Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 09 agosto 2017, n. 28
Titolo:Disposizioni relative all'osservanza dell'obbligo vaccinale e all’esercizio delle funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale
Pubblicazione:( B.U. 10 agosto 2017, n. 88 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:Titolo cosi' sostituito dallo art. 2, l.r. 28 agosto 2018, n. 35.

Sommario





1. La Regione riconosce come prioritaria la salute della comunità e in particolare quella dei minori. A tal fine tutela e preserva lo stato di salute del minore e di tutto il contesto relazionale con il quale lo stesso entra in contatto fin dai primi anni di vita.
2. La Regione riconosce la vaccinazione come fondamentale strumento di prevenzione e sostiene interventi finalizzati ad assicurare l’attuazione degli obblighi vaccinali, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, con riferimento ai nidi d’infanzia, ai centri per l’infanzia pubblici e privati accreditati, nonché ai servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”).


1. L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) provvede:
a) all’accertamento, alla contestazione e all’irrogazione delle sanzioni previste dal comma 4 dell’articolo 1 del d.l. 73/2017, convertito nella legge 119/2017;
b) al versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a).



1. Per le finalità previste dall’articolo 1, la Regione, attraverso l’ASUR:
a) promuove ed organizza campagne informative rivolte alla cittadinanza;
b) predispone opuscoli informativi;
c) attiva un numero verde regionale;
d) assicura la formazione del personale sanitario operante in tutte le articolazioni del Servizio sanitario regionale, nonché la formazione del contesto relazionale dei minori, a partire dal personale educativo impiegato nei nidi d’infanzia, nei centri per l’infanzia pubblici e privati accreditati, nonché nei servizi sperimentali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2003.



1. Da questa legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All’attuazione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.


1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa regionale, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione e sugli effetti di questa legge.