Atto: | LEGGE REGIONALE 25 luglio 2001, n. 17 |
Titolo: | Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. |
Pubblicazione: | ( B.U. 01 agosto 2001, n. 87 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna |
Note: | Abrogata dall'art. 19, l.r. 28 luglio 2022, n. 18. |
Sommario
Art. 2 (Ambiti di raccolta)
Art. 3 (Esercizio della raccolta)
Art. 4 (Abilitazione)
Art. 5 (Permesso di raccolta)
Art. 6 (Autorizzazioni speciali)
Art. 7 (Corsi formativi)
Art. 8 (Utilizzo delle risorse)
Art. 9 (Disposizioni particolari per le zone montane)
Art. 10 (Limiti, modalità di raccolta e divieti)
Art. 11 (Commercializzazione)
Art. 12 (Controllo sanitario)
Art. 13 (Vigilanza)
Art. 14 (Sanzioni amministrative)
Art. 15 (Modificazione alla l.r. 34/1987)
Art. 16 (Norme transitorie)
Art. 17 (Abrogazioni)
Allegati
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della lr. 27 luglio 1998, n. 24 ed alle Province per il restante territorio: detti enti vengono di seguito indicati come enti competenti.
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e degli ecosistemi vegetali.
2. I proprietari dei boschi e dei terreni o coloro che ne hanno la disponibilità possono riservarsi il diritto di raccolta su tali fondi, purché manifestino tale volontà con l'apposizione di tabelle, secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini dei fiumi, dei torrenti, dei rivi, degli scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
4. Gli enti competenti disciplinano la raccolta dei funghi epigei spontanei nelle aree protette del territorio regionale d'intesa con i rispettivi organismi di gestione.
5. Gli enti competenti, sentito il parere o su richiesta dei Comuni, possono disporre limitazioni o divieti alla raccolta per motivi di tutela dell'ecosistema e di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione soltanto per periodi definiti e consecutivi.
1. La raccolta dei funghi può essere esercitata, dall'alba al tramonto, da persone che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, abilitate ai sensi dell'articolo 4 e munite dell'attestato di pagamento di cui all'articolo 5.
2. E' permessa la raccolta ai minori di 14 anni purché accompagnati da persona abilitata; i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
3. Sono esonerati dall'obbligo dell'abilitazione di cui al comma 1 coloro i quali:
a) siano in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996, n. 686;
b) siano in possesso del tesserino rilasciato a norma dell'articolo 4 della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34;
c) siano in possesso di autorizzazione o titolo equivalente rilasciata da altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che non siano in possesso di nessuno dei titoli specificati alla lettera c) del comma 3, richiedono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il rilascio dell'autorizzazione ad un ente competente della Regione Marche.
1. L'abilitazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei è documentata dal possesso di un tesserino rilasciato dall'ente competente nel cui territorio ricade il comune di residenza dell'interessato, previa partecipazione al corso di cui all'articolo 7.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 ha validità su tutto il territorio regionale.
3. Le modalità di rilascio e il modello del tesserino di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'ente competente, contestualmente al rilascio del tesserino, consegna un manuale esplicativo delle norme vigenti e delle specie di funghi, edito dalla Regione Marche.
1. L'esercizio della raccolta è subordinato al pagamento dei seguenti importi, la cui ricevuta di versamento a favore della Regione Marche costituisce titolo di permesso valido su tutto il territorio regionale:
a) lire 60.000 (Euro 30,98), per i permessi biennali;
b) lire 30.000 (Euro 15,49), per i permessi annuali;
c) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi semestrali;
d) lire 10.000 (Euro 5,16), per i permessi turistici giornalieri;
e) lire 20.000 (Euro 10,32), per i permessi turistici settimanali.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono ridotti al 50 per cento per i minori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
3. Il permesso ai soggetti non residenti nelle Marche, diversi da quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 3, ha validità annuale ed è subordinato al pagamento di lire 100.000 (Euro 51,64).
4. Gli importi possono essere aggiornati dalla Giunta regionale, d'intesa con I'UNCEM e I'UPI, con riferimento ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.
5. La Giunta regionale può ridurre fino al 50 per cento gli importi di cui al comma 1 a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, per la raccolta limitata al territorio dell'ente.
6. Non sono tenuti al pagamento di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, limitatamente all'esercizio del diritto ivi contemplato.
1. Sono consentite autorizzazioni speciali alla raccolta rilasciate gratuitamente dagli enti competenti, anche per le aree protette, per scopi scientifici e in occasione di mostre, seminari e altre manifestazioni di particolare interesse micologico e scientifico.
1. Gli enti competenti, d'intesa con le associazioni micologiche e naturalistiche, di rilevanza nazionale o regionale, e in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, organizzano corsi di formazione di almeno 18 ore volti all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi, in particolare quelli velenosi e tossici di cui agli allegati A e B alla presente legge, e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale.
2. La partecipazione puntuale a tutte le attività didattiche previste nell'ambito dello svolgimento dei corsi è condizione inderogabile per il rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 4.
1. Gli introiti derivanti dal pagamento dei permessi di raccolta vengono trasferiti su un apposito capitolo del bilancio regionale denominato "Fondo tariffario inerente l'esercizio della raccolta dei funghi" e annualmente ripartiti nella misura del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione, del 20 per cento fra le Province, sulla base di indici individuati in sede UPI, d'intesa con la Regione, e del restante 10 per cento alla Regione.
2. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge; in particolare per promuovere e svolgere, anche attraverso le università, gli Ispettorati micologici delle Aziende sanitarie locali e le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, i corsi formativi di cui all'articolo 7, nonché corsi didattici, convegni, iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti di conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei spontanei, nonché la loro tutela e quella della salute pubblica.
3. Le risorse del fondo sono altresì utilizzate per sostenere le iniziative dei residenti nei comuni montani, appartenenti alle categorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 352/1993, che, in modo associato, intendano esercitare la raccolta dei funghi a fini economici, nonché per organizzare e svolgere corsi di formazione di guardie giurate da adibire alla vigilanza della presente legge.
4. Parte delle risorse del fondo possono essere inoltre destinate alla realizzazione di iniziative ed interventi finalizzati al miglioramento ed al risanamento boschivo, alla tutela ambientale e alla valorizzazione e promozione delle risorse e dei prodotti del bosco e sottobosco.
1. Nei territori montani, sulle superfici pubbliche assegnate, gli enti competenti possono istituire per una superficie non superiore al dieci per cento di quella disponibile:
a) aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) zone ove ai residenti è permessa la raccolta in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla presente legge e comunque non oltre i quattro chilogrammi per persona.
2. La quota del territorio di ciascun ente competente, destinata all'istituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è determinata dai predetti enti d'intesa con i Comuni, previa consultazione dei soggetti interessati, comprese le associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.
3. La costituzione delle aree di cui al comma 1, lettera a), è richiesta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 352/1993. I predetti soggetti debbono predisporre un piano di gestione silvo-colturale, che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio ambientale, evidenziando tra l'altro il programma di raccolta e di eventuale commercializzazione dei funghi, con l'indicazione di massima delle categorie e del numero delle persone ammesse alla raccolta, compresi gli eventuali permessi di accesso rilasciati a terzi. Gli enti competenti possono stabilire il pagamento di un corrispettivo integrativo degli importi di cui all'articolo 5.
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
3. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione.
4. E' vietata la raccolta dell'amanita caesarea allo stato di ovulo chiuso; la Giunta regionale può altresì stabilire limiti minimi di misura per le specie di maggior interesse.
5. I carpofori vanno raccolti con torsione ed in modo da conservare intatte tutte le caratteristiche morfologiche che consentano la sicura determinazione della specie e vanno puliti sommariamente nel luogo di raccolta.
6. I funghi raccolti devono essere riposti e trasportati in contenitori rigidi e aerati, idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi e conservati di cui all'allegato C è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 2 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 ed a ertificazione
di avvenuto controllo da parte dell'Azienda sanitaria locale.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale i funghi freschi spontanei raccolti sono assimilati alla produzione aziendale e possono essere commercializzati ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e dell'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
3. L'autorizzazione all'esercizio, sia pure occasionale, del commercio dei funghi epigei spontanei freschi e conservati è subordinata al superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione presieduta da un funzionario dell'ente competente e composta da due rappresentanti della Regione, di cui uno dell'Assessorato all'agricoltura ed uno dell'Assessorato alla sanità e da esperti micologi delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e distretto. L'esame è finalizzato a valutare le capacità del candidato di riconoscere e identificare le specie fungine, nonché la conoscenza delle norme di trattamento, conservazione e commercializzazione.
4. Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Si applicano, per quanto non previsto, il d.p.r. 376/1995 e la normativa statale in materia.
1. Presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.
2. La Giunta regionale determina annualmente, all'interno del tariffario, di cui all'articolo 8 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7, per gli accertamenti e le indagini espletate dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali a favore di esercenti attività commerciale in materia di igiene pubblica, igiene degli alimenti e della nutrizione ed igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'importo dovuto per l'identificazione macroscopica di funghi epigei spontanei freschi.
3. Il servizio di cui al comma 2 è fornito gratuitamente ai singoli cittadini.
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 376/1995, nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che nella raccolta non osservino le norme della presente legge sono soggetti, oltre alla confisca dei funghi raccolti, alla sanzione amministrativa, graduata sulla base della gravità della infrazione effettuata, compresa, per i raccoglitori a scopo amatoriale, fra il limite minimo di lire 150.000 e il limite massimo di lire 500.000. Per coloro che esercitano la raccolta ai fini della commercializzazione e trasformazione, la sanzione è elevata rispettivamente a lire 250.000 e lire 1.800.000, secondo i principi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33. La Giunta regionale stabilisce altresì, per casi di particolare gravità, la sanzione del ritiro del tesserino per un periodo da sei mesi a tre anni.
2. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti competenti.
1. Il titolo della l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 è così modificato: "Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi".
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 34/1987 sono soppresse le parole: "e dei funghi".
1. I soggetti autorizzati alla raccolta dei funghi dagli enti competenti ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, consegnano il proprio tesserino all'ente competente entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per ottenere il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4.
2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 4, si applicano nelle relative aree protette le norme di salvaguardia previste dalla legge 352/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Gli articoli 2, 3, 4 e 17, comma 4, della l.r. 34/1987 sono abrogati.
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