Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 28 luglio 2014, n. 19
Titolo:Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari”
Pubblicazione:( B.U. 07 agosto 2014, n. 77 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) la parola “quarantatreesimo” è sostituita dalla parola “trentunesimo”.



1. L'articolo 1 bis della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“Art 1 bis
1. I contributi di cui all’articolo 1 possono essere utilizzati esclusivamente per:
a) l’organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed altre iniziative pubbliche volte a diffondere, a discutere ed elaborare le proposte e le attività del gruppo;
b) l’effettuazione di studi e ricerche su temi di interesse regionale finalizzati allo svolgimento dell’attività di competenza del gruppo;
c) la realizzazione e diffusione di pubblicazioni edite dal gruppo in forma cartacea e digitale, ivi inclusi manifesti e altro materiale informativo;
d) l’acquisto di giornali, periodici e altre pubblicazioni su tematiche di interesse per l’attività del gruppo;
e) spese postali e di cancelleria;
f) il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio del Consiglio.
2. Per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono ammissibili esclusivamente le spese indicate nelle linee guida definite ai sensi dell’articolo 1, comma 9, del d.l. 174/2012 convertito in legge 213/2012, strettamente connesse alla realizzazione di ciascuna attività.”.


1. Il comma 3 dell'articolo 1 ter della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“3. I gruppi non possono instaurare rapporti di collaborazione a titolo oneroso, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, con i consiglieri regionali di altre Regioni, con i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e sino alla proclamazione degli eletti; ai medesimi soggetti, i gruppi non possono erogare contributi in qualsiasi forma.”.



1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988 le parole: “al Presidente della Giunta regionale per il successivo inoltro” sono soppresse.


1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:
“Art 2 bis
1. L'Ufficio di presidenza entro trenta giorni dal ricevimento delle deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti che dichiarano l'irregolarità delle spese indicate nei rendiconti dei gruppi, sulla base dell'accertamento degli uffici e con distinte deliberazioni, ordina a ciascun gruppo, nella persona del suo presidente, di restituire all'amministrazione, entro i successivi trenta giorni, le somme relative alle spese irregolari.
2. I gruppi sono tenuti a fornire gli elementi necessari per l'istruttoria degli uffici, in particolare nei casi in cui sia rimandata all'amministrazione l'esatta determinazione delle somme da restituire. In mancanza di produzione degli elementi necessari all'esatta determinazione della somma da restituire, verrà addebitato l'intero ammontare della spesa contestata dalla Sezione di controllo della Corte dei conti.
3. Ove le somme da restituire siano di importo elevato, l'Ufficio di presidenza può autorizzare un piano di restituzione in più rate, da completarsi entro l'esercizio finanziario in corso e comunque non oltre il termine della legislatura.
4. In caso di mancata o parziale restituzione delle somme nel termine assegnato, l'Ufficio di presidenza incarica gli uffici competenti al loro recupero mediante decurtazione degli emolumenti spettanti al presidente del gruppo per l'esercizio del mandato, per un importo corrispondente alle somme da restituire, anche mediante un piano mensile di recupero da attuarsi secondo quanto previsto al comma 3.
5. E' fatto salvo il diritto di rivalsa del presidente del gruppo nei confronti dei soggetti che hanno dato luogo alla spesa dichiarata irregolare dalla Corte dei conti.”.



1. L'articolo 4 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. La spesa a carico del bilancio regionale per l'assegnazione del personale ai gruppi consiliari non può superare annualmente il costo per la Regione di una unità di personale per consigliere di categoria D, calcolato nel modo seguente:
a) costo tabellare della posizione economica D6, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa degli emolumenti accessori previsti dai contratti nazionali e decentrati di lavoro, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, senza posizione organizzativa, da determinarsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti di pari categoria e posizione economica, ai sensi degli stessi contratti di lavoro.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ove in Consiglio siano presenti esclusivamente gruppi composti da più consiglieri, ciascun gruppo dispone, per l'assunzione del personale, di un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1.
3. Ove in Consiglio siano presenti gruppi composti di un solo consigliere ai sensi del Regolamento interno, in alternativa a quanto previsto al comma 2, a ciascun gruppo è assegnato un budget di spesa corrispondente al costo per la Regione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D3, per ciascun componente, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione ed una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica D3.
4. I gruppi di un solo consigliere, oltre al budget previsto al comma 3 rapportato alla propria consistenza, usufruiscono di un'ulteriore quota da calcolarsi nel modo seguente: la differenza tra i limiti di spesa risultanti dai commi 1 e 3 è ripartita tra i gruppi composti da un solo consigliere regionale in modo che la risorsa economica aggiuntiva utilizzabile rispetto a quella spettante ai sensi del comma 3, non superi il costo per la Regione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione e una quota aggiuntiva da calcolarsi secondo quanto previsto alla lettera b) del comma 1 con riferimento ai dipendenti di categoria e posizione economica C1.
5. L'eventuale avanzo della ripartizione effettuata ai sensi del comma 4 è suddiviso in quote uguali tra ciascun consigliere ai fini della determinazione del budget spettante ai singoli gruppi consiliari.
6. L'Ufficio di Presidenza all'inizio di ciascuna legislatura regionale, previo confronto sindacale, stabilisce i criteri per la determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
7. I gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati ai sensi dei commi 2, 3 e 4, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale della Regione. Tale personale nel periodo di svolgimento dell'incarico è collocato in aspettativa secondo le modalità indicate all'articolo 5.
8. I gruppi consiliari limitatamente ad una spesa non superiore al 50% del budget assegnato a ciascun gruppo ai sensi dei commi 2 e 3, in alternativa a quanto previsto al comma 7 possono avvalersi:
a) di personale di altre di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o degli enti ed aziende privati. Tale personale è collocato in aspettativa, ove prevista dalla normativa vigente, per la durata del contratto;
b) di personale esterno. Per i gruppi composti da un solo consigliere, la spesa per il personale esterno non può superare il costo di una unità di categoria D3, calcolato secondo quanto previsto nel comma 3. Non possono essere stipulati contratti di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore settimanali per il personale esterno.
9. L'assegnazione del personale ai gruppi è effettuata dall’Ufficio di Presidenza con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, su richiesta nominativa del presidente del gruppo stesso che contiene l'indicazione del soggetto a cui è conferito l’incarico di responsabile, la categoria contrattuale di ciascun dipendente in osservanza delle norme sull'accesso agli impieghi regionali e la misura dell'eventuale quota aggiuntiva da stabilirsi ai sensi del comma 11, lettera b). Si prescinde dal contratto di diritto privato nel caso previsto dalla lettera a) del comma 8, a seguito di mancata concessione dell'aspettativa da parte dell'amministrazione pubblica di appartenenza.
10. L'individuazione delle singole unità di personale è preventivamente deliberata dal gruppo con voto unanime dei suoi componenti o, in mancanza, con votazione adottata a maggioranza assoluta. Il verbale della riunione del gruppo nella quale è assunta la decisione è allegato alla richiesta del personale di cui ai commi 7 e 8.
11. La misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei gruppi è preventivamente stabilita dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, individuando altresì l'ammontare massimo di una quota aggiuntiva forfettaria, differenziata per ciascuna categoria professionale. In particolare il trattamento economico è determinato nel modo seguente:
a) valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C e D , ivi inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione;
b) quota aggiuntiva forfettaria compensativa di tutti gli emolumenti accessori spettanti ai dipendenti regionali, ivi inclusi buoni pasto e compensi per lavoro straordinario, e delle eventuali funzioni di responsabilità assegnate, da stabilirsi entro il limite massimo spettante ai dipendenti regionali in relazione alla categoria di appartenenza.
12. Per il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non collocato in aspettativa il compenso è composto dal trattamento economico fondamentale spettante nei rispettivi ordinamenti, e dalla quota aggiuntiva di cui alla lettera b) del comma 11, relativa alla categoria di appartenenza. L'importo complessivo a carico della Regione non può comunque superare la somma degli importi altrimenti spettanti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 11.”.



1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 34/1988 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis
1. I gruppi consiliari, ai fini dell'assegnazione del personale esterno, attingono per una quota non inferiore al 50 per cento del budget spettante ai sensi della stessa disposizione, ad un elenco costituito dal personale esterno all'amministrazione in servizio alla data del 31 luglio 2014 che abbia prestato per più di cinque anni la propria attività presso i gruppi consiliari o presso le segreterie dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale alla data della prima seduta consiliare della X legislatura.
2. All’elenco di cui al comma 1 attingono anche, qualora decidano di avvalersi di personale esterno, l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, per una quota non inferiore al 50 per cento.”.



1. L'articolo 5 della l.r. 34/1988 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
1. Il personale regionale in servizio presso i gruppi consiliari è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico. Il personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell’anzianità di servizio per tutta la durata dell’incarico, ferma restando la compatibilità con i rispettivi ordinamenti.
2. Il personale regionale indicato al comma 1 alla cessazione dell’incarico è riassegnato alla struttura di provenienza.
3. I rapporti di lavoro del personale dei gruppi consiliari cessano di avere efficacia a decorrere dalla prima seduta successiva alla elezione del nuovo Consiglio regionale.”.



1. In sede di prima applicazione, l'Ufficio di presidenza provvede agli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 34/1988, introdotto dall'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Le disposizioni indicate agli articoli 1, 2 , 6 e 7 si applicano a decorrere dalla X legislatura.
3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari” in attuazione del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213) le parole “Fermo restando quanto previsto al comma 3,” sono soppresse.