Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. 28
Titolo:Esercizio venatorio nella regione marche per l'annata 1975/1976.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 maggio 1975, n. 22)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del T.U. delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche a parità di diritti e di doveri, compatibilmente con la consistenza del patrimonio faunistico del territorio, nell'osservanza delle norme della presente legge.

Art. 2

Ai fini della tutela della selvaggina e delle colture agricole, il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio sono le seguenti:
- mammiferi: cinghiale, donnola, lepre, puzzola, volpe;
- uccelli: gli alaudidi, le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, beccofrosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, quaglia, starna, storno (stornus vulgaris), strillozzo, taccola, tordella, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, rigogolo, gli zigoli, prispolone.

I mammiferi e gli uccelli non compresi nell'elenco suddetto devono considerarsi protetti a tutti gli effetti, ne è proibita l'uccisione e la cattura in ogni tempo, fatta eccezione per i topi, arvicole e talpe, nonché per il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquata metri dalle abitazioni.

Art. 4

La caccia alla selvaggina migratoria elencata all'art. 3 della presente legge è consentita il 31 agosto, il 7 e il 14 settembre 1975; dal 15 settembre al 28 settembre 1975 per tre giorni alla settimana secondo quanto stabilito nel successivo art. 5; dal 29 settembre al 31 dicembre 1975, tutti i giorni. Dal 1º gennaio al 15 febbraio 1976 la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per tre giorni alla settimana nelle giornate previste dal successivo articolo 5; dal 16 febbraio al 31 marzo 1976, tutti i giorni. Dal 1º gennaio, l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:
- germano, fringuello e folaga fino al 28 febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo, bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati nel precedente art. 3, fino al 31 marzo 1976.

La caccia alla selvaggina stanziale elencata all'art. 3 della presente legge è consentita nei giorni 31 agosto, 7 e 14 settembre 1975; dal 15 settembre al 30 novembre 1975 per tre giorni alla settimana nonché nei giorni festivi infrasettimanali come indicato nel successivo art. 5.
La caccia da appostamenti fissi e temporanei con richiami può essere esercitata nei giorni consentiti e alla selvaggina migratoria a partire dal 28 settembre 1975 fino al 31 marzo 1976.
La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1º novembre 1975 al 1º gennaio 1976.

Art. 5

La caccia alla selvaggina migratoria e stanziale è consentita per tre giorni alla settimana e precisamente nei giorni di martedì, giovedì e domenica nonché nei giorni festivi infrasettimanali, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 4.

Art. 6

Per ogni giornata di caccia è consentito a ogni cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale nella misura massima di n. 3 capi, di cui una sola lepre. Per ogni giornata di caccia alla migratoria, sia praticata in forma vagante che da appostamenti è consentito ad ogni cacciatore l'abbattimento di selvaggina migratoria nella misura massima di n. 30 capi.
Per quanto concerne la caccia da appostamenti, la limitazione di capi di cui al comma precedente, deve essere intesa nel senso che da ogni appostamento, è consentito l'abbattimento giornaliero di non più di 30 capi di selvaggina.

Art. 7

E' vietata l'apposizione di "tabelle" per la delimitazione della "zona di rispetto" per gli appostamenti fissi.

Art. 8

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge.
Nelle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di martedì , giovedì , sabato e domenica nonché nei giorni festivi infrasettimanali; in tali riserve è consentita la caccia al fagiano dal 7 settembre al 31 dicembre 1975.
L'esercizio della caccia nelle riserve è subordinato al possesso da parte del cacciatore del tesserino previsto dall'art. 10 della presente legge.
I comitati provinciali della caccia competenti per territorio provvedono a consegnare alle direzioni delle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, un congruo numero di cartellini in conto deposito il cui pagamento dovrà essere regolarizzato mensilmente dalla direzione medesima.

Art. 9

L'addestramento e l'allevamento dei cani da ferma prima dell'apertura della caccia si svolge secondo le modalità previste dal T.U. approvato con R.D. 10.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni.
Dopo l'apertura della caccia, l'uso del cane è consentito nei giorni in cui è permesso l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale.
Dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, è vietato l'uso dei cani da seguito ed assimilati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 4 della presente legge per la caccia al cinghiale.
L'uso del cane da ferma è consentito dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale secondo le modalità dettate dai comitati provinciali della caccia della Regione, tenuto conto delle particolari esigenze di carattere tecnico-faunistiche di ciascuna provincia e soprattutto della tutela delle colture agricole.

Art. 10

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia, residenti nella regione, devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento di lire 1.000 a favore del comitato provinciale della caccia nella cui provincia risiede il richiedente.
I relativi proventi sono destinati esclusivamente a spese di ripopolamento nel territorio marchigiano.
I cacciatori non residenti nelle Marche devono richiedere personalmente il tesserino al presidente del comitato provinciale della caccia nel cui territorio intendono esercitare la caccia.
Il rilascio è subordinato alla dimostrazione di essere in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, se richiesto.
Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità a partire dalle date di apertura dell'esercizio venatorio, sia alla selvaggina migratoria sia a quella stanziale, stabilite nella regione o nella provincia di residenza.
I cittadini della Repubblica di San Marino sono considerati ai fini del rilascio del tesserino alla stregua dei cacciatori residenti nella regione Marche.
L'intestatario del tesserino deve annotare immediatamente sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero dei capi abbattuti nella giornata.
I presidenti dei comitati provinciali della caccia dovranno agevolare al massimo le operazioni per il rilascio del tesserino curandone la stampa in modo che il tesserino sia di facile interpretazione e di estrema praticità.
I presidenti dei comitati provinciali della caccia sono tenuti a comunicare agli altri comitati provinciali della caccia l'eventuale ritiro del tesserino a seguito di infrazione alla presente legge, specificandone i motivi; sono tenuti a comunicare all'assessorato alla caccia e pesca della Regione entro e non oltre il 31 marzo 1976, il numero complessivo dei tesserini rilasciati, distinti per residenti nella provincia e residenti fuori Regione.

Art. 11

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto, oltre alle sanzioni previste dal T.U. delle leggi sulla caccia, alla sanzione amministrativa del ritiro del tesserino di caccia controllata per tutta la stagione venatoria per le sottoindicate infrazioni:
- rifiuto di esibire il tesserino di caccia controllata;
- esercizio di caccia nei giorni non consentiti;
- abbattimento di un numero di capi di selvaggina superiore a quello consentito;
- mancata annotazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuti;
- caccia a rastrello effettuata da più di quattro persone;
- abbattimento della selvaggina non elencata nell'art. 3 della presente legge;
- caccia nelle zone di rifugio della selvaggina;
- caccia alla selvaggina stanziale dopo il 30 novembre 1975;
- esercizio di caccia di notte;
- esercizio di caccia con mezzi vietati;
- caccia su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.


Art. 12

I comitati provinciali della caccia pubblicano con propria deliberazione, entro il 1º luglio 1975, il calendario venatorio della provincia relativa all'intera annata venatoria 1975/76, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 13

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e su proposta degli stessi, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali, risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 14

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.