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Atto:LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 22
Titolo:

Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari"

Pubblicazione:( B.U. 24 luglio 2008, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell’attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:
“b) con apposita convenzione che fissa l’oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell’indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell’incarico non può superare quello della legislatura. All’incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.