Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 giugno 1975, n. 47
Titolo:Concessione di contributi integrativi ai Comuni per la costruzione di asili nido.
Pubblicazione:(B.u.r. 5 giugno 1975, n. 30)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

I contributi di cui all'art. 4 della legge regionale 27.8.1973 n. 23 per la costituzione, l'impianto e l'arredamento degli asili nido comunali, stabiliti, in virtù della legge 6.12.1971 n. 1044, nella misura di L. 40.000.000 per ciascun asilo nido, sono elevati a L. 70.000.000.

Art. 2

Per la concessione di contributi di cui all'articolo precedente, relativi al completamento del piano regionale degli asili nido comunali per il triennio 1972-1973-1974, predisposto e approvato ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1044, è autorizzata la spesa di L. 3.220.000.000.

Art. 3

Al finanziamento della spesa di cui al precedente articolo si provvede:
a) quanto a L. 2.800.000.000 mediante l'assunzione di un mutuo passivo di pari importo da contrarsi alle migliori condizioni del mercato finanziario e comunque a un tasso non superiore al 14 per cento da estinguersi nel periodo massimo di anni 8 a rate costanti annuali posticipate e da contrarsi con gli istituti di credito affidatari del servizio di tesoreria regionale o con uno degli istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.3.1936, n. 375, convertito nella legge 7.4.1938, n. 636 e successive modificazioni o con altri istituti autorizzati;
b) quanto a L. 420.000.000 con i fondi di cui al capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" - spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 utilizzati ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.


Art. 4

La dotazione del capitolo 50401, dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1975 "Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per il completamento del piano triennale 1972-1973-1974 di costruzione degli asili nido comunali" è stabilita in L. 2.800.000.000.
E' istituito, per far fronte agli oneri di cui alla presente legge, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, il capitolo 2071105 con la denominazione "Spese e contributi per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali" e con la dotazione di L. 3.220.000.000.
L'assunzione degli impegni a carico del capitolo 2071105 è subordinata, per l'importo di L. 2.800.000.000, alla contrazione del mutuo di cui al precedente art. 3.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1975 possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 5

Gli oneri relativi all'ammortamento del mutuo di cui al precedente art. 3 sono calcolati in L. 310.000.000 per l'anno 1975, in L. 620.000.000 per gli anni dal 1976 e in L. 310.000.000 per l'anno 1983; alla spesa relativa all'anno 1975 concernente L. 204.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie e L. 106.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975:
a) titolo primo - rubrica XIV - capitolo 1141003 con la denominazione "Interessi passivi e spese accessorie sul mutuo contratto per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali" con la dotazione di L. 204.000.000;
b) titolo terzo - rubrica II - capitolo 3020002 con la denominazione "Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento della spesa per il completamento del piano di costruzione degli asili nido comunali" con la dotazione di L. 106.000.000.

Gli stanziamenti dei capitoli 1147001 "Fondo occorrente per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso" e 3010001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso" - Spese per il rimborso dei prestiti - del bilancio 1975, sono ridotti rispettivamente di L. 290.000.000 e L. 20.000.000.
Con la legge di approvazione di bilancio si provvederà a determinare le quote capitali e interessi per gli anni dal 1976 al 1983.
Le spese di cui al presente articolo sono dichiarate obbligatorie; l'elenco n. 1 annesso alla legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 è integrato dai capitoli istituiti per effetto del presente articolo.
Per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti a quelli istituiti per effetto del primo comma del presente articolo e si farà fronte con i maggiori proventi derivanti dall'incremento delle entrate relative alla tassa di circolazione di cui alla legge regionale 16.12.1971, n. 2.