Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 19 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme ed indirizzi per il settore del commercio" |
Pubblicazione: | ( B.U. 29 dicembre 2006, n. 126 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27. |
Sommario
Art. 1 (Modifica dell’articolo 16 della l.r. 26/1999)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999)
Art. 3 (Norma transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999)
Art. 3 (Norma transitoria)
Art. 4 (Dichiarazione d’urgenza)
1. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dai seguenti:
“6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
6 bis. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale entro il 30 novembre per le vendite invernali ed entro il 30 maggio per quelle estive.”.
1. Il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999 è abrogato.
2. Al comma 6 dell’articolo 16 bis della l.r. 26/1999 le parole “di liquidazione e” sono soppresse.
1. Le modalità stabilite dal comma 6 bis dell’articolo 16 della l.r. 26/1999, aggiunto dall’articolo 1, non si applicano per la stagione commerciale relativa all’inverno 2006/2007.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.