Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 15 luglio 2008, n. 22 |
Titolo: | Modifica all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento dell'attivitŕ dei gruppi consiliari" |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 luglio 2008, n. 67 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, si č espressa su questa legge regionale. |
Sommario
1. ...................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce la lett. b) del comma 4 dell’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimitŕ costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).