Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2015, n. 30
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2016)
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2015, n. 119 Suppl. n. 12)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell’allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2016/2018 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2016: euro 4.395.984.833.29;
b) previsione entrate - anno 2017: euro 3.606.262.673,08;
c) previsione entrate - anno 2018: euro 3.594.895.400,68.



1. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto b), sono rifinanziate le leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella 1, allegata a questa legge (Allegato 1).
2. Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 118/2011, allegato 4/1, paragrafo 7, punto e), sono autorizzate le spese per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio per gli importi indicati nella Tabella 2, allegata a questa legge (Allegato 1).
3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 3, allegata a questa legge (Allegato 1).
4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella 4, allegata a questa legge (Allegato 1).
5. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella 5 nei limiti degli importi a fianco riportati.



1. L’aliquota IRAP è azzerata, ai sensi dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2016, per i primi due periodi d’imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio regionale.
2. L’azzeramento dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 non si applica al periodo di imposta nel quale la nuova impresa cessa la propria attività.
3. Ai fini dell’azzeramento per i primi due periodi d’imposta dell’aliquota IRAP di cui al comma 1, per nuove imprese si intendono anche quelle nuove iniziative produttive intraprese nel territorio regionale nell’anno 2016 da parte di imprese costituite fuori dalla Regione.
4. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti individuati all’articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
5. Dall’applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 4.500.000,00, per ogni annualità per gli esercizi 2016 e 2017, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016/2018.



1. In ossequio ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa e nel perseguimento di una sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, la Fondazione Marche Cinema Multimedia, istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 7 (Sostegno del cinema e dell’audiovisivo), assorbe parte delle competenze della Fondazione Marche Musei prevista dall’articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la Fondazione Marche Cinema Multimedia modifica la propria denominazione in Fondazione Marche Cultura e svolge le seguenti funzioni:
a) la gestione delle attività di film commission;
b) la gestione delle attività di produzione, raccolta, conservazione e diffusione dei materiali audiovisivi riguardanti la storia, la cultura e le tradizioni delle Marche;
c) la gestione delle attività di catalogazione, di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale, anche attraverso il sistema informativo regionale e le relative banche dati;
d) la realizzazione dell’integrazione tra offerta culturale e turistica, attraverso attività di comunicazione web e social media anche mediante l’organizzazione di eventi;
e) l’attuazione di servizi per la valorizzazione dei musei, degli istituiti e dei luoghi della cultura del territorio.

2. La Fondazione esercita le proprie competenze nell’ambito dei principi stabiliti dalla l.r. 7/2009 e dalla l.r. 4/2010, nonché degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale nomina i rappresentanti nel consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).
4. La Fondazione adotta le modifiche statutarie necessarie all’attuazione di questo articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge e le trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
5. La Regione eroga a favore della Fondazione un contributo a titolo di concorso al finanziamento delle spese di funzionamento e dell’attività della Fondazione medesima, il cui ammontare è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio regionale.
6. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di euro 320.000,00 iscritta a carico della Missione 5 Programma 3 del bilancio pluriennale 2016/2018; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nei limiti delle disponibilità.
7. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 7/2009 e l’articolo 19 della l.r. 4/2010 sono abrogati.



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge, l’Amministrazione regionale fa fronte con le risorse iscritte nel bilancio di previsione 2016/2018 - stato di previsione dell’entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.



1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2016.


Allegati

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