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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 13 marzo 2013, n. 1
Titolo:Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria in attuazione dell’articolo 34 della Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)
Pubblicazione:( B.U. 28 marzo 2013, n. 19 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:

Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 316 del 12/03/2013.
Abrogato dall'art. 13, r.r. 10 giugno 2019, n. 3.


Sommario



CAPO I

PRINCIPI GENERALI



1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la tutela della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), disciplina il risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria alla produzione agricola, ai pascoli e alle opere approntate dai proprietari o dai conduttori dei fondi sui terreni coltivati.



1. Gli ambiti territoriali di caccia (ATC), risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria alle produzioni agricole nei territori soggetti a gestione programmata della caccia, nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle zone di sperimentazione, nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e nelle aree di rispetto.

2. Le Province risarciscono i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle oasi di protezione.
3. A esaurimento del fondo di cui all’articolo 41 della l.r. 7/1995, gli ATC concorrono al risarcimento dei danni con risorse proprie, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la Commissione Assembleare competente, tenuto conto dell’entità dei danni liquidati da ciascun ATC nell’anno precedente.
CAPO II

DANNI RISARCIBILI E PREVENZIONE



1. Ai fini del presente regolamento sono risarcibili i danni conseguenti a un’azione che determini la riduzione quantitativa di una coltura agricola, o del patrimonio costituito dagli animali di bassa corte ovvero la menomazione funzionale di un’opera realizzata ai fini agricoli.



1. Non sono ammesse a risarcimento le coltivazioni non condotte secondo i canoni ordinari di lavorazione o che presentino insufficienti livelli di produttività.

2. Per i fini di cui al comma 1 costituiscono insufficienti livelli di produttività le coltivazioni di:
a) girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5 quintali per ettaro;
b) grano duro, grano tenero, avena, orzo, segale con produttività inferiore o uguale a 7 quintali per ettaro;
c) mais da granella con produttività inferiore o uguale a 8 quintali per ettaro;
d) erba medica dopo il quarto anno dalla semina.



1. Non sono ammessi al risarcimento i danni:
a) non accertabili;
b) recati alle produzioni di castagneti, noceti, noccioleti e tartufaie per le quali il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione del prodotto;
c) denunciati fuori dal ciclo produttivo stagionale delle colture;
d) recati dalla caduta a terra delle olive per cause diverse dalla predazione dell’avifauna;
e) recati alle coltivazioni a perdere finalizzate alle disponibilità alimentari e sovvenzionate ai sensi dell’articolo 20 della 1.r. 7/1995;
f) causati agli animali di bassa corte qualora gli stessi non siano allevati in spazi adeguatamente recintati o comunque protetti.



1. I soggetti tenuti al risarcimento promuovono la realizzazione di sistemi di prevenzione finalizzati a evitare o ridurre le fattispecie di danno.

2. Ai fini del presente regolamento costituiscono strumenti di prevenzione del danno:
a) le recinzioni metalliche interrate salvo quelle realizzate ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 7/1995;
b) le recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo;
c) gli shelter di almeno 120 centimetri per ungulati e di 60 centimetri per lepri;
d) i repellenti olfattivi per cervidi di cui sia rilevabile l’applicazione in campo tramite la persistenza di odori o la presenza di elementi solidi o, altrimenti, ne sia dimostrato l’acquisto con fatture o scontrini fiscali;
e) i palloni tipo predator, i nastri riflettenti o le sagome di uccelli rapaci, le reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, i cannoncini a gas o altri dissuasori acustici per avifauna.

3. I soggetti tenuti al risarcimento verificano che gli strumenti di prevenzione di cui al comma 2 siano mantenuti in stato di efficienza. Le recinzioni, sia metalliche che elettrificate, devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti di terreno da proteggere.

4. I soggetti tenuti al risarcimento possono concedere ai proprietari e ai conduttori dei fondi agricoli che praticano colture determinate in produzione lorda vendibile (PLV) pari o superiori a 2.000,00 euro per ettaro, un contributo nella misura massima del 80 per cento delle spese sostenute per installare opere di prevenzione o per stipulare polizze assicurative.
5. L’ammontare della PLV è determinato in relazione al valore medio di mercato che le colture danneggiate hanno registrato nella Provincia nell’anno in corso o in base alle fatture di vendita del prodotto.

6. I proprietari e i conduttori dei fondi che ottengono il contributo di cui al comma 4 non hanno titolo al risarcimento del danno per un periodo, decorrente dalla data di ultimazione delle opere realizzate, pari a:
a) anni quindici per recinzioni metalliche interrate salvo quelle realizzate ai sensi dell’articolo 21 della l.r. 7/1995;
b) anni uno o pari al ciclo colturale per recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo;
c) anni uno o pari al ciclo colturale per shelter di almeno 120 centimetri per ungulati e di 60 centimetri per lepri;
d) anni uno o pari al ciclo colturale per repellenti olfattivi per cervidi per i quali sia rilevabile la loro applicazione in campo o altrimenti ne sia dimostrato l’acquisto con fatture o scontrini fiscali;
e) anni uno o pari al ciclo colturale per palloni tipo predator, nastri riflettenti o sagome di uccelli rapaci;
f) anni uno o pari al ciclo colturale per reti morbide di protezione per avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto;
g) anni uno o pari al ciclo colturale per cannoncini a gas o altri dissuasori acustici.

7. Le opere di prevenzione, di cui al comma 2, lettere b), c), ed e), sono fornite in comodato d’uso dall’ ATC.

8. Nel caso in cui l’ATC non possa fornire gli strumenti di prevenzione o qualora gli strumenti di prevenzione, tenuti in stato di efficienza, non impediscano il verificarsi del danno, il medesimo ATC provvede al risarcimento.
CAPO III

DOMANDA DI RISARCIMENTO



1. I soggetti interessati presentano la domanda di risarcimento, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Provincia o dall’ATC.

2. Fino all’esecuzione del sopralluogo è fatto obbligo al richiedente di astenersi dallo svolgimento di attività agricole sulle opere o sulle colture danneggiate. Nel caso in cui si verifichi un aggravamento del danno prima dell’esecuzione del sopralluogo, l’interessato è tenuto a integrare la domanda con l’ulteriore documentazione necessaria.
3. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, come risultanti dal fascicolo aziendale:
a) i dati anagrafici o la ragione sociale del richiedente, accompagnati dal numero di partita IVA;
b) la dichiarazione di proprietà o di possesso e i riferimenti catastali dei fondi interessati;
c) l’entità della superficie per la quale è richiesto il sopralluogo;
d) il tipo di coltura od opera danneggiata;
e) la stima del quantitativo di prodotto perduto;
f) le indicazioni sulla causa del danno.

4. Il titolare dell’azienda o il legale rappresentante allega alla domanda i seguenti documenti:
a) planimetria attuale del fondo in cui è avvenuto il danno con indicazione in tinta di mappa della localizzazione del danno stesso;
b) fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità debitamente sottoscritta;
c) certificato del medico veterinario dell’azienda sanitaria unica regionale (ASUR), qualora il danno interessi il patrimonio costituito da allevamenti di animali di bassa corte;
d) in caso di danni a tartufaie, attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dall’organo competente;
e) in caso di danneggiamento a vigneti soggetti a disciplinare di produzione, copia di denuncia delle uve presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
f) dati e notizie relativi alla specie selvatica presumibilmente responsabile del danno.

5. Nel caso in cui i dati riportati nella domanda e negli allegati siano incompleti viene richiesta un’integrazione. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla richiesta di integrazione documentale, la domanda si intende decaduta.
6. Fermi restando i termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1, i danni alla semina vanno dichiarati nel periodo compreso tra la semina e l’avvenuta emergenza della coltura e i danni alla produzione vanno dichiarati prima della raccolta del prodotto, eventualmente richiedendo l’effettuazione del sopralluogo con urgenza così come previsto al comma 7.
7. Nei casi in cui il richiedente ritenga che il sopralluogo per l’accertamento del danno debba essere espletato con urgenza, deve sempre specificarne nella domanda le ragioni.
CAPO IV

ACCERTAMENTO, STIMA E LIQUIDAZIONE DEL DANNO



1. Entro quindici giorni dalla ricevimento della domanda di risarcimento, le Province e gli ATC, per quanto di competenza, procedono all’accertamento del danno tramite sopralluogo. I sopralluoghi sono effettuati secondo l’ordine di ricevimento delle domande.

2. Qualora la domanda di risarcimento contenga la richiesta di accertamento del danno con urgenza, il sopralluogo è effettuato entro due giorni dal ricevimento della domanda stessa.
3. Nel caso in cui, per avverse condizioni atmosferiche, si determini uno stato di perdurante impossibilità alla verifica del danno, il sopralluogo può avvenire successivamente ai termini indicati ai commi 1 e 2, e comunque non oltre quindici giorni della cessazione delle condizioni che ne impediscano lo svolgimento.
4. Il sopralluogo è eseguito da personale tecnico, in possesso di adeguata professionalità, in servizio presso gli uffici della Regione o delle Province, ovvero, in caso di impossibilità, da tecnici iscritti agli specifici albi professionali nominati dall’ATC.
5. Ai fini di cui al comma 4, gli ATC stipulano apposita convenzione con la Regione e le Province.
6. Del sopralluogo, eseguito alla presenza del richiedente o suo delegato, è redatto verbale sottoscritto dalle parti. Nel verbale sono indicati:
a) la superficie e la tipologia della coltura agricola oggetto del sopralluogo;
b) lo stato di vegetazione, lo stato fitosanitario e la produttività della coltura;
c) la quantità di prodotto perduto;
d) la superficie danneggiata;
e) la data presunta del danno;
f) e ore lavorative e í materiali occorrenti al ripristino delle opere e delle colture danneggiate;
g) le indicazioni circa l’esistenza di opere di prevenzione;
h) gli eventuali ulteriori danni.

7. L’interessato può produrre perizie di parte sottoscritte da tecnici iscritti agli specifici albi professionali.


1. In caso di accoglimento della domanda, la stima dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate nei fondi rustici è effettuata sulla base delle indicazioni contenute nelle mercuriali della locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con riferimento all’annata agraria. In difetto di riferimento tipologico nelle mercuriali, è fatto rinvio alle quotazioni delle riviste specializzate di settore o alle quotazioni rilevabili sul mercato locale.

2. Qualora il danno si verifichi nelle prime fasi della coltura e questa sia comunque sostituibile o riseminabile, all’agricoltore è corrisposto il rimborso delle sole spese vive di sostituzione o semina sostenute.
3. Qualora dal danno consegua l’impossibilità di ripristinare la semina, il risarcimento è pari al mancato raccolto; l’ammontare è determinato sulla base della produzione media della zona in cui insiste il fondo e del prezzo medio corrente di mercato della coltura agricola al momento del danno stesso.
4. Nel caso di danno alle colture arboree che ne renda necessaria la sostituzione, l’ammontare del risarcimento è calcolato sulla base del costo delle nuove piante messe a dimora.
5. In tutti gli altri casi, l’ammontare del risarcimento è determinato in base alle risultanze del sopralluogo.


1. Nel caso si verifichino danni ulteriori sullo stesso terreno e per la stessa coltura, successivamente all’accertamento del tecnico incaricato e prima della liquidazione del danno, l’interessato è tenuto a produrre nuova istanza, con le modalità di cui all’articolo 7.

2. L’ammontare del danno precedentemente accertato è detratto dalla stima effettuata sui danni ulteriori.


1. La liquidazione del danno, stimato e quantificato ai sensi di quanto previsto all’articolo 9, è disposta entro novanta giorni dalla presentazione delle fatture attestanti i lavori eseguiti e l’acquisto del materiale necessario per la riparazione dei danni.



1. La struttura regionale compente in materia di attività venatoria effettua controlli a campione su ogni fase della procedura dettata dal presente regolamento al fine di garantirne la corretta applicazione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.



1. La Giunta regionale approva lo schema di convenzione di cui all’articolo 8, comma 5, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 41 dalla l.r. 7/1995, per l’anno 2012 gli ATC concorrono al risarcimento dei danni così come stabilito all’articolo 2, comma 3, del presente regolamento, fino alla misura massima del 30% delle risorse proprie.