Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 01 giugno 1999, n. 17 |
Titolo: | Costituzione Società regionale di sviluppo. |
Pubblicazione: | ( B.U. 10 giugno 1999, n. 61 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Abrogata dall'art. 9, l.r. 6 agosto 2021, n. 24. Ai sensi dell'art. 8, l.r. 6 agosto 2021, n. 24, fino alla nomina dell'amministratore di cui al comma 1 del medesimo articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute in questa legge e nella l.r. 27 febbraio 2017 n. 6. I riferimenti alla SVIM S.p.A. e alla SVIM s.r.l. contenuti nella normativa regionale e negli atti vigenti si intendono riferiti alla società Sviluppo Europa Marche s.r.l. (SVEM s.r.l.). Ai sensi dell'art. 11, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e' indispensabile per il perseguimento delle finalita' istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alla societa': Sviluppo Marche Spa. Ai sensi del comma 5 dell'art. 7, l.r. 27 febbraio 2017, n. 6, i riferimenti alla SVIM S.p.A. contenuti nella normativa regionale e negli atti amministrativi in vigore si intendono fatti alla SVIM s.r.l. Testo della l.r. 1 giugno 1999, n. 17, alla data di promulgazione della l.r. 6 agosto 2021, n. 24 |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Partecipazione della Regione)
Art. 3 (Oggetto della società)
Art. 4 (Atto costitutivo e Statuto della società)
Art. 5 (Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale)
Art. 6 (Trasferimento di risorse alla società)
Art. 7 (Atti da trasmettere alla Regione)
Art. 8 (Funzioni riservate alla Regione)
Art. 9 (Personale)
Art. 10 (Gestione fondi esistenti)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)
Art. 12 (Abrogazione di norme)
Allegati
Art. 2 (Partecipazione della Regione)
Art. 3 (Oggetto della società)
Art. 4 (Atto costitutivo e Statuto della società)
Art. 5 (Atti esecutivi necessari alla partecipazione regionale)
Art. 6 (Trasferimento di risorse alla società)
Art. 7 (Atti da trasmettere alla Regione)
Art. 8 (Funzioni riservate alla Regione)
Art. 9 (Personale)
Art. 10 (Gestione fondi esistenti)
Art. 11 (Disposizioni finanziarie)
Art. 12 (Abrogazione di norme)
Allegati
1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni denominata Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.).La società è a prevalente capitale pubblico ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dalle norme del Codice Civile riguardanti le società per azioni.
2. Alla società partecipano, in qualità di soci fondatori, la Regione, il Consorzio interuniversitario MIT (Marche Innovation Training) e l'Unione regionale delle camere di commercio. Possono essere ammessi in qualità di soci altri soggetti pubblici o privati ed in particolare le associazioni di categoria.
3. La società ha sede in Ancona.
1. La Regione assume e mantiene nella SVIM S.p.A. una partecipazione comunque non inferiore al 51 per cento del capitale sociale. Al riguardo la Regione esercita il diritto di opzione in tutti i casi di aumento del capitale sociale.
2. La partecipazione della Regione alla stipula dell'atto costitutivo della società ed ai successivi adempimenti fino alla pubblicazione dell'atto costitutivo e dello Statuto, è subordinata:
a) alla stipulazione dell'atto costitutivo della società, avente la natura e la disciplina giuridica di cui all'articolo 2328 del Codice Civile e all'articolo 1 della presente legge, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) alla sottoscrizione delle azioni mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dal quale risultino, tra l'altro, il nome e cognome, il domicilio o la sede dei sottoscrittori, il numero delle azioni sottoscritte e la data della sottoscrizione;
c) alla durata della società fino al 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.
1. L'oggetto sociale consiste nel perseguire, in attuazione del programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale e dei piani settoriali, l'innovazione e l'integrazione, anche sui mercati esteri, del tessuto produttivo regionale, traducendo gli obiettivi dei suddetti piani, programmi e indirizzi strategici che emergono dal tavolo regionale di concertazione tra le forze sociali e produttive, in progetti. In particolare, la società provvede ai seguenti interventi:
a) sostenere in modo specifico e nell'ambito del programma delle iniziative e delle manifestazioni realizzate dalla Regione, anche congiuntamente ad altri enti ed istituzioni, il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo marchigiano;
b) gestire le partecipazioni acquisite dalla disciolta società Finanziaria regionale Marche, nonché quelle del disciolto ESAM e assumere partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non altrimenti forniti dal mercato;
c) progettare e sostenere l'attuazione degli interventi comunitari relativi alle materie di propria competenza;
d) contribuire con analisi e proposte all'individuazione di soluzioni nei casi più importanti di crisi aziendali nel territorio regionale.
1. L'atto costitutivo e lo Statuto della società devono garantire l'autonomia degli organi. Essi devono determinare, tra l'altro: l'oggetto della società, conforme a quanto contenuto nell'articolo 3; la composizione e le competenze dei suoi organi; i criteri in base ai quali è ammessa la partecipazione, in qualità di soci, di altri soggetti pubblici o privati; i diritti spettanti ai soci fondatori e agli altri soci; le procedure di modificazione.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto devono prevedere che:
a) il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, anche non soci della società. Al Consiglio regionale spetta la nomina e la revoca di tre amministratori dei quali uno con funzioni di presidente che svolge funzioni di amministratore delegato;
b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Al Consiglio regionale spetta la nomina di due sindaci effettivi, uno dei quali con funzione di presidente del collegio sindacale. La proposta di candidatura del presidente del collegio sindacale è riservata alla minoranza.
3. Le nomine regionali devono essere effettuate tenendo conto della rappresentanza delle minoranze.
4. L'atto costitutivo e lo Statuto devono prevedere, inoltre, che:
a) il capitale sociale iniziale non sia superiore a lire 2 miliardi;
b) ogni azione dà diritto ad un voto nonché ad una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni in attuazione di norme di legge;
c) le azioni, finché non sono interamente liberate, sono nominative. Le azioni interamente liberate, salvo diversa indicazione di legge, possono essere al portatore, ma dietro richiesta del possessore sono convertite in titoli nominativi. Le spese inerenti alla conversione dei titoli al portatore in nominativi, e viceversa, sono a carico dei richiedenti;
d) la società può emettere obbligazioni nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Il presidente fissa le modalità di collocamento e di estinzione;
e) il capitale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le modalità dei versamenti sono determinate dal consiglio di amministrazione;
f) la società non può acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, che ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e quello massimo. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate, ai sensi di quanto stabilito nella presente lettera, può eccedere la decima parte del capitale sociale. Tali limitazioni non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 2357 bis del Codice Civile;
g) il presidente non può disporre delle azioni acquistate a norma della lettera f), se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale ne stabilisce le modalità;
h) in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie;
i) l'assemblea ordinaria delibera sui bilanci e sulle relazioni presentate dal consiglio di amministrazione e dai sindaci e stabilisce il dividendo;
l) l'assemblea ordinaria determina il compenso da accordare agli amministratori ed ai sindaci e delibera sulla loro responsabilità;
m) l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni e integrazioni dell'atto costitutivo, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sull'aumento o riduzione del capitale sociale; autorizza l'eventuale emissione di obbligazioni;
n) l'assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente della Regione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
o) dagli utili risultanti dal bilancio venga dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo è devoluto agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea. I dividendi non riscossi sono prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
1. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale sono autorizzati a compiere, in presenza delle condizioni stabilite dalla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla SVIM S.p.A.. In particolare, il Presidente è autorizzato a stipulare l'atto costitutivo, e, anche attraverso un suo delegato, a sottoscrivere non più del 90 per cento delle azioni emesse, per un valore complessivo nominale fino a lire 1.800 milioni, nonché a definire gli eventuali accordi tra i soci per l'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
1. La Giunta regionale, in seguito alla costituzione della Società sviluppo Marche, provvede a trasferirle i finanziamenti stabiliti dalla presente legge. La Giunta regionale autorizza altresì il trasferimento delle partecipazioni della Finanziaria regionale Marche.
1. Il conto consuntivo della società, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere inviato alla Giunta regionale che lo sottopone all'esame del Consiglio.
2. Entro il 15 luglio di ogni anno, la società deve presentare al Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica concernente i progetti di intervento per l'anno successivo, sia gestiti direttamente sia facenti capo alle società partecipate.
3. Per ciascun progetto di intervento, di cui al comma 2, devono essere indicati gli obiettivi, i tempi e le modalità di realizzazione. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può concorrere al finanziamento dei progetti di intervento.
1. Gli organi della Regione provvedono, attraverso il personale dipendente ed avvalendosi del personale di cui all'articolo 9, allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive:
a) ricerca, aggiornamento ed innovazione tecnologica;
b) animazione economica sui programmi comunitari;
c) servizi reali alle imprese e politica della qualità;
d) assistenza finanziaria alle piccole e medie imprese;
e) assistenza nelle vertenze sindacali ed aziendali.
1. Per l'attuazione delle funzioni di cui all'articolo 8, il personale in servizio presso la Società finanziaria regionale S.p.A. alla data del 31 dicembre 1997, è inquadrato nel ruolo del personale regionale mediante procedura selettiva riservata per esami, per un numero di posti e qualifiche rilevate vacanti nella dotazione organica regionale, come risulta nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Alle procedure selettive riservate verrà ammesso il personale di cui al comma 1, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso dall'esterno alla qualifica (VI, VII e VIII) nel rispetto della tabella B, allegata alla presente legge, di equiparazione tra la qualifica posseduta nella Società di provenienza e le qualifiche regionali.
3. I bandi definiscono per ciascuna qualifica il numero dei posti, i requisiti di ammissione, la prova di selezione scritta ed orale, le relative materie di esame e quant'altro attiene lo svolgimento della selezione.
4. A seguito dell'inquadramento nel ruolo regionale al personale spetta il trattamento economico iniziale della qualifica di appartenenza.
1. La Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. a.r.l. succede alla Finanziaria regionale Marche S.p.A. nella gestione dei fondi residui della l.r. 1 agosto 1989, n. 20 rifinanziata dalla l.r. 16 giugno 1992, n. 25, articolo 1, e dalla l.r. 3 gennaio 1994, n. 1.
2. La destinazione e l'utilizzazione dei suddetti fondi sono stabilite con delibera di Giunta regionale su proposta della Società regionale di garanzia Marche Soc. Coop. arl da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Per la costituzione della SVIM S.p.A. è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 4.000 milioni di cui lire 1.800 milioni per la sottoscrizione delle azioni della società, lire 1.000 milioni per le spese di costituzione, di selezione e assunzione del personale, di avviamento della società, e lire 1.200 milioni per l'acquisizione delle partecipazioni azionarie che si renderanno necessarie.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 si provvede:
a) per la somma di lire 1.000 milioni mediante impiego, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1998, quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 8 dell'elenco 1;
b) per la somma di lire 3.000 milioni, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1999, accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Quota regionale per la costituzione della SVIM S.p.A.", lire 1.800 milioni;
b) "Spese per l'operatività della SVIM S.p.A.", lire 1.000 milioni;
c) "Spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie", lire 1.200 milioni.
4. Il costo relativo all'onere del personale di cui all'articolo 9 è fronteggiato per l'anno 1999 con le disponibilità recate dal capitolo 1210101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Per gli anni successivi l'entità delle spese relative alla sottoscrizione di quote di capitale ed al conferimento, per le attività di cui all'articolo 3, saranno determinate con appositi articoli della legge di approvazione dei rispettivi bilanci, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 25 aprile 1980, n. 25.
6. I ricavi attinenti alla cessione delle quote di partecipazione ed i correlativi impieghi sono imputati ai capitoli di entrata e di spesa che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire per tali finalità.
7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1999 sono ridotti di lire 3.000 milioni.
1. Sono abrogate, con effetto dalla conclusione della procedura di liquidazione della Finanziaria regionale Marche S.p.A., le leggi regionali: 21 novembre 1974, n. 42; 11 marzo 1977, n. 8; 8 giugno 1981, n. 12; 16 luglio 1991, n. 17.
2. Sono altresì abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali: 25 ottobre 1983, n. 33; 26 maggio 1986, n. 12; 1° settembre 1988, n. 37; 26 aprile 1990, n. 32; 31 luglio 1991, n. 25; 16 gennaio 1992, n. 4; 2 marzo 1992, n. 15; 9 febbraio 1993, n. 8; 27 dicembre 1993, n. 35; 3 aprile 1995, n. 30.
Tabella A
Posti del piano di potenziamento biennali riservati
Area "Attività produttive extra-agricole"
N. 1 Posto figura professionale 8.05 "Funzionario in materie contabili, economiche e finanziarie"
N. 1 Posto figura professionale 7.01 "Istruttore direttivo amministrativo"
N. 3 Posti figura professionale 6.01 "Istruttore amministrativo"
Area "Programmazione"
N. 1 Posto figura professionale 8.05 "Funzionario in materie contabili, economiche e finanziarie"
N. 1 Posto figura professionale 7.03 "Istruttore direttivo in materie economiche e contabili"
Tabella B
CCNL BANCARI CCNL REGIONALI
Articoli 14-17
3 Area professionale
1° livello (impiegato di 1^) VI qualifica funzionale
2° livello (capo reparto) VI qualifica funzionale
3° livello (vice capo ufficio) VII qualifica funzionale
4° livello (capo ufficio) VII qualifica funzionale
4 Area professionale
1° livello quadro VIII qualifica funzionale
2° livello quadro superiore VIII qualifica funzionale