Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 38
Titolo:Modifica dell'articolo 9 della Legge Regionale 3 ottobre 1991, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo", e della tabella B della Legge Regionale 4 luglio 1994, n. 23 "Modifiche alla Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 'Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale ed ai componenti di Commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione e operanti nell'ambito dell'amministrazione Regionale'".
Pubblicazione:(B.u.r. 10 luglio 1997, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1, All'articolo 9 della l.r. 3 ottobre 1991, n. 32, aggiungere il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Ai componenti il comitato, che risiedano in comuni diversi da quello ove ha sede l'organismo, spetta a titolo di rimborso forfettario per le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni del comitato, quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20, così come modificato dall'articolo unico della l.r. 3 maggio 1985, n. 28, e dall'articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23".


Art. 2

1. Alla tabella B della lr 4 luglio 1994, n. 23 aggiungere il seguente organismo con le relative indennità :
"Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (articolo 9, lr 32/1991) Presidente, indennità mensile: lire 1.500.000; Vice Presidente, indennità mensile: lire 900.000; Componenti, gettone di presenza: lire 100.000".


Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'anno 1997, con le disponibilità recate dal capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno; per gli anni successivi, con le disponibilità recate dai capitoli corrispondenti nei rispettivi bilanci di previsione.