Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 8
Titolo:Modifica della Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
Pubblicazione:(B.u.r. 12 gennaio 1995, n. 2)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario




Art. 1

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 1994 avente ad oggetto "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", è sostituita dalla seguente:
"c) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, moretta, colombaccio, volpe, beccaccia, pavoncella".


Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.