Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 22 |
Titolo: | Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari" |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 luglio 2008, n. 67 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:
“b) con apposita convenzione che fissa l’oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell’incarico non può superare quello della legislatura. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.