Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 22 maggio 2018, n. 4
Titolo:Modifica dell'articolo 7 del Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivitŕ venatoria").
Pubblicazione:( B.U. 24 maggio 2018, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 628 del 14/05/2018.

Sommario





1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'), è sostituito dal seguente:
"1 bis. Nel territorio ricadente in zona C l'abbattimento del cinghiale è consentito in forma individuale od occasionale nel rispetto della normativa vigente e in base alle modalità stabilite dal calendario venatorio regionale. Ai fini del suddetto abbattimento gli ATC possono ammettere anche squadre di braccata finalizzate al raggiungimento di densità pari a zero individui per chilometro quadrato."



1. Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, per l'anno 2018 il termine per la presentazione da parte delle squadre di braccata della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 3/2012 è differito al 25 giugno.