Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 02 agosto 2013, n. 25
Titolo:Modifiche alla Legge Regionale 5 Gennaio 1995, N. 7 “Norme per la Protezione della Fauna Selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”
Pubblicazione:( B.U. 22 agosto 2013, n. 67 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario





1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono aggiunte le seguenti parole: “Fino all’entrata in vigore dei nuovi piani faunistici provinciali resta efficace la pianificazione provinciale preesistente.”.



1. Alla fine del comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 7/1995 sono aggiunte le seguenti parole: “Per quanto riguarda, in particolare, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 bis, i cittadini della Repubblica di San Marino sono ammessi all’esercizio dell’attività venatoria alle stesse condizioni previste per i residenti nella Regione Marche.”.



1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“3. Per l’iscrizione ad un ATC diverso da quello di residenza, il cacciatore presenta la relativa domanda al comitato di gestione dell’ATC prescelto entro il 15 giugno di ogni anno. Il comitato di gestione dell’ATC accoglie le domande con le priorità previste dall’articolo 15, comma 4, e nel rispetto dell’ordine di presentazione, e ne trasmette copia alla Provincia di residenza entro il successivo 30 giugno. Il cacciatore ammesso nell’ATC deve versare la quota di iscrizione entro il 31 luglio; il versamento effettuato oltre tale termine è incrementato del 50 per cento della quota prefissata. Alle stesse condizioni di pagamento sono ammessi anche i cacciatori che hanno presentato domanda dopo il 15 giugno, fino al raggiungimento della capienza massima stabilita annualmente sulla base dell’indice di densità venatoria assegnato a ciascun ATC.”.



1. Dopo il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il numero massimo dei cani che possono essere utilizzati per la caccia al cinghiale è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 27 bis.”.



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
“2 bis. Per l’istituzione delle ZAC è necessaria l’autorizzazione dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati. Nel territorio delle ZAC possono essere incluse coattivamente porzioni di terreno senza danno alle colture agricole presenti per superfici non superiori al 25 per cento delle zone medesime. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di pagamento dell’indennità da corrispondere ai proprietari e ai conduttori dei terreni inclusi in maniera coattiva. L’indennità è a carico del soggetto gestore della ZAC.”.




1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.