garantita l'informazione e la effettiva partecipazione delle organizzazioni e delle associazioni familiari o di quelle che hanno comunque finalità coordinate e coerenti con quelle della politica regionale per la famiglia;
e) uguale informazione e partecipazione deve essere garantita nelle fasi di verifica, di adeguamento e di controllo compresi i momenti di controllo delle gestioni.

TITOLO VII
Aggiornamento del personale


Art. 18

1. Con riferimento alle leggi e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la Regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale delle unità sanitarie locali e dei comuni singoli o associati impegnati nell'attuazione degli obiettivi della presente legge in particolare di quelli di tipo innovativo.
2. Al riguardo la Regione promuove e incentiva progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge. Al fine di promuovere tali progetti la Regione può anche collaborare con l'università e avvalersi di enti o istituti pubblici e privati, nonchè di soggetti non istituzionali specificatamente qualificati, operanti in materia di formazione professionale.
3. La Regione può inoltre dare contributi a enti o istituti pubblici e privati nonchè ai soggetti non istituzionali, operanti in materia di formazione professionale, specificatamente qualificati per ricerche, studi e sperimentazioni inerenti lo sviluppo della professionalità degli operatori impegnati nella realizzazione della presente legge.
4. Le procedure di programmazione e attuazione degli interventi in materia di formazione professionale sono disciplinate dalla L.R. 26 marzo 1990, n. 16. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della L.R. 26 aprile 1984, n. 10, per le iniziative di aggiornamento tecnico-scientifico a favore del personale delle unità sanitarie locali.

Art. 19

1. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti del volontariato secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. In particolare la Regione facilita l'integrazione tra struttura pubblica, struttura del privato sociale e reti informali di solidarietà, coinvolgendo sul piano giuridico e organizzativo le associazioni del privato sociale nelle politiche socio familiari.
2. Le associazioni, le organizzazioni di privato sociale di intervento e di volontariato comunque denominate senza scopo di lucro, non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva, derivando la loro ragione di essere dal diritto di libertà associativa garantito all'articolo 18 della Costituzione.
3. Le organizzazioni di cui al comma 1, di conseguenza, stabiliscono e determinano autonomamente i loro campi di azione, i tipi di prestazioni offerte e le modalità operative, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
4. I controlli amministrativi su tali organismi riguardano esclusivamente la rispondenza tra l'attività svolta e gli standards nazionali previsti come elemento di garanzia della professionalità, della idoneità degli immobili eventualmente impiegati, della non nocività delle prestazioni e del rispetto di eventuali convenzioni.
5. Nella fase di elaborazione e di predisposizione degli strumenti di programmazione socio-assistenziale e sanitaria della Regione deve essere garantita l'informazione e la effettiva partecipazione delle organizzazioni e delle associazioni familiari o di quelle che hanno comunque finalità coordinate e coerenti con quelle della politica regionale per la famiglia.
6. Eguale informazione e partecipazione deve essere garantita nelle vasi di verifica, di adeguamento e di controllo, compresi i momenti di controllo delle gestioni.
7. Le associazioni, le strutture e le organizzazioni che perseguono nella loro autonomia finalità coincidenti o collegate con quelle della politica regionale per la famiglia possono usufruire di sostegni e contributi pubblici.
TITOLO VIII
Commissione regionale per le politiche familiari


Art. 20

1. La Regione, al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, istituisce la commissione per le politiche familiari e riconosce una specifica rappresentanza politica alle realtà associative e le loro attività di formazione e di coordinamento.
2. La commissione regionale delle politiche familiari è organo consultivo della Regione per tutto quanto attiene alla politica familiare.
3. In particolare la Commissione:
a) esprime parere obbligatorio alla giunta regionale sugli schemi di provvedimenti e sulle direttive in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare (tutela ambientale, educazione alimentare, sistemi contributivi, fisco, consumi, ecc.);
b) esprime parere obbligatorio alle commissioni permanenti del consiglio regionale per i provvedimenti legislativi e regolamentari e per i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio;
c) avanza proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale e interregionale;
d) promuove rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti.

4. La commissione regionale è costituita da:
a) 7 rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite e operanti per fini nella sfera delle politiche familiari o comunque ad essa connessi;
b) 4 rappresentanti delle cooperative o altre formazioni di auto-organizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per i genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra famiglie.
c) 4 rappresentanti delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato;
d) 4 rappresentanti dei comuni e delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e l'attuazione della politica familiare;
e) 1 rappresentante della commissione pari opportunità;
f) 3 esperti di problematiche familiari e regionali del mondo scientifico e accademico.

5. Il consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio, nomina 20 rappresentanti della commissione regionale delle politiche familiari sulla base delle designazioni di ciascuna categoria e degli organismi che ritengano di averne titolo. Ciascuna delle organizzazioni designerà tre nominativi. Le indicazioni di cui sopra vanno fatte per iscritto al presidente del consiglio regionale. Le indicazioni debbono essere accompagnate da copia dello statuto o dell'atto costitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione atta a dimostrare in modo inequivoco la natura e l'attività del soggetto.
6. La commissione stessa provvederà a deliberare un regolamento per il funzionamento successivo della commissione.
7. La commissione si avvale dei supporti tecnici e logistici della Regione. La giunta delibera le spese necessarie al suo funzionamento.
8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata e comunque fino alla nomina della nuova commissione. Per eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie, si procede scegliendo nell'ambito delle terne di designazione iniziali.
9. Ai componenti del comitato spettano il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie


Art. 21

1. Le domande di ammissione ai benefici indicati negli articoli 4, 6, comma 6, 10, 15, 16, 18 e 19 concernenti interventi di competenza della Regione devono essere presentate al comune di residenza, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I comuni, cui è affidato il compito di favorire la migliore utilizzazione dei benefici previsti, provvedono entro il 30 novembre di ogni anno, a trasmettere alla giunta regionale le istanze pervenute.
3. Le assegnazioni dei fondi ai richiedenti sono stabilite dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione delle relative istanze.
4. Gli enti, le strutture e i servizi competenti sul piano amministrativo per le prestazioni di sostegno economico, adeguano la loro organizzazione e le loro procedure ai principi e alle finalità indicate negli articoli precedenti.
5. La giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge individua le norme legislative e regolamentari che necessitano di adeguamento ai principi ed alle disposizioni della presente legge.
6. Restano ferme le attribuzioni degli enti locali, territoriali e delle unità sanitarie locali nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 22

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dagli articoli 3, 6, 7, 8, 13 e 14 si provvede mediante impiego di una quota parte non inferiore al 10%, del fondo unico di cui alla L.R. 5 novembre 1988, n. 43, all'uopo incrementato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, dell'importo di lire 500 milioni e mediante impiego di una quota parte delle somme che saranno stabilite annualmente dalla legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi del primo comma dell'articolo 17 della L.R. 12 maggio 1982, n. 18 concernente "Interventi diretti a rimuovere le cause dell'emarginazione".
2. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 12 si provvede mediante impiego di una quota parte, non inferiore al 10%, delle somme stabilite annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi del comma 8 dell'articolo 50 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, concernente l'attività dei consultori familiari.
3. Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei prestiti di cui al comma 1 dell'articolo 4, e al comma 6 dell'articolo 6, è autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, la spesa di lire 600 milioni, di lire 1.050 milioni e di lire 1.350 milioni.
4. Per la concessione delle fidejussioni previste dal comma 2 dell'articolo 4, è costituito, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, un fondo di lire 500 milioni.
5. Per gli interventi previsti dall'articolo 15 è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 300 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 570 milioni; le dette disponibilità sono destinate: quanto a lire 100 milioni per l'anno 1992 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per le finalità di cui al comma 3, lettere a), b), c), e), quanto a lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 370 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per le finalità di cui alla lettera d) dello stesso comma 3.
6. Per il pagamento dei premi delle polizze assicurative contro i rischi derivanti dal lavoro domestico, previsti dall'articolo 16 è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 100 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 300 milioni.
7. Per la concessione dei contributi nelle spese per studi e ricerche concernenti i settori di intervento considerati dalla presente legge, di cui al comma 3 dell'articolo 18, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 50 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 100 milioni.
8. Per la concessione di contributi nelle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato, previsti dal comma 7 dell'articolo 19, è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 50 milioni e, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, la spesa di lire 100 milioni.
9. L'entità dell'incremento del fondo unico di cui alla LR 5 novembre 1988, n. 43, nonchè l'entità delle spese destinate al finanziamento degli interventi di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 saranno stabilite, per ciascuno degli anni successivi al 1994, dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
10. Al finanziamento dello spese autorizzate per effetto dei commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, a lire 3.120 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.420 milioni per l'anno 1994 si provvede nel modo che segue:
a) per gli oneri relativi all'anno 1992, quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando l'apposito stanziamento di cui alla partita 15 dell'elenco 1 e quanto a lire 1.300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1210101 del medesimo stato di previsione;
b) per gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994, quanto a lire 300 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, sul fondo globale di cui al medesimo capitolo 5100101, all'uopo utilizzando il detto accantonamento e quanto a lire 2.820 milioni per l'anno 1993 e a lire 3.120 per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, agli stessi fini, a carico del surrichiamato capitolo 1210101.

11. Le somme occorrenti per il pagamento delle maggiori spese autorizzate per l'attuazione della presente legge sono iscritte:
a) per l'anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con le seguenti denominazioni e con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
capitolo 4234112 "Integrazione del fondo per la concessione, agli enti locali, dei contributi nelle spese di parte corrente per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla L.R. 5 novembre 1988, n. 43, per gli interventi diretti alla promozione ed al sostegno della famiglia e della persona" p.m.;
capitolo 4234113 "Concorso regionale sugli interessi dei prestiti di durata massima triennale contratti da giovani coppie e da donne sole con figli", lire 600 milioni;
capitolo 4234114 "Fondo di garanzia per la concessione di fidejussione sui mutui contratti dalle giovani coppie e dalle donne sole con figli per l'acquisto della prima casa", lire 500 milioni;
capitolo 4234115 "Contributi per favorire lo sviluppo dell'occupazione femminile mediante la promozione della costituzione di nuove imprese tra donne o a prevalenza femminile o al rafforzamento delle imprese operanti nei settori dei servizi alle famiglie o di solidarietà sociale", lire 300 milioni;
capitolo 4234116 "Spese per il pagamento dei premi delle polizze assicurative contro i rischi derivanti dal lavoro domestico", lire 100 milioni;
capitolo 4234117 "Contributi a enti o istituti pubblici e privati operanti in materia di formazione professionale, specificatamente qualificati per ricerche, studi e sperimentazioni inerenti lo sviluppo della professionalità degli operatori impegnati nell'attuazione della legge regionale concernente la promozione e il sostegno della famiglia e della persona", lire 50 milioni;
capitolo 4234118 "Contributi alle associazioni di volontariato operanti nei settori di intervento previsti dalla legge regionale concernente la promozione ed il sostegno della famiglia e della persona", lire 50 milioni;
b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

12. Gli stanzimenti di competenza e di cassa dei capitoli 1210101 e 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992, sono ridotti, rispettivamente, di lire 300 milioni e di lire 1.300 milioni.