Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2007, n. 1
Titolo:Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 concernente: "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura" e alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 sulle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca
Pubblicazione:(B.U. 15 febbraio 2007, n. 13)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura

Sommario





1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura), dopo la parola “esercitata” sono inserite le seguenti: “da coloro che hanno conseguito l’iscrizione al registro dei pescatori marittimi istituito presso le Capitanerie di porto ovvero”.


1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 11/2204 è sostituita dalla seguente:
“e) da quattro rappresentanti designati da ciascuna delle associazioni regionali delle cooperative di pesca ed acquacoltura ufficialmente riconosciute e da due rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore pesca ed acquacoltura a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello regionale;”.



1. L’articolo 9 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Canone demaniale.
1. Con riferimento alle concessioni demaniali disciplinate dalla presente legge, al fine della quantificazione, nonché della riscossione dei canoni demaniali, la struttura organizzativa regionale competente per materia provvede ad applicare la normativa statale di riferimento, comunicando ai singoli concessionari l’importo del canone annuo dovuto, per gli adempimenti conseguenti.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 le parole “pescatori professionisti” sono sostituite dalle seguenti: “imprenditori ittici” e le parole “propri alloggi o strutture” sono sostituite dalle seguenti: “alloggi o strutture propri o in disponibilità”.
2. Nel secondo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 dopo le parole “la Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, sentita la competente Commissione consiliare,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 11/2004 è aggiunto il seguente:
“2 bis. L’esercizio dell’attività di ittiturismo è subordinata al rilascio di autorizzazione ad opera del Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture da adibirsi alla detta attività. La Giunta regionale, con il medesimo atto di cui al comma 2, definisce le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di ittiturismo.”.



1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:
“Art. 12 bis - Osservatorio regionale dell’economia ittica.
1. E’ istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura l’Osservatorio regionale dell’economia ittica, che si avvale a tal fine del supporto operativo della sezione speciale per l’economia ittica dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), istituita con l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).
2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio.”.



1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 11/2004 è sostituito dal seguente:
“2. La vigilanza ed il controllo sull’attività di ittiturismo sono esercitati dai Comuni, che provvedono, in caso di accertata violazione, a darne informazione alle strutture regionali competenti in materia di pesca marittima e di turismo.”.



1. Dopo l’articolo 14 della l.r. 11/2004 è inserito il seguente:
“Art. 14 bis - Sanzioni.
1. Per le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo di cui all’articolo 12 sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 500 ad euro 1.000 per l’uso improprio della denominazione di ittiturismo;
b) da euro 2.500 ad euro 7.750 per l’attività esercitata senza l’autorizzazione comunale nonché alla chiusura dell’esercizio. In tal caso, l’autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura;
c) da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero rispetto ai limiti volumetrici autorizzati;
d) da euro 250 ad euro 500 nei seguenti casi:
1) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
2) mancata esposizione al pubblico di copia dell’autorizzazione comunale;
3) violazione di altre disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate.
2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, è disciplinato dalle norme della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.



1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 è sostituita dalla seguente:
“a) effettuazione di indagini, rilevazioni, studi di settore e quanto necessario ad alimentare il sistema di dati di base a supporto dell’Osservatorio regionale dell’economia ittica, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima ed acquacoltura;”.