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Atto:LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 34
Titolo:

Modifiche alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio".

Pubblicazione:(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


Sommario





1. L’articolo 30 della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) è sostituito dal seguente:
“Art. 30 (Adozione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi)
1. I piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, sono adottati dal Comune e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all’articolo 34, sono depositate presso la sede comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’albo pretorio del Comune. Durante tale periodo chiunque può prendere visione dei piani e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni e opposizioni.
3. Le deliberazioni e gli elaborati di cui al comma 1 sono inviati contestualmente al deposito alla Provincia competente per territorio, che, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune approva i piani motivando puntualmente sulle osservazioni formulate dalla Provincia o, decorso inutilmente il termine, prescindendo dalle osservazioni medesime.
4. Il Comune approva i piani decidendo, altresì, in ordine alle osservazioni e opposizioni presentate ai sensi del comma 2.
5. Il Comune, entro novanta giorni dall’approvazione dei piani, trasmette alla Provincia e alla Regione copia delle relative deliberazioni. La Provincia e la Regione possono richiedere anche copia degli elaborati del piano.”.

2. Sono abrogati la lettera h) del comma 1 dell’articolo 34 e l’articolo 35 della l.r. 34/1992.


1. Dal giorno successivo al 3 agosto 2005, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 29 luglio 2005, n. 343, si estendono a tutti i procedimenti di formazione dei piani urbanistici attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 34/1992, non conclusi con l’approvazione da parte dei Comuni entro la suddetta data di pubblicazione.
2. I Comuni che non vi hanno provveduto, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, inviano alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi adottati entro il 3 agosto 2005, ma approvati successivamente. La mancata trasmissione nel termine comporta la necessità di una nuova approvazione del piano ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 34/1992 come modificato dalla presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il Comune motiva puntualmente sulle osservazioni della Provincia formulate nel termine e, se necessario, provvede a modificare o a rielaborare il piano approvato.
3. I Comuni che non vi hanno provveduto trasmettono alla Provincia competente per territorio le deliberazioni e gli elaborati relativi ai piani attuativi non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 47/1985. Il Comune delibera circa l’approvazione del piano motivando puntualmente sulle osservazioni formulate nel termine dalla Provincia, oppure, decorso inutilmente il termine, prescinde dalle osservazioni medesime.