Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 12
Titolo:Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale
Pubblicazione:( B.U. 04 giugno 2009, n. 53 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:SANZIONI AMMINISTRATIVE
Materia:Disposizioni generali
Note:Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 6, comma 1; art. 7, comma 1, e art. 8 di questa legge sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione.

Sommario





1. Gli utenti dei treni classificati regionali e dei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche), sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, ad obliterarlo e a conservarlo per la durata del percorso nonché ad esibirlo su richiesta al personale incaricato di cui all’articolo 5.
2. Le imprese che effettuano il trasporto sono obbligate a dare ampia pubblicità alle tariffe applicate, alle modalità di acquisto dei titoli di viaggio, nonché a rendere note le norme sanzionatorie nella carta della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti), nonché mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili dagli utenti.




1. In caso di violazione commessa nell’ambito di pubblici autoservizi urbani, agli utenti sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio si applica:
a) il pagamento della tariffa ordinaria;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico.

2. La violazione di cui al comma 1, commessa nell’ambito di pubblici autoservizi extraurbani e del servizio ferroviario regionale, comporta:
a) il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea o stazione di partenza per il percorso già effettuato fino alla destinazione dichiarata dal viaggiatore;
b) la sanzione amministrativa da quaranta a duecento volte la tariffa minima regionale del primo scaglione chilometrico rispettivamente per la gomma e per il ferro.

3. All’utente titolare di regolare abbonamento nominativo che non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore è applicata una sanzione pari al doppio della tariffa regionale ordinaria relativa alla percorrenza di riferimento, se entro i tre giorni successivi alla contestazione presenta il titolo di viaggio ai competenti uffici dell’impresa di trasporto pubblico, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento dell’infrazione. Qualora la presentazione dell’abbonamento non avvenga nel termine previsto, si applicano le sanzioni ordinarie di cui ai commi 1 e 2.
4. L’utente che sale sprovvisto di biglietto in un treno regionale ed avvisa prima della salita il personale di cui all’articolo 5, paga il biglietto a tariffa ordinaria con la maggiorazione di euro 5,00. Per l’autotrasporto pubblico la maggiorazione è determinata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 24 della l.r. 45/1998. La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emettitrici self-service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale incaricato.
5. La maggiorazione di cui al comma 4 è applicata con le modalità ivi previste anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato salva l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.



Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 15, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


 1. Per le infrazioni di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) che abbiano deter minato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 309,00, oltre al risarcimento del danno derivante.




1. Qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa calcolata nel massimo.




1. Competente all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge è l’impresa esercente il trasporto pubblico, che provvede all’accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Provincia competente per territorio.
2. All’accertamento delle violazioni possono provvedere, altresì, i soggetti indicati all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore.
4. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel d.p.r. 753/1980, per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.




1. Per il trasporto su gomma, l’autorizzazione all’accertamento e alla contestazione è rilasciata dalla Provincia al personale di cui all’articolo 5 previa:
a) presentazione della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il godimento dei diritti politici e il non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
b) frequenza con esito favorevole del corso di abilitazione di cui all’articolo 8.

2. Ottenuta l’autorizzazione le persone incaricate dell’accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa valida per l’espletamento della funzione nel territorio regionale.



Nota relativa all'articolo 6
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.


1. È istituito presso la Provincia l’elenco dei soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 6, ad accertare e contestare le violazioni nei servizi di autotrasporto pubblico di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale determina le modalità di iscrizione d’ufficio, negli elenchi di cui al comma 1, dei soggetti già iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 28 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale).



Nota relativa all'articolo 7
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.


1. La Provincia organizza, di norma ogni anno, un corso, con relativi esami, per il conseguimento dell’abilitazione per l’accertamento e la contestazione delle violazioni previste dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le materie di insegnamento del corso.
3. Con il superamento degli esami finali, la Provincia rilascia l’attestato di abilitazione.
4. La Provincia organizza, altresì, corsi di aggiornamento per i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 7.

Nota relativa all'articolo 8
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.


1. L’effettuazione del pagamento delle somme dovute avviene secondo le modalità previste dall’impresa esercente il servizio.
2. Il pagamento della somma dovuta per la violazione nella misura minima, come determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, dell’articolo 3, comma 1, può essere effettuato nelle mani dell’agente all’atto della contestazione ovvero entro i tre giorni successivi nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico.
3. Qualora il pagamento non sia effettuato nei modi di cui al comma 2 è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 33/1998.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dalle imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari.




1. Le imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico trasmettono alla Regione e ai Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sugli automezzi di trasporto e i chilometri effettivamente percorsi.
2. Le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, le risultanze degli accertamenti compiuti nell’anno precedente, nonché il rapporto, espresso in valore percentuale, fra i controlli effettuati sui treni e le sanzioni irrogate.
3. Le imprese esercenti i servizi di trasporto pubblico di cui ai commi 1 e 2 forniscono, su richiesta degli enti territoriali competenti, tutte le altre informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accertamento delle irregolarità dei titoli di viaggio per le linee di rispettiva competenza.



Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.



1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si applica la l.r. 33/1998 in quanto compatibile.




1. .........................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abroga la l.r. 21 luglio 1992, n. 31, e il comma 5 dell’art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.