Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 giugno 2014, n. 13 |
Titolo: | Contributi ai Comuni per il mantenimento degli uffici del giudice di pace |
Pubblicazione: | ( B.U. 26 giugno 2014, n. 62 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Concessione del contributo)
Art. 2 (Criteri e modalitŕ di concessione)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Disposizione transitoria)
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Criteri e modalitŕ di concessione)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Disposizione transitoria)
Art. 5 (Dichiarazione d’urgenza)
(Concessione del contributo)
1. La Regione concede un contributo annuale ai Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).
(Criteri e modalitŕ di concessione)
1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all’articolo 1.
2. L’ammontare del contributo non può superare rispetto alla spesa sostenuta:
a) il 30 per cento per i Comuni che sono compresi negli ambiti territoriali di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
b) il 20 per cento per gli altri Comuni.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2014, la spesa complessiva di euro 212.000,00.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte della somma iscritta nell’UPB 20804 del bilancio di previsione per l’anno 2014.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall’ anno 2014 sono iscritte nell’UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).
(Disposizione transitoria)
1. La deliberazione di cui al comma 1 dell’articolo 2 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.