Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 7 novembre 2018, n. 44 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria. |
Pubblicazione: | (B.U. 7 novembre 2018, n. 96) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Protezione della fauna - Attività venatoria |
Note: | La Corte costituzionale, con sentenza 249/2019, si è espressa su questa legge regionale. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 7/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 29 della l.r. 7/1995)
Art. 3 (Disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria)
Art. 4 (Invarianza finanziaria)
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 7/1995 le parole "del 50 per cento" sono sostituite dalle parole "del 30 per cento".
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 7/1995 è inserito il seguente:
"5 bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.".
1. I piani faunistico-venatori di cui all'articolo 3 della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione del piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima l.r. 7/1995, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche nei siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), qualora sia stata effettuata la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano state adottate le misure di conservazione di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)).
2. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1.
1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.