Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 55
Titolo:Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e modificazione dell'articolo 11 della L.R. 28 marzo 1988, n. 6.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 agosto 1995, n. 61)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

Sommario





1. In attesa del completamento delle procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane e delle conseguenti operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale provvede alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e, in deroga a quanto previsto dal capo IV della legge regionale 28 marzo 1988, n. 6, nomina i componenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), della legge medesima.
2. La nomina dei componenti di cui al comma 1 č disposta sulla base di designazioni delle Associazioni artigiane presenti sul territorio di ciascuna Provincia e aderenti alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, firmatarie di contratti collettivi di lavoro. La ripartizione della rappresentanza č stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali di categoria.
3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire alla Regione entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorsi inutilmente quindici giorni da tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione provinciale per l'artigianato. Il Commissario resta in carica fino alla ricostituzione della commissione medesima e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
4. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, costituite in via straordinaria in applicazione della presente legge, durano in carica fino alla data di conclusione del procedimento elettorale previsto dal capo IV della l.r. 6/1988 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.


1. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6 č sostituito dal seguente:
"5. Nelle province ove le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, apposita convenzione regolamenta i rapporti fra la Regione e le Camere di commercio anche per le dotazioni di cui al comma 1. La convenzione assicura altresě il collegamento fra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte di cui all'articolo 47 del r.d. 20 settembre 1934, n. 2011".

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6 sono abrogati.


1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.