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Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 2014, n. 13
Titolo:Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace
Pubblicazione:( B.U. 26 giugno 2014, n. 62 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).


1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 1.
2. L’ammontare del contributo non può superare rispetto alla spesa sostenuta:
a) il 30 per cento per i Comuni che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
b) il 20 per cento per gli altri Comuni.



1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa complessiva di euro 212.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell’UPB 20804 del bilancio di previsione per l’anno 2014.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall’ anno 2014 sono iscritte nell’UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).


1. La deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.