Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 51
Titolo:Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”
Pubblicazione:( B.U. 09 gennaio 2014, n. 4 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria

Sommario





1. Il comma 3 dell’articolo 7 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è sostituito dal seguente:
“3. Nell’adozione dell’atto di cui al comma 2, la Giunta regionale assicura che l’OFR faccia capo alla struttura regionale competente, alla quale è assegnato personale tecnico adeguato.”.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 bis della l.r. 7/1995, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:
“3 bis. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, l’OFR può operare in collaborazione con l’Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), con l’Osservatorio regionale per la biodiversità di cui all’articolo 25 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000) e con le Università della regione, nonché può avvalersi di consulenze tecnico-scientifiche fornite da esperti di comprovata esperienza in materia.”.



1. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 7/1995 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli organi degli ambiti territoriali di caccia rimangono in carica per cinque anni.”.



1. I commi 5 e 7 dell’articolo 18 della l.r. 7/1995 sono abrogati.



1. Il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:
“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, entro i limiti delle risorse loro assegnate e con risorse proprie fino a concorrenza della percentuale stabilita annualmente dalla Giunta regionale ai sensi del regolamento previsto all’articolo 34, comma 6 bis, nonché effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.



1. Al comma 9 dell’articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.



1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 33 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
“2 ter. Le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano alle prove e alle gare cinofile di carattere nazionale ed internazionale riconosciute dall’ente nazionale cinofilia italiana.”.




1. Al comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nei limiti individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 7”.
2. Il comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 7/1995 è abrogato.