Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 19
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio"
Pubblicazione:( B.U. 29 dicembre 2006, n. 126 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.

Sommario





1. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dai seguenti:
“6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
6 bis. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale entro il 30 novembre per le vendite invernali ed entro il 30 maggio per quelle estive.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999 è abrogato.
2. Al comma 6 dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999 le parole “di liquidazione e” sono soppresse.


1. Le modalità stabilite dal comma 6 bis dell’articolo 16 della l.r. 26/1999, aggiunto dall’articolo 1, non si applicano per la stagione commerciale relativa all’inverno 2006/2007.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.