Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 51 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” |
Pubblicazione: | ( B.U. 09 gennaio 2014, n. 4 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Sommario
Art. 1 (Modifiche dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica dell’articolo 17 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 7/1995)
Art. 4 (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 7/1995)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 33 della l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 7/1995)
1. Il comma 3 dell’articolo 7 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è sostituito dal seguente:
“3. Nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l’OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
“3 bis. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’OFR può operare in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia.”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.”.
1. I commi 5 e 7 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 sono abrogati.
1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all’articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.
1. Al comma 9 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
“2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ente nazionale cinofilia italiana.”.
1. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.
2. Il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è abrogato.