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Atto:LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2017, n. 38
Titolo:Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla.
Pubblicazione:( B.U. 28 dicembre 2017, n. 138 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 dello Statuto regionale, riconosce la fibromialgia e la sensibilità chimica multipla come patologie e ne promuove la prevenzione, diagnosi e cura.
2. La Regione, per le finalità previste al comma 1, realizza un sistema integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura, volto ad assicurare l’erogazione di prestazioni uniformi, appropriate e qualificate ai soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla, nonché a favorire il loro inserimento nella vita lavorativa e sociale, nel rispetto della normativa statale vigente.




1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, definisce le linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1.
2. La rilevazione prevista al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei protocolli previsti al comma 2 dell'articolo 4.
3. La Giunta regionale istituisce il registro regionale dei soggetti affetti dalle patologie indicate all'articolo 1.
4. Il coordinamento del registro è affidato al centro di cui al comma 1 dell'articolo 4.




1. La Regione:
a) promuove progetti sperimentali e di ricerca con le Università, d'intesa con il centro di riferimento regionale previsto al comma 1 dell'articolo 4, gli Istituti di ricerca, gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri e le Associazioni di malati di fibromialgia e di sensibilità chimica multipla al fine di individuare approcci terapeutici innovativi;
b) assicura una capillare campagna informativa, attraverso l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ai fini previsti dall'articolo 1, tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti internet.




1. La Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente, individua la sede nella quale è istituito un centro di riferimento regionale per il coordinamento del sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie previste all'articolo 1 e ne definisce la composizione.
2. Il centro di riferimento previsto al comma 1 predispone i protocolli per la presa in carico dei soggetti affetti dalle patologie previste all'articolo 1, al fine di garantire ai soggetti medesimi cure tempestive, idonee ed uniformi nella regione.
3. La Giunta regionale adotta il piano triennale di formazione ed aggiornamento professionale del personale sanitario, su proposta elaborata dall’ASUR, finalizzato alla tempestiva diagnosi e alla cura dei soggetti affetti dalle patologie indicate all’articolo 1.




1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.




1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza annuale a decorrere dal 2018, all’Assemblea legislativa regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge.
2. La competente commissione assembleare esamina la relazione ed attiva eventuali audizioni.



1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la commissione assembleare competente, adotta le deliberazioni finalizzate all'attuazione della medesima legge.