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Atto:LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 20
Titolo:

Partecipazioni societarie della Regione

Pubblicazione:( B.U. 13 novembre 2003, n. 105 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Titolo così sostituito dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Ai sensi dell'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19, sono abrogati il Titolo I; il Titolo II, tranne l'articolo 25 bis; il Titolo III e il Titolo IV di questa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 27, l.r. 2 agosto 2021, n. 19, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.
Il testo storico del titolo di questa legge è il seguente: "Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione".
Testo del l.r. 20/2003 in vigore alla data di promulgazione della l.r. 2 agosto 2021, n. 19


Sommario


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Piano regionale delle attività artigiane ed industriali)
Art. 4 (Disposizioni annuali di attuazione)
Art. 5 (Disciplina degli interventi)
Art. 6 (Beneficiari)
Art. 7 (Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana)
TITOLO II SETTORI DI INTERVENTO
CAPO I Sviluppo produttivo
Art. 8 (Interventi a favore dello sviluppo)
SEZIONE I Politiche di investimento e localizzazione
Art. 9 (Aiuti agli investimenti)
Art. 10 (Localizzazione delle imprese)
SEZIONE II Sostenibilità ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico
Art. 11 (Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale)
Art. 12 (Interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili)
SEZIONE III Sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche
Art. 13 (Promozione delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche)
Art. 14 (Contributi per lo sviluppo)
SEZIONE IV Sviluppo delle forme associative
Art. 15 (Interventi in favore dei consorzi)
CAPO II Qualità, innovazione, ricerca e sviluppo
Art. 16 (Interventi per la qualità e l'innovazione)
Art. 17 (Promozione delle attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico)
CAPO III Competitività dei sistemi produttivi locali
Art. 18 (Servizi avanzati per la competitività dei sistemi produttivi locali)
Art. 19 (Progetti innovativi)
CAPO IV Internazionalizzazione e promozione del territorio
Art. 20 (Azioni in favore dell'internazionalizzazione e promozione economica)
Art. 21 (Promozione economica)
Art. 22 (Sportello per l'internazionalizzazione)
CAPO V Gestione finanziaria delle imprese
Art. 23 (Miglioramento della gestione finanziaria delle imprese)
Art. 24 (Fondi di garanzia e accesso al credito)
CAPO VI Assistenza tecnica
Art. 25 (Animazione economica, informazione e monitoraggio)
TITOLO III ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO
CAPO I Osservatorio regionale per l'artigianato
Art. 26 (Osservatorio regionale per l'artigianato)
Art. 27 (Attività dell'Osservatorio)
CAPO II Rappresentanza e tutela dell'artigianato
SEZIONE I Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato
Art. 28 (Commissioni provinciali per l'artigianato)
Art. 29 (Commissione regionale per l'artigianato)
Art. 30 (Durata, funzionamento e indennità)
Art. 31 (Vigilanza)
SEZIONE II Albo provinciale delle imprese artigiane
Art. 32 (Organizzazione e gestione)
Art. 33 (Sanzioni amministrative)
CAPO III Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura
Art. 34 (Imprese artigiane operanti nel settore artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura)
Art. 35 (Individuazione di particolari attività)
Art. 36 (Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità)
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 37 (Fondo per l'artigianato e l'industria)
Art. 38 (Disposizioni finanziarie)
Art. 39 (Norme transitorie e finali)
Art. 40 (Abrogazioni)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI



1. La Regione, in armonia con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, persegue l'obiettivo della crescita e della qualificazione del proprio apparato produttivo, caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, quale motore di sviluppo economico compatibile con la valorizzazione del territorio e la coesione sociale, con particolare attenzione alle esigenze delle micro imprese dell'artigianato e dell'industria, quali risorse fondamentali della comunità regionale.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto delle competenze legislative statali, gli interventi in materia di sostegno all'artigianato, all'industria ed ai servizi alla produzione, allo scopo di favorire la crescita e la qualificazione dell'apparato produttivo regionale, perseguendo in particolare:
a) la crescita della competitività del sistema e delle imprese;
b) la crescita della responsabilità sociale delle imprese per lo sviluppo compatibile;
c) la creazione di lavoro stabile, sicuro e di qualità;
d) l'aumento del prodotto interno lordo regionale.

3. La presente legge disciplina altresì l'organizzazione regionale e locale per la rappresentanza e la tutela dell'artigianato, nonché le attività dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
4. Ai fini dello snellimento dell'attività amministrativa e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione svolge le funzioni relative alla gestione degli interventi, di cui al comma 2, anche tramite accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.


d) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni, per il sostegno all'esportazione e per l'internazionalizzazione delle imprese, favorendo altresì la promozione di investimenti esteri nella Regione;
e) l'equilibrio della gestione finanziaria delle aziende, al fine di favorire la capitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), il miglioramento dell'accesso al credito e delle condizioni creditizie tramite i fondi di garanzia, l'abbattimento dei costi delle operazioni di finanziamento e gli strumenti di innovazione finanziaria.



1. Il piano regionale delle attività artigiane ed industriali definisce l'insieme degli interventi previsti nei settori considerati dalla presente legge, determinando gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del piano di sviluppo regionale.
2. Il piano ha validità triennale ed è approvato con le modalità di cui all'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).
3. Il piano è aggiornato in tutto o in parte, anche prima della scadenza, ove sia necessario adattarlo all'evolversi delle esigenze del settore.


1. Sulla base delle previsioni del piano, di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro il 30 giugno, sentito il Comitato di concertazione, di cui all'articolo 7, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva le disposizioni annuali di attuazione, con le quali vengono definiti in particolare:
a) i soggetti beneficiari in relazione ai singoli ambiti di intervento;
b) la misura delle incentivazioni, le spese ammissibili, i criteri e le priorità di concessione dei contributi, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
c) le procedure per l'attuazione degli interventi e le modalità di presentazione delle domande.



1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in base ai principi di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), con le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. I contributi previsti non sono cumulabili con analoghe provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per il medesimo intervento.
3. L'entità degli aiuti concessi ai sensi della presente legge non può eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'approvazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato CE o al rispetto del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, nel caso di aiuti alle PMI.
4. La Giunta regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli sullo stato di attuazione delle iniziative e sulle attività beneficiarie.


1. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche, sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge:
a) le PMI industriali, artigiane e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio regionale;
b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio regionale;
c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
d) le imprese di cui alla lettera a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;
e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali delle PMI, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Comunità europea;
f) le associazioni imprenditoriali;
g) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizi alle imprese;
h) gli enti locali e loro società partecipate, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.

2. Costituisce motivo di esclusione o revoca il mancato rispetto da parte dei beneficiari degli accordi e dei contratti collettivi di lavoro nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Costituisce altresì motivo di esclusione o di revoca l'evasione contributiva, definitivamente accertata e non regolarizzata, posta in essere dal beneficiario.


1. Quale organismo di confronto sui temi dello sviluppo produttivo regionale, nonché ai fini della redazione della proposta di piano, di cui all'articolo 3, e delle disposizioni di attuazione, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale istituisce il Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana, il quale ha altresì il compito di fornire elementi utili per il monitoraggio degli interventi.
2. Il Comitato è istituito presso la struttura regionale competente ed è presieduto dall'Assessore competente in materia di industria e artigianato o suo delegato. In esso sono presenti rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative nei settori industriale e artigiano, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
3. Il Comitato di concertazione si avvale di un comitato tecnico, formato da rappresentanti delle organizzazioni, di cui al comma 2, e da funzionari della struttura regionale predetta.
TITOLO II
SETTORI DI INTERVENTO

CAPO I
Sviluppo produttivo



1. La Regione interviene a favore della politica di sviluppo dei settori produttivi considerati dalla presente legge sostenendo:
a) i programmi di investimento delle PMI;
b) le politiche di localizzazione delle imprese;
c) gli investimenti delle PMI per ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) l'attuazione di programmi e la realizzazione degli investimenti delle imprese per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
e) la tutela e lo sviluppo delle produzioni artigianali artistiche, tradizionali e tipiche;
f) lo sviluppo delle forme associative e dei consorzi, con il concorso al finanziamento di progetti strutturalmente rilevanti.
2. Nell'ambito delle iniziative a favore dello sviluppo, la Regione sostiene interventi per la creazione di imprese e progetti per favorire il ricambio generazionale, nonché interventi volti a risolvere situazioni di crisi aziendale, di area o di settore anche attraverso l'eventuale predisposizione ed attuazione di programmi integrati di settore (PIS) per fronteggiare situazioni di crisi settoriali o territoriali.

SEZIONE I
Politiche di investimento e localizzazione



1. La Regione sostiene programmi di investimento a favore delle PMI, finalizzati a:
a) nuovi insediamenti produttivi;
b) ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni o trasferimenti di impianti produttivi preesistenti.



1. La Regione concede contributi:
a) ai Comuni, ai consorzi di imprese e ai consorzi misti, per la realizzazione di opere di urbanizzazione, prioritariamente rivolte a favorire la ecosostenibilità delle produzioni e la fruizione di servizi da parte delle maestranze, nonché per la realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 19 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali;
b) alle imprese, per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di fabbricati esistenti da destinare ad attività produttive.

SEZIONE II
Sostenibilità ambientale, sicurezza del lavoro e risparmio energetico



1. La Regione concede agevolazioni per ridurre l'impatto ambientale delle imprese, nonché per favorire il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza negli ambienti di lavoro alle:
a) PMI industriali e artigiane aventi i requisiti previsti dall'Unione europea;
b) PMI dei servizi alla produzione, come definite ai sensi dell'articolo 4, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488.

2. Sono concessi contributi in conto capitale alle PMI industriali e artigiane per:
a) l'introduzione di tecnologie pulite tramite componenti, attrezzature o sistemi volti alla riduzione della quantità o pericolosità dei rifiuti prodotti;
b) l'adozione di impianti di riciclo o riuso di acque reflue provenienti dal ciclo produttivo;
c) le iniziative volte al recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione ai fini produttivi o energetici;
d) gli interventi volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, limitando la quantità delle emissioni in atmosfera o migliorando la qualità delle stesse, attraverso l'installazione di componenti, impianti o sistemi che producono effetti sia all'interno che all'esterno del ciclo produttivo;
e) gli interventi sul ciclo produttivo o su singoli beni strumentali per ridurre l'inquinamento acustico, sia all'interno dell'insediamento produttivo che all'esterno;
f) la realizzazione di impianti di autosmaltimento nei luoghi stessi di produzione;
g) gli interventi rilevanti per il miglioramento della tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro;
h) il rinnovo o l'acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore dei macinati edili, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;
i) la bonifica delle strutture contenenti amianto o altri materiali inquinanti;
l) il rinnovo o l'acquisizione di macchinari, attrezzature e sistemi tecnologici per attività produttive nel settore del recupero e riciclaggio degli scarti di lavorazione, degli scarti derivanti dalla raccolta differenziata e degli imballaggi, nonché dei beni usati, al fine della realizzazione di materie prime o secondarie utilizzabili nel ciclo produttivo;
m) l'acquisto, il recupero e la riattivazione di siti industriali dismessi.



1. La Regione favorisce e incentiva, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, in armonia con la politica energetica nazionale e dell'Unione europea e nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito di accordi internazionali.
2. Al fine di incentivare il contenimento dei consumi e la produzione da fonti rinnovabili per contenere le emissioni di gas ad effetto serra, in particolare l'anidride carbonica derivante da processi di combustione, sono concessi contributi in conto capitale finalizzati a:
a) contenere i consumi energetici;
b) incentivare la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali: l'acqua, il vento, le biomasse, il biogas e le altre previste dalle norme statali e comunitarie, se utilizzabili nel territorio marchigiano;
c) incentivare l'utilizzo dell'energia solare anche in adesione a programmi nazionali;
d) favorire la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente articolo anche soggetti privati per gli interventi effettuati su edifici di abitazione.
SEZIONE III
Sviluppo delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche



1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di qualità, la Regione concede contributi a Comuni, enti pubblici e privati ed associazioni di categoria, per la realizzazione di:
a) progetti per la predisposizione dei disciplinari di produzione di cui all'articolo 36, commi 1 e 2;
b) pubblicazioni, cataloghi e supporti audiovisivi che illustrino l'evoluzione storica, le testimonianze, le tecniche produttive e i valori intrinseci delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura;
c) rassegne ed esposizioni tematiche, manufatti che documentino l'evoluzione della tecnica e degli stili legati alle produzioni realizzate nel campo delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.



1. La Regione tutela e valorizza le produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura anche tramite la concessione di contributi ai Comuni e alle imprese.
2. Sono concessi contributi ai Comuni, singoli o associati, per:
a) la redazione dei piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
b) il recupero, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di locali di proprietà comunale o di cui il Comune possa disporre per almeno dieci anni, da destinare alle attività di cui alla presente sezione.

3. Sono concessi contributi alle imprese, singole o associate, che svolgono le attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 35, comma 2, per interventi localizzati nelle aree individuate dai piani comunali e finalizzati a:
a) ristrutturazione di locali di proprietà o in locazione;
b) spese di primo impianto ed avviamento per nuove imprese.

SEZIONE IV
Sviluppo delle forme associative



1. La Regione, al fine di favorire l'associazionismo, concede contributi per la realizzazione di progetti attinenti alla:
a) prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale;
b) promozione, penetrazione e distribuzione commerciale, prioritariamente all'estero, compresi il collegamento informatico con banche dati per l'acquisizione di informazioni di mercato e la costituzione di borse della subfornitura, del contoterzismo e del façon;
c) costituzione di reti tra imprese, anche tramite collegamenti telematici;
d) svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali.

2. La Regione concede altresì contributi in conto capitale per spese di investimento in beni materiali ed immateriali, necessari alla realizzazione dei programmi di attività consortile.
3. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono:
a) consorzi e società consortili, costituite anche in forma cooperativa, fra PMI industriali, con l'eventuale partecipazione di PMI commerciali e di servizi;
b) consorzi di imprese artigiane di beni e servizi, eventualmente costituiti con le imprese di cui alla lettera a).

CAPO II
Qualità, innovazione, ricerca e sviluppo



1. La Regione promuove lo sviluppo dei sistemi di qualità aziendale e di gestione ambientale, la qualificazione e l'innovazione tecnologica dei processi produttivi e dei prodotti nelle PMI, mediante la concessione di contributi in conto capitale, in regime de minimis o ai sensi del regolamento (CE) 70/2001.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento riguardano:
a) la certificazione di sistemi di qualità aziendale secondo la norma ISO 9001/2000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
b) la certificazione dei prodotti rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
c) la certificazione di sistemi di gestione ambientale secondo la norma ISO 14001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati, la registrazione EMAS e l'assegnazione del marchio ecolabel in base alla normativa comunitaria vigente;
d) la certificazione dei sistemi di sicurezza secondo la norma OHSAS 18001 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
e) la certificazione etica secondo la norma SA 8000 rilasciata da organismi nazionali o internazionali accreditati;
f) il trasferimento nelle strutture produttive di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi, ai prodotti, nonché ai collaudi intermedi e finali;
g) l'acquisizione delle tecnologie e dei servizi funzionali alla pratica del commercio elettronico;
h) l'attività di progettazione, prototipazione rapida e di produzione di prova;
i) l'accreditamento di laboratori o di organismi di certificazione presso enti nazionali, comunitari o internazionali di accreditamento;
j) l'acquisizione di macchinari ed attrezzature innovativi, di hardware e di software, nonché di brevetti, licenze e marchi.

3. La Giunta regionale è autorizzata, in sede di redazione delle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 4, ad apportare i necessari aggiornamenti in caso di modificazioni della normativa comunitaria relativa alle certificazioni di cui al comma 2.


1. La Regione, per stimolare il sistema produttivo regionale verso la ricerca applicata e strategica, favorisce le attività imprenditoriali svolte da imprese singole e loro consorzi rivolte a:
a) attività di ricerca applicata e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto;
b) elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico;
c) sviluppo di laboratori di ricerca su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese e tra imprese e Università, centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
d) elaborazione di studi di fattibilità per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.

2. La Regione, per favorire il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche, sostiene programmi, promossi da Università, enti di ricerca e di trasferimento tecnologico, imprese singole e associate o associazioni di categoria, mediante:
a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da Università ed enti di ricerca, con le imprese e loro associazioni o consorzi;
b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di studio per attività e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
c) l'elaborazione di programmi per favorire la mobilità ed il distacco temporaneo di personale delle Università e degli enti di ricerca in attività di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese.

3. La Regione, per favorire lo sviluppo di una rete per il trasferimento tecnologico e l'innovazione, promuove, tramite accordi fra Regione, Università, enti di ricerca ed associazioni di categoria, un programma di azioni comuni di particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle Università e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
b) la facilitazione dell'accesso da parte delle imprese alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle Università e negli enti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
c) la promozione e l'organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da Università ed enti di ricerca insediati nel territorio regionale;
d) la realizzazione di strumenti ed attività di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche;
e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle Università e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca;
f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da Università o enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese singole o associate.

CAPO III
Competitività dei sistemi produttivi locali



1. La Regione, secondo le priorità definite a norma dell'articolo 4, sentito il Comitato di concertazione di cui all'articolo 7, promuove la competitività dei sistemi produttivi locali, tramite il consolidamento e lo sviluppo dei distretti industriali imperniati sui seguenti fattori di crescita:
a) ricerca industriale, ricerca precompetitiva e trasferimento tecnologico;
b) internazionalizzazione e promozione;
c) qualità e innovazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove progetti presentati da soggetti con stabile organizzazione nel territorio regionale, quali centri di servizi, società consortili di sviluppo, imprese, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico e Università, che:
a) siano ispirati a criteri di innovatività rispetto all'offerta di servizi corrente del mercato regionale;
b) vengano realizzati garantendo una significativa incidenza dei fattori di autofinanziamento e project financing, nel quadro di una estesa compartecipazione di soggetti istituzionali o privati;
c) si integrino con programmi comunitari, nazionali o regionali.

3. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di crescita della competitività dei sistemi produttivi locali le Province, i Comuni e le Comunità montane, nonché:
a) la Società sviluppo Marche S.p.A. di cui alla L.R. 10 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), quale strumento della politica regionale;
b) i Comitati di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), della L.R. 30 novembre 1999, n. 32 (Assestamento del bilancio per l'anno 1999), quali sedi di concertazione di distretto, promozione dell'animazione territoriale e formulazione di proposte progettuali alla Regione.



1. La Regione, in conformità agli indirizzi ed ai programmi dell'Unione europea, sostiene programmi distrettuali di innovazione di sistema, volti ad ampliare l'economicità, l'efficacia e la trasferibilità dell'innovazione medesima, con priorità per:
a) creazione di network sull'innovazione;
b) animazione economica;
c) collaborazione ad osservatori sull'innovazione;
d) gestione informatizzata delle transazioni commerciali;
e) creazione di competenze professionali evolute;
f) interconnessione con progetti di logistica intelligente;
g) realizzazione di infrastrutture avanzate a servizio della produzione, anche attraverso la costituzione di aree industriali ecologicamente attrezzate;
h) sviluppo della qualità di distretto e della ecosostenibilità aziendale.

CAPO IV
Internazionalizzazione e promozione del territorio



1. La Regione persegue:
a) la promozione economica finalizzata alla penetrazione di mercati esteri, tramite la realizzazione di progetti organici;
b) il sostegno dell'internazionalizzazione, tramite l'erogazione di servizi informatici e di assistenza alle imprese, attraverso lo sportello per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 22;
c) la promozione di investimenti esteri e nazionali nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula accordi con le Amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto per il commercio con l'estero (ICE), le Camere di commercio, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti idonei.
3. In attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, sentito il Comitato di concertazione di cui all'articolo 7, definisce su base annuale e triennale un apposito quadro degli obiettivi strategici e delle priorità per espandere la presenza delle imprese marchigiane sui mercati nazionali ed internazionali, sia in termini di promozione economica e territoriale che di internazionalizzazione.
4. Il quadro annuale di cui al comma 3 viene approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'anno di riferimento e comprende le seguenti iniziative:
a) partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche e a rassegne commerciali;
b) realizzazione di progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico regionale sotto il profilo del sostegno delle esportazioni e del processo di internazionalizzazione delle imprese;
c) valorizzazione di particolari comparti produttivi marchigiani, con particolare riferimento alle produzioni di qualità;
d) ricerca e sviluppo di rapporti di cooperazione transnazionale e partecipazione a missioni esplorative;
e) realizzazione di progetti finalizzati alla ricerca ed all'analisi di mercato;
f) progettazione e realizzazione di marchi di qualità e di origine.



1. L'attività di promozione economica riguarda:
a) la promozione dell'immagine complessiva delle risorse produttive della Regione, in collegamento con la cultura e l'ambiente, in particolare dei settori dell'artigianato e delle PMI;
b) la promozione degli investimenti nazionali ed esteri nel territorio regionale;
c) la promozione delle risorse produttive delle Marche nei processi di internazionalizzazione dell'economia regionale;
d) la promozione di servizi reali e di attività di terziario, sia nella fase dello sviluppo che dell'offerta, funzionali alla commercializzazione dei prodotti delle Marche nei mercati interno ed internazionale.

2. La Regione realizza l'attività di cui al comma 1, anche ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 10/1999, attraverso:
a) l'organizzazione e la gestione diretta di progetti di promozione economica;
b) la partecipazione a progetti di promozione economica di soggetti pubblici operanti a livello locale e nazionale;
c) la partecipazione a progetti di promozione economica proposta da soggetti terzi, individuati nel quadro annuale di cui all'articolo 20, commi 3 e 4.



1. La Regione sostiene i processi di internazionalizzazione e di promozione all'estero del sistema delle PMI, favorendo, tramite lo sportello per l'internazionalizzazione costituito ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l'utilizzo dei programmi nazionali e comunitari in materia di aiuti alle esportazioni e investimenti diretti all'estero e creando le condizioni per la diffusione di servizi di sostegno ai processi di internazionalizzazione delle PMI.
2. A tali fini vengono favorite iniziative di analisi e studio dei fattori determinanti dei programmi di penetrazione commerciale, in termini di:
a) localizzazione delle iniziative di internazionalizzazione;
b) individuazione delle modalità di penetrazione commerciale;
c) confronto tra imprese, anche attraverso missioni di studio e joint ventures;
d) valorizzazione dei marchi di qualità.

CAPO V
Gestione finanziaria delle imprese



1. La Regione interviene per favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese, anche attraverso misure in grado di facilitare l'accesso al credito e al capitale di rischio alle PMI.
2. In particolare la Regione attua interventi:
a) per la garanzia e l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento;
b) per il sostegno dei processi di capitalizzazione delle imprese;
c) per lo sviluppo degli strumenti di ingegneria finanziaria.



1. La Regione promuove lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in specie se collegate a processi di innovazione.
2. In particolare la Regione può:
a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;
b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004;
c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:
1) il ricambio generazionale;
2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
3) l'innovazione e la ricerca;
4) l'internazionalizzazione del sistema.

CAPO VI
Assistenza tecnica



1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e in particolare:
a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;
b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;
c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;
d) programmi informativi che utilizzano spazi radiotelevisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;
e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde.

3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all'attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO

CAPO I
Osservatorio regionale per l'artigianato



1. La Regione promuove un'attività permanente di rilevazione, analisi e studio delle problematiche del settore, al fine di contribuire:
a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) alla diffusione, presso le categorie economiche, le istituzioni e i soggetti interessati, dei dati, delle informazioni, delle elaborazioni e dei rapporti utili alla migliore conoscenza dell'artigianato marchigiano, anche al fine di rafforzare la presenza delle imprese artigiane sui mercati nazionali ed internazionali;
d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato.

2. L'attività di cui al comma 1 è svolta dall'Osservatorio regionale per l'artigianato, operante presso la Commissione regionale di cui all'articolo 29, la quale può avvalersi di competenze esterne all'Amministrazione regionale.


1. L'Osservatorio regionale per l'artigianato assicura in particolare:
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle principali informazioni sul settore;
b) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia di artigianato;
c) la realizzazione di strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini e di approfondimenti monografici su temi di particolare rilevanza del settore;
d) lo svolgimento di attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio.

2. La Commissione regionale di cui all'articolo 29 predispone, entro il mese di ottobre di ogni anno, il programma di attività dell'Osservatorio da svolgersi entro l'anno successivo, corredato di un apposito preventivo finanziario.
3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione.
CAPO II
Rappresentanza e tutela dell'artigianato

SEZIONE I
Commissioni provinciali e Commissione regionale per l'artigianato



1. Presso ogni capoluogo di Provincia è istituita la Commissione provinciale per l'artigianato (CPA), con il compito, in particolare, di:
a) curare la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 32, deliberando sulle relative iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché sulle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli elenchi previdenziali;
b) rilasciare la relativa certificazione e notificarla agli interessati, anche ai fini della proposizione dell'eventuale ricorso alla commissione regionale di cui all'articolo 29;
c) promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico e professionale delle imprese, concorrendo alla elaborazione dei programmi di intervento nel settore artigiano per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
d) concorrere, sotto la direzione e il coordinamento della commissione regionale di cui all'articolo 29, allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, nonché alla diffusione di informazioni e documentazioni sulle attività artigiane, pubblicando annualmente una relazione sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori.

2. La CPA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) otto titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regolarmente costituite ed operanti nella Provincia e appartenenti a quelle più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in base al loro grado di rappresentatività, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), per la composizione del Consiglio della Camera di commercio;
b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;
c) il responsabile della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e regionale, regolarmente costituite ed operanti nella Provincia;
e) da un minimo di due ad un massimo di quattro esperti in materia giuridico-economica, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e regionale, presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella Provincia, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. A tal fine le candidature devono essere accompagnate da idoneo curriculum professionale.

3. I componenti della Commissione decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti, ovvero in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale, su segnalazione del Presidente della Commissione.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza, i componenti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e), sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 2, su designazione delle organizzazioni che li avevano originariamente indicati.


1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituita la Commissione regionale per l'artigianato (CRA), con il compito, in particolare, di:
a) coordinare l'attività delle CPA, mediante l'emanazione di direttive e il rilascio di pareri, nonché mediante la determinazione di criteri omogenei per la tenuta dell'albo di cui all'articolo 32 e la sua armonizzazione con il registro delle imprese;
b) decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni delle CPA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo di cui all'articolo 32;
c) provvedere allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigianali regionali e all'organizzazione di convegni riguardanti il settore artigiano;
d) esprimere parere sugli atti legislativi e di programmazione regionali in materia di artigianato, proponendo ogni utile iniziativa diretta a tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane esistenti nel territorio regionale;
e) partecipare alla elaborazione dei programmi regionali per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale.

2. La CRA è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) i presidenti delle CPA;
b) tre rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale;
c) cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale facenti parte del CNEL e operanti nella Regione. I candidati devono produrre idonea documentazione attestante la specifica competenza e il curriculum professionale.

3. La CRA presenta alla Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, nonché sulla situazione e le prospettive dell'artigianato marchigiano.


1. La CRA e le CPA durano in carica cinque anni. I componenti possono riunirsi in sottocommissioni per esigenze di lavoro.
2. Le modalità di costituzione e il funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
3. Ai componenti della CRA e delle CPA, nonché delle relative sezioni di lavoro, spettano le indennità e i rimborsi spese di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli Enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale).


1. Le CPA e la CRA sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, che può disporre ispezioni e indagini sul loro funzionamento.
2. Nell'esercizio del potere di vigilanza la Giunta regionale può:
a) nominare, previa diffida, un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando ne sia omesso o ritardato il compimento;
b) sciogliere le CPA e la CRA per gravi violazioni di legge e regolamento, per persistenti inadempienze rispetto ad atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei componenti, per persistente inattività o per attività tali da comprometterne il funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica fino alla ricostituzione delle commissioni e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
SEZIONE II
Albo provinciale delle imprese artigiane



1. Presso la CPA è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane (APIA), al quale sono iscritti le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti di cui alla legge 443/1985.
2. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione decorrono dalla data di inizio dell'attività artigiana, come determinata dalla CPA.
3. La cancellazione dall'APIA ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla perdita dei requisiti così come determinati dalla CPA.
4. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 2, disciplina le modalità di funzionamento degli albi provinciali e le procedure per l'iscrizione, le modificazioni e le cancellazioni dagli stessi.
5. Le CPA sono dotate di una segreteria che provvede:
a) agli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle deliberazioni di competenza delle Commissioni;
b) alla pubblicità e conservazione degli atti delle Commissioni;
c) ad ogni altro adempimento connesso alle funzioni e ai compiti delle Commissioni.

6. Ferme restando le competenze istituzionali della CRA e delle CPA, i compiti di segreteria inerenti la tenuta dell'APIA possono essere esercitati dalle Camere di commercio, in base ad apposita convenzione stipulata con la Regione successivamente all'approvazione del regolamento di cui al comma 4.
7. Ai fini della gestione dell'APIA, le Camere di commercio percepiscono i diritti di segreteria di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 580/1993.


1. Per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 30, comma 2, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o ritardata presentazione delle domande di iscrizione o cancellazione all'APIA;
b) da euro 160,00 a euro 1.030,00, in caso di omessa o ritardata denuncia di modificazione della partecipazione dei soci all'attività dell'impresa;
c) da euro 50,00 a euro 520,00, in caso di domande contenenti dichiarazioni non veritiere;
d) da euro 260,00 a euro 2.580,00, in caso di adozione di una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, quale ditta, insegna o marchio, in mancanza della previa iscrizione all'APIA.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
CAPO III
Artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura



1. Le imprese artigiane che esercitano le lavorazioni individuate ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera c), della legge 443/1985 possono richiedere il riconoscimento di impresa artigiana del relativo settore inoltrando apposita domanda alla CPA competente per territorio.
2. La CPA provvede ad una apposita annotazione nell'APIA riportando, altresì, la descrizione della particolare lavorazione esercitata.


1. La Regione promuove la tutela di particolari lavorazioni artigiane, caratteristiche del territorio regionale, individuate tra quelle di cui all'articolo 34.
2. All'individuazione delle attività di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, mediante l'approvazione di un apposito elenco, adottato su parere della CRA.


1. Per le lavorazioni dell'artigianato artistico, tradizionale e tipico, individuate ai sensi dell'articolo 35, comma 2, possono essere predisposti appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.
2. I disciplinari vengono approvati dalla Giunta regionale, su proposta della CRA.
3. Alle imprese artigiane iscritte all'APIA con l'apposita annotazione di cui all'articolo 34, comma 2, e che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1, è riconosciuto il diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità.
4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità.
5. La Giunta regionale vigila sull'applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull'uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.
6. È vietata l'apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI



1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è istituito il Fondo per l'artigianato e l'industria, nel quale confluiscono le risorse comprensive degli oneri di gestione, destinate ai settori considerati dalla presente legge dal fondo di cui all'articolo 20 della l.r. 10/1999, nonché da ulteriori disposizioni regionali, statali e comunitarie.
2. Nel Fondo per l'artigianato e l'industria confluiscono altresì i capitoli relativi alle disposizioni abrogate dall'articolo 40.


1. Il fondo per l'artigianato e industria di cui all'articolo 37 è alimentato per l'anno 2003 dalle risorse disponibili iscritte nel bilancio di previsione per il detto anno, nelle unità previsionali di spesa (UPB) 3.12.01, 3.12.02, 3.13.01, 3.13.02, 3.13.03, 3.13.04, 3.14.01, 3.14.02, 3.14.03, 3.14.04, 3.14.05 relative al settore "Sviluppo e innovazione dei localismi economici".
2. Per gli anni successivi l'ammontare delle risorse regionali destinate al fondo è determinato annualmente con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Concorrono altresì alla formazione del plafond delle risorse ascrivibili ai filoni di intervento della presente legge gli stanziamenti derivanti da trasferimenti del bilancio dello Stato, nonché quelli connessi all'attuazione del DOCUP obiettivo 2.


1. In fase di prima applicazione della presente legge e in attesa del primo piano di cui all'articolo 3, le disposizioni di cui all'articolo 4 sono adottate in base agli indirizzi del vigente Piano regionale per le attività produttive, adottato ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 10/1999.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), le risorse trasferite dallo Stato a fronte del conferimento di funzioni effettuato con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono erogate con le modalità stabilite dalla presente legge.
3. La Regione si riserva di effettuare sugli interventi cofinanziati, anche tramite apposite commissioni, gli opportuni controlli e verifiche sulla rispondenza al progetto di ogni intervento realizzato, sugli obiettivi raggiunti, nonché sulle spese effettivamente sostenute.
4. Per gli interventi finanziati ai sensi della l.r. 7 novembre 1984, n. 35 (Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 308 in materia di contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), per i quali non sia stato previsto il termine per l`ultimazione dei lavori, lo stesso viene fissato al 31 dicembre 2003, con l'obbligo di presentazione della relativa documentazione finale entro i trenta giorni successivi.
5. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e di quella di esecutività degli atti amministrativi attuativi della presente legge, continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni contenute nelle norme abrogate e negli atti da esse previsti.
7. I componenti della CRA e delle CPA in carica alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 2, svolgono le relative funzioni fino al compimento del mandato in corso.
8. Qualora l'attuazione della convenzione di cui all'articolo 32, comma 6, comporti il trasferimento di dipendenti regionali alle Camere di commercio, gli stessi conservano la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità di servizio già maturata con oneri a carico della Regione.
9. Le convenzioni in atto tra la Regione e le Camere di commercio per il funzionamento delle CPA e la gestione informatica dell'Albo provinciale delle imprese artigiane operano fino alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 32, comma 6.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle relative normative di settore, gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive diverse da quelle contemplate nella presente legge sono attuati dalla Regione nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 123/1998 e con le modalità stabilite di volta in volta dalla Giunta regionale nei rispettivi provvedimenti di attuazione.


1. L'articolo 21 della l.r. 10/1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Ripartizione del fondo)
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 20 sono ripartite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.".

2. Sono o restano abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 28 marzo 1988, n. 6, concernente: "Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443";
b) 17 febbraio 1992, n. 13, concernente: "Norme attuative delle disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
c) 31 agosto 1993, n. 21, concernente: "Attuazione del programma operativo plurifondo FESR - FSE per le zone industriali in declino della Provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 obiettivo 2 - anni 1992/1993";
d) 23 novembre 1993, n. 29, concernente: "Finanziamento del programma operativo d'iniziativa comunitaria RETEX nelle aree della Regione Marche ricadenti negli Obiettivi 2 e 5B";
e) 24 gennaio 1994, n. 5, concernente: "Modifica alle ll.rr. 17 dicembre 1993, n. 32, concernente attuazione e finanziamento dei progetti `Agriturismo nelle zone rurali' e `Debrex' relativi al programma `OuverturE' e 23 novembre 1993, n. 29 concernente finanziamento del programma operativo di iniziativa comunitaria `Retex' nelle aree della Regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5b";
f) 11 aprile 1994, n. 13, concernente: "Modifica alla l.r. 31 agosto 1993, n. 21 `Attuazione del programma operativo plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino regolamento CEE 2052/88 - Obiettivo 2 - Anni 1992-1993'";
g) 10 agosto 1995, n. 55, concernente: "Disposizioni transitorie per la ricostituzione delle commissioni provinciali per l'artigianato e modificazione dell'articolo 11 della l.r. 28 marzo 1988, n. 6";
h) 20 maggio 1997, n. 33, concernente: "Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano";
i) 20 maggio 1997, n. 34, concernente: "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 20/05/1997 n. 33, concernente: `Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano'";
j) 1° giugno 1999, n. 15, concernente: "Interventi a sostegno dei settori tessile-abbigliamento, pelli, cuoio e calzature";
k) 23 febbraio 2000, n. 13, concernente: "Interventi per lo sviluppo della qualità e dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese";
l) 23 febbraio 2000, n. 14, concernente: "Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 `Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano'";
m) 19 giugno 2001, n. 13, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 marzo 1988, n. 6 recante: `Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443'";
n) 25 giugno 2001, n. 15, concernente: "Nuove norme per la ripartizione dei contributi a favore delle attività produttive";
o) 24 settembre 2002, n. 17, concernente: "Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: `Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'Artigianato Marchigiano'".

3. Sono o restano altresì abrogati:
a) l'articolo 42 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8, concernente: "Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale 1996/1998";
b) l'articolo 30 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998)";
c) l'articolo 17, comma 1, della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento o modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1999)";
d) gli articoli 15 e 16, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2000, n. 30, concernente: "Assestamento del bilancio 2000";
e) l'articolo 30, commi 4, 5 e 7, della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)";
f) l'articolo 14, commi 3 e 4, della l.r. 28 novembre 2001, n. 30, concernente: "Assestamento del bilancio 2001";
g) l'articolo 31 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6, concernente: "Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2002)".